Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18904 del 26/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18904
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17297-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
N.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 849/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 29/01/2015,
depositata il 13/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FEDERICO GUIDO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti della contribuente N.A. che non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 849/39/2015, depositata il 13 febbraio 2015, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato annullato l’avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 a carico della contribuente, per l’anno 2006.
La CTR, in particolare, ha affermato che l’accertamento era privo di attendibilità in quanto a fronte delle giustificazioni della contribuente, i rilievi risultavano esagerati; la contribuente inoltre aveva fornito dettagliate motivazioni in ordine ai rapporti interni della famiglia, mentre l’Agenzia delle Entrate non aveva fornito una prova documentale a sostegno delle pretesa erariale.
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e dell’art. 2967 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver annullato l’avviso di accertamento in quanto l’Agenzia aveva omesso di fornire prova documentale a sostegno della pretesa erariale.
Il motivo appare fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, dispensa l’amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori – indice della capacità contributiva, giacchè codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. (Cass. 9539/2013).
E’ stato al riguardo precisato che a seguito di accertamento del reddito con metodo sintetico grava sul contribuente l’onere di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, richiedendosi dunque espressamente al contribuente e non anche all’Agenzia delle Entrate una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto.
In tal senso va inteso lo specifico riferimento alla prova – risultante da idonea documentazione – dell’entità di tali ulteriori redditi e della durata del loro possesso, prova che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi, per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi(Cass. 25104/2014 e Cass. 14855/2015).
Orbene non risulta che la CTR abbia fatto buon governo dei principi su richiamati, ponendo a carico dell’Amministrazione un ulteriore onere di prova documentale, che è invece, a fronte della corretta applicazione dei fattori-indice, a carico del contribuente.
PQM
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016