Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18904 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 18/05/2017, dep.28/07/2017),  n. 18904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17515-2016 proposto da:

N.T., P.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TRIONFALE 5637, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO ASCANIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato DAVIDE MONTELEONE;

– ricorrenti –

contro

DEUTSCHE BANK S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ISONZO 42-A,

presso lo studio dell’avvocato ACHILLE REALI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CLAUDIO LUCA MIGLIORISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1658/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. RUBINO LINA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Deutsche Bank nel 2008 concedeva a P.N. un finanziamento per quasi quattro milioni di Euro, con contratto di mutuo fondiario, a garanzia del quale il P. concedeva ipoteca convenzionale su un compendio immobiliare sito in (OMISSIS).

Nel 2009 il P. vendeva alla madre N.T. la sua quota di proprietà indivisa di una cascina e la quota di comproprietà di un terreno; il corrispettivo di vendita veniva in parte versato con un assegno che la signora N. non incassava, in parte compensato tra le parti, in ragione di un precedente debito del P. nei confronti dei genitori, per un altro atto traslativo del 2007.

Sulla base dell’inadempimento del P. nel restituire l’importo preso a mutuo, la banca conveniva in giudizio P. e N., proponendo nei confronti del medesimi azione revocatoria ordinaria per l’atto dispositivo del 2009.

Il Tribunale accoglieva l’azione revocatoria; la pronuncia veniva confermata in appello.

N.T. e P.N. propongono due motivi di ricorso per cassazione illustrati da memoria nei confronti di Deutsche Bank s.p.a., per la cassazione della sentenza n. 1658 del 2016 pronunciata dalla torte d’Appello di Milano il 28.4.2016, notificata l’11 maggio 2016. Deutsche Bank s.p.a. resiste con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 2901 c.c., in merito all’insussistenza dell’elemento soggettivo in capo al P., con il secondo la carenza dell’elemento soggettivo in capo alla acquirente N., madre del P..

I motivi sono entrambi infondati: la Corte d’appello in ragione della vasta esposizione debitoria del P. principalmente presso la Deutsche Bank ed anche verso altri istituti, ben nota al debitore e non ignorabile dalla madre di lui sulla base del ricorso alle presunzioni e prima ancora, per non aver ella incassato l’assegno ricevuto in pagamento per mancanza di provvista sul conto bancario sul quale era stato emesso, ha ritenuto irrilevante che l’iscrizione ipotecaria fosse immediatamente successiva all’atto dispositivo, atteso che essa era avvenuta sulla base di una ingente esposizione debitoria ben nota al ricorrente e che a fronte di tale credito, pur garantito, la vendita degli altri beni immobili del debitore fosse comunque attività idonea a rendere più difficoltoso il recupero del credito. Ha fatto pertanto corretta applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 27546 del 2014).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza dei ricorrenti, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori e contributo spese generali al 15%.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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