Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18903 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17235-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati NATALE MANGANO, MARIA

SONIA VULCANO giusta procura a margine del controricorso;

– contro ricorrente –

avverso la sentenza n. 25/36/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 18/11/2014, depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FEDERICO GUIDO;

udito l’Avvocato CLAUDIO LUCISANO, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente C.R. che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 25/36/2015, depositata il 14 gennaio 2015, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato annullato l’avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, a carico del contribuente, relativo agli anni (OMISSIS), per mancata attivazione del contraddittorio.

La CTR, in particolare, ha affermato che la tutela del diritto di difesa del contribuente implica l’obbligo, da parte dell’Amministrazione, di attivazione del contraddittorio, ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti ed interessi del contribuente, indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva.

Con i motivi di ricorso, che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, l’Agenzia denunzia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5, 6 e 7, censurando la statuizione della sentenza impugnata che ha affermato la nullità dell’avviso di accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio, ritenendo la sussistenza di un generalizzato obbligo di attivazione del contraddittorio, ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti ed interessi del contribuente, indipendentemente da una espressa previsione di legge al riguardo.

I motivi appaiono fondati.

Ed invero, come questa Corte ha già affermato, l’accertamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene determinato dall’Ufficio siano, in qualsiasi modo, preventivamente contestati al contribuente. (Cass. 7485/2010; Cass. 27076/2009).

Ed invero, solo a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22 in vigore dal 31 maggio 2010 e che non ha efficacia retroattiva (Cass. 21041/2014), è configurabile l’obbligo di instaurazione preventiva del contradditorio, mediante invito del contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5.

Va inoltre escluso, in materia di Imposte dirette ed IRAP, che sia configurabile un obbligo di generalizzato di instaurazione del contraddittorio per tutti gli accertamenti tributari, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge (Cass. Ss.Uu. 24823/2015).

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR del Piemonte, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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