Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18904 del 15/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 15/07/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 15/07/2019), n.18904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27726-2018 proposto da:

E.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITTORIO D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA 2 – SEZ. DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 370/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Presidente Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che, con il provvedimento indicato in epigrafe, l’appello proposto da E.T. avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona con la quale era stato respinto il ricorso da lui proposto, diretto al riconoscimento della protezione internazionale è stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Ancona;

che la Corte distrettuale ha rilevato che il gravame andava proposto con ricorso, e non con atto di citazione, e che, in conseguenza, ai fini del vaglio della tempestività di esso doveva essere preso in considerazione il momento del deposito in cancelleria dell’atto di impugnazione, che era avvenuto oltre il prescritto termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato;

che avverso questa sentenza ricorre per cassazione, facendo valere un unico motivo, E.T.;

che il Ministero dell’interno, infamato, non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, nonchè dell’art. 702 quater c.p.c., per avere ritenuto inammissibile l’appello in quanto tardivo presupponendo erroneamente che dovesse essere proposto con citazione anzichè con ricorso: nega, cioè, che con la modifica del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, ad opera del D.Lgs. n. 142 del 2015, sia stato introdotto un nuovo modello procedimentale, incentrato sulla introduzione del gravame a mezzo del ricorso, ed assume, in conseguenza, che il giudizio di appello in materia di protezione internazionale, anche a seguito della modifica di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, continui ad essere disciplinato dagli artt. 339 ss. c.p.c., per modo che la proposizione di esso debba attuarsi con citazione;

ritenuto che il ricorso è inammissibile;

che il ricorrente si duole della ritenuta tardività del gravame limitandosi ad esaminare la astratta questione di diritto sul se la verifica della tempestività dell’appello dovesse essere condotta avendo riguardo al momento del deposito dell’atto introduttivo in cancelleria piuttosto che a quello in cui l’atto è stato notificato alla controparte (questione sulla quale si sono recentemente pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza n. 28575/2018), ma omettendo di indicare, nel ricorso per cassazione, quando sarebbe avvenuta la notificazione della citazione di appello;

che tale omissione impedisce al Collegio di avere precisa cognizione della decisività della censura, tenendo presente che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo (per tutte: Cass. 8 giugno 2016, n. 11738), onde esige che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, così da consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410);

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla statuendosi in punto di spese processuali, stante la mancata resistenza dell’intimato;

che neppure si applica il doppio contributo, stante la ammissione del ricorrente al patrocinio a carico dello Stato e la conseguente anticipazione a debito del contributo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019

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