Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18903 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI

PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, VIA GREGORIO VII 108, presso lo

studio dell’avvocato SCONOCCHIA BRUNO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CINELLI MARURIZIO, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M.;

– intimato –

e sul ricorse 3001-2007 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA,, PIAZZA DELLA

MARINA 1, presso lo studio dell’avvocato LONGO LUCIO FILIPPO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSARI LORENZO,

SALIMBENI RENATO, giusta mandata a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI

PROFESSIONISTI;

– intimata –

avverso in sentenza n. 1711/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/12/2005 r.g.n. 23/04 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2010 dal Consigliere Dott. BANDINI GIANFRANCO;

udito l’Avvocato SCONOCCHIA BRUNO;

udito l’avvocato MASSARI LORENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto dei ricorso principale

assorbito il ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso a Tribunale di Firenze il geometra T.M. chiese fosse accertata l’illegittimita’ della condotta della Cassa italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (qui di seguito, per brevita’, anche indicata come “Cassa”) per avergli, in un primo tempo, riconosciuto il diritto alla retrodatazione dell’iscrizione ai regime previdenziale anche per gli anni 1962 – 1986 e par avere poi revocato i relativo provvedimento, imponendogli il pagamento di L. 63.823.566 per mantenere il diritto alla pensione di anzianita’ in godimento dal 1.5.1997; chiese altresi’ la condanna della Cassa alla restituzione della somma di L. 36.346.000 per contributi – indebitamente versati negli anni 1998 e 1999; in ipotesi, chiese inoltre il risarcimento dei danno, conseguente alla prima errata delibera, da commisurarsi al predetto importo. Nel contraddittorio con la Cassa convenuta, il Giudice adito escluse il diritto al versamento dei contributi prescritti e accolse il ricorso limitatamente alla contribuzione indebita versata per il periodo successivo al pensionamento; pertanto, dato atto dell’avvenuto versamento da parte della Cassa della somma di Euro 15.985,37, la condanno’ al pagamento degli interessi legali e dell’ulteriore somma di Euro 1.045,31, oltre accessori.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza de 16 – 20.12.2005, rigetto’ l’impugnazione proposta dalla Cassa e, accogliendo parzialmente quella svolta dal T., condanno’ la Cassa a risarcimento del danno.

A fondamento del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue:

– con Delib. 23 agosto 1998 e Delib. 8 settembre successivo la Cassa aveva revocato la precedente Delib. n. 383 del 1994 e tutte le conseguenti delibere di concessione della retrodatazione della contribuzione avvenute in contrasto con le disposizioni in tema prescrizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3 ed aveva consentito il mantenimento del trattamento pensionistico, mediante la costituzione di rendila vitalizia reversibile, dietro versamento, anche in forma rateale, della riserva matematica ai sensi della L. n. 1338 del 1962, art. 13;

– i provvedimenti di rettifica adottati erano formalmente legittimi, in quanto rispettosi dei principi applicabili in tema di contributi previdenziali ai sensi della L. n. 335 del 1995 ed essendo ampiamente prescritti i contributi relativi al periodo, di rilevanza nella specie, dal 1962 al 1988;

– avuto riguardo alla documentazione prodotta ed alle testimonianze acquisite, doveva ritenersi che:

a) in conseguenza della retrodatazione contributiva riconosciuta dalla Cassa e della pensione di anzianita’ in tal modo maturata, il geometra T. aveva cessato ogni attivita’ professionale nei primi mesi del 1998; aveva rifiutato nuovi incarichi, notiziando i clienti del suo pensionamento; si era cancellato dall’Albo dei geometri e dall’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Firenze ed aveva sciolto l’associazione professionale con il fratello;

b) la Cassa, quando da tempo era entrata in vigore la L. n. 335 del 1995, aveva ricevuto (in data (OMISSIS)) il versamento dei contributi per L. 7.180.529 richiesti al geometra T. per la retrodatazione; aveva accolto (in data 23 luglio 1997) l’istanza di retrodatazione per gli anni dal 1962 a 1966; aveva informato il T. (in data 5 gennaio 1998) di aver approvato la concessione della pensione di anzianita’, chiedendogli, per procedere alla liquidazione, il certificato di cancellazione dall’Albo ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ attestante la non iscrizione ad altro Albo professionale od elenco di lavoratori autonomi e la non prestazione di attivita’ lavorativa dipendente;

aveva comunicato al professionista (in data 20.4.1998) la liquidazione della pensione decorrente dal 1.5.1997;

c) il geom. T. (con raccomandata del 20 giugno 2000) aveva ribadito l’illegittimita’ della revoca della retrodatazione e della richiesta di L. 83.623.566 (L. 71.715.858 – L. 8.092.292) e, solo ai fine di evitare la revoca del trattamento pensionistico, aveva autorizzato la Cassa alla rateizzazione in 80 rate, mediante trattenuta diretta sui ratei mensili di pensione;

d) era ragionevole ritenere che, a tale epoca, il T., nato il (OMISSIS), non avesse piu’ concrete possibilita’ di riprendere la professione dopo l’abbandono completo delle precedenti attivita’;

– doveva ritenersi la responsabilita’ della Cassa per avere consentito la retrodatazione della contribuzione, chiaramente ormai prescritta, quando gia’ da tempo era in vigore la L. n. 335 del 1995, attribuendo cosi’ al T. la pensione di anzianita’ dopo aver acquisito il versamento della contribuzione richiesta ed avere richiesto, per la liquidazione, la cessazione di attivita’ professionale o lavorativa subordinata, cosicche’ la tardiva revoca della retrodatazione contributiva, seppur legittima, costituiva fonte di danno risarcibile, essendosi il geometra T. trovato nella necessita’, per non perdere il diritto a pensione (dopo essere stato costretto – per averla – a cessare ogni precedente attivita’) di obbligarsi a pagamento di una somma nettamente superiore a quella gia’ corrisposta su richiesta della Cassa;

– il danno andava quindi quantificato nell’importo richiesto, in misura pari alla differenza tra quanto pagato per la conservazione della pensione e quanto a suo tempo gia’ versato;

– solo in grado d’appello, agli effetti del calcolo delle somme da restituire, la Cassa aveva dedotto il doppio versamento del contributo soggettivo per l’anno 1997, nella misura di Euro 1.105,22;

– la condanna alla restituzione dell’ulteriore somma di Euro 1.045,31 era stata disposta in prime cure sulla base di quanto precisato dalla stessa Cassa nelle note depositate il 6 dicembre 2000 in risposta ai chiarimenti chiesti dallo stesso Tribunale all’udienza del 31.10.02:

in quella sede la Cassa aveva dichiarato che il ricorrente aveva diritto al rimborso di tutti i contributi versati successivamente alla liquidazione della pensione (L. 38.346.000), ad eccezione del contributo integrativo versato in data 27.8.1998 per L. 3.370,000; la predetta somma di Euro 1.045,31 derivava quindi dalla differenza tra il debito riconosciuto per complessivi Euro 17.030,88 e quanto gia’ versato spontaneamente il 20.12.2002 per Euro 15.985,37;

– il T. aveva chiesto Sa restituzione delle somme versate in eccedenza, cosicche’ non sussisteva il vizio di ultrapetizione.

Avverso la predetta sentenza della Corte territoriale la Cassa italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L’intimato T.M. ha resistito con controricorso, proponendo altresi’ ricorso incidentale condizionato fondato su tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti siccome proposti avverso la medesima sentenza.

2. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di legge (artt. 1218, 1337 e 2043 c.c.; art. 97 Cost.; D.Lgs. n. 509 del 1994, artt. 2 e 3; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12), nonche’ vizio di motivazione, deducendo che:

– la Corte territoriale non aveva spiegato a quale titolo avesse configurato la responsabilita’ di essa ricorrente (se ai sensi dell’art. 1218 c.c., ovvero dell’art. 2043 c.c., ovvero ancora dell’art. 1338 c.c.), trascurando peraltro di considerare che le iniziative assunte erano dirette a ricondurre a legittimita’ la sua attivita’ di natura pubblica, sicche’ gli atti adottati, siccome “dovuti”, non erano suscettibili di produrre danni “ingiusti” e, quindi, risarcibili, con conseguente illogicita’ dei riferimento ai concetti di colpa, di buona fede e di correttezza;

– la Corte territoriale non aveva considerato che tutte le deliberazioni in materia erano state sottoposte all’esame e all’approvazione degli organi vigilanti sulla sua attivita’;

– all’epoca dell’assunzione della Delib. n. 383 del 1994, attributiva della facolta’ di retrodatazione, si era avuto modo di dubitare, in giurisprudenza, che il principio di irricevibilita’ dei contributi prescritti dettato dal R.D.L. n. 18827 del 1935, art. 55, comma 2, fossa applicabile ai regimi previdenziali diversi dell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps;

– anche dopo l’emanazione della L. n. 335 del 1995, solo di recente si era radicato definitivamente in giurisprudenza un preciso orientamento interpretativo;

– non era stato considerato che la Cassa, dopo avere revocato la propria precedente delibera, aveva facoltizzato il riscatto in base al versamento di oneri particolarmente contenuti.

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di legge (artt. 1227 e 2697 c.c.), nonche’ vizio di motivazione per travisato apprezzamento dei fatti, deducendo che, nella produzione del danno, aveva assunto carattere efficiente il comportamento del professionista, che per quasi 40 anni aveva taciuto alla Cassa la propria risalente posizione di soggetto tenuto all’iscrizione, nonostante le inequivoche prescrizioni di legge al riguardo; ne’ il T. aveva provato o chiesto di provare che, se fosse stato a conoscenza del maggior onere a cui sarebbe andato incontro, avrebbe “assunto tale scelta di vita”.

Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia violazione di legge (art. 2033 c.c. e L. n. 773 del 1982, art. 10), nonche’ vizio di motivazione, deducendo che la condanna al pagamento della somma di Euro 1.045,31 poteva essere imputata soltanto ad un travisato apprezzamento dei fatti, ponendosi comunque in contrasto con le norme di legge anzidetto.

Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10; R.D. n. 262 del 1942, artt. 11 e 12), nonche’ vizio di motivazione, deducendo l’illegittimita’ dei provvedimenti con cui a Cassa aveva revocato la retrodatazione dell’iscrizione e la non applicabilita’ del regime della prescrizione agli Enti previdenziali privatizzati, tenuto anche conto che la domanda di retrodatazione era stata presentata prima dell’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (art. 38 Cost.; L. n. 990 del 1955, art. 2; L. n. 335 del 1995, art. 3), nonche’ vizio di motivazione, deducendo che la Cassa era tenuta, indipendentemente da una domanda dell’interessato, alla sua iscrizione e alla riscossione dei contributi, costituendo l’iscrizione (con le derivanti conseguenze contributive) un diritto imprescrittibile.

Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia violazione di legge (L. n. 335 del 1995, art. 3; artt. 2934, 2937 e 2944 c.c.), nonche’ vizio di motivazione, deducendo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che, nella materia previdenziale, il regime della prescrizione era sottratto alla disponibilita’ delle parti, trascurando cosi’ di considerare che il comportamento della Cassa aveva integrato la rinuncia a far valere la prescrizione.

3. I primi due motivi del ricorso principale fra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

3.1 Premesso che la Corte territoriale ha chiaramente indicato (facendo espresso richiamo della normativa applicabile) che il comportamento della Cassa (ritenuto produttivo di responsabilita’) era derivato dell’avvenuta inosservanza delle norme che vietavano, nell’ambito del rapporto previdenziale intercorrente fra le parti, la riscossione dei contributi prescritti, con conseguente violazione degli obblighi contrattualmente derivanti ai riguardo (dal che discende l’esonero del danneggiato dall’onere di provare la colpa dell’autore del fatto dannoso), la ricorrente principale trascura di considerare che la condotta produttiva del danno non e’ stata individuata nell’avvenuta emanazione (in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. n. 335 del 1995) della delibera relativa alla retrodatazione, ne’, tanto meno, nella successiva revoca di tale delibera (dal che deriva – anche in disparte dalla pur evidente violazione, sul punto, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione l’inconferenza della dedotta intervenuta approvazione delle delibere da parte delle autorita’ vigilanti), quanto, invece, nell’averla la Cassa tardivamente revocata e, soprattutto, nell’avere la stessa dato corso alla sua esecuzione, nei riguardi del T., quando ormai erano state emanate le norme che, vietando la riscossione dei contributi prescritti, ne escludevano la legittimita’; sicche’ del tutto inconferente e’ la deduzione di avere posto in essere soltanto atti dovuti, laddove, secondo la ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale, i comportamenti posti in essere erano addirittura contra legem (il che, del resto, costituisce io stesso presupposto della successiva, ancorche’ tardiva, revoca da parte della Cassa dei propri precedenti provvedimenti).

3.2 Quanto alla dedotta sussistenza di una sorta di errore scusabile, ricollegato alle ritenute incertezze Interpretative in materia, si tratta all’evidenza di una deduzione finalizzata ad una diversa valutazione di merito, inammissibile in questa sede, e, per di piu’, ancorata ad una circostanza meramente assertiva e priva del requisito della decisivita’; e analoghe considerazioni valgono quanto alla rilevata decisione della Cassa di facoltizzare il riscatto in base ai versamento di oneri – come si assume – particolarmente contenuti.

3.3 Esulano dal parametro normativo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, cosi’ come prospettati, i vizi di violazione di legge denunciati con il secondo motivo del ricorso principale, poiche’, in tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, laddove, viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr. ex plurimis, Cass., SU, n. 10313/2008;

Cass., n. 15499/2004). Sotto quest’ultimo profilo le doglianze si appalesano peraltro infondate, poiche’, lungi dall’individuare eventuali vizi logici della sentenza impugnata, ovvero l’omesso o insufficiente esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, si limitano a richiedere una difforme valutazione nel merito, per di piu’ allegando una circostanza (la pregressa omissione contributiva) pacifica in causa, ma estranea al nesso causale tra la condotta della Cassa e il danno quale individuato nella sentenza impugnata, ovvero deducendo l’omessa dimostrazione di un diverso atteggiamento volitivo (inerente alla decisione di anticipare con il pensionamento la cessazione dell’attivita’ professionale) che la Corte territoriale, con motivazione coerente con i dati acquisiti e scevra da vizi logici, ha invece propriamente ricondotto alla convinzione, indotta dalla condotta della Cassa, di potere ottenere la retrodatazione.

3.4 I motivi all’esame, nella diverse doglianze in cui si articolano, vanno dunque disattesi.

4. Il terzo motivo dei ricorso principale e’ inammissibile, risolvendosi nella richiesta di un riesame, nel merito, delle circostanze fattuali gia’ considerate nella sentenza impugnata, senza peraltro confutare la pur ricordata affermazione secondo cui solo in grado d’appello (e, dunque, tardivamente) la Cassa aveva dedotto, agli effetti del calcolo delle somme da restituire, l’avvenuto doppio versamento del contributo soggettivo per l’anno 1997.

5. Il ricorso principale va dunque rigettato, restando con cio’ assorbito quello incidentale condizionato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentate; condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 56,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

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