Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18903 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. I, 11/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11595/2015 proposto da:

CENTRO STUDI DELLA SCOLIOSI s.r.l., in persona del legale rappres.

p.t., elett.te domic. presso l’avv. Concetta Saetta, che lo rappres.

e difende, con procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS), in persona del legale rappres.

p.t., elett.te domic. presso l’avv. Maria Casagrande Perrotta,

rappres. e difesa dall’avv. Graziella Ausiello, con procura speciale

a margine del controcircorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4360/14 emessa dalla Corte d’appello di

Napoli, depositata il 30.10.14;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Con citazione notificata il 19.10.09 ASL Napoli (OMISSIS) propose opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Napoli con cui fu ingiunto alla stessa ASL il pagamento, in favore del “Centro studi della Scoliosi” s.r.l., della somma di Euro 340.679,23 a titolo di corrispettivo dovuto quale conguaglio, pari al 35% delle prestazioni effettuate nei mesi da ottobre a dicembre 2008.

L’opponente eccepiva che il credito non esisteva per il superamento del tetto di spesa da parte della società opposta, data anche l’applicabilità a suo carico della regressione tariffaria pari alla somma di Euro 735.531,2 come dalla nota di addebito del 24.3.09. Instauratosi il contraddittorio, con sentenza del 24.3.09 il Tribunale accolse l’opposizione, con revoca del decreto opposto; avverso tale sentenza la società propose appello deducendo l’illegittimità del provvedimento di determinazione del superamento del tetto di spese e del conseguente provvedimento di applicazione della regressione tariffaria in violazione degli atti di programmazione e del contratto stipulato tra le parti.

Con sentenza emessa il 24.10.14, la Corte d’appello di Napoli rigettò l’impugnazione proposta dalla società sul presupposto che il ritardato adempimento degli obblighi di monitoraggio avrebbe potuto costituire unicamente ragione di una richiesta risarcitoria senza impedire l’esercizio della potestà amministrativa di modulare la regressione tariffaria al fine di contenere la remunerazione delle prestazioni nei limiti fissati da criteri inderogabili di finanza pubblica.

La Centro Studi della Scoliosi s.r.l. ricorre in cassazione con due motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso l’ASL.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo si deduce l’omessa violazione della D.G.R.C. n. 517 del 2017 e D.G.R.C. n. 1268 del 2008, nonchè violazione del contratto di fornitura, sulla base del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies, del principio di trasparenza della Pubblica Amministrazione e del legittimo affidamento. Al riguardo, la ricorrente si duole che solo in data 23.3.09 era stato comunicato il raggiungimento dei volumi di prestazione e dei limiti di spesa e che ciò aveva impedito alle strutture convenzionate di interrompere le prestazioni sanitarie ai cittadini, con conseguente violazione del contratto da parte della Asl per non aver essa svolto il regolare monitoraggio delle spese, mentre le strutture avevano programmato la propria attività sulla base della situazione esistente nel corso del 2008 (anno di erogazione delle prestazioni oggetto di causa).

Con il secondo motivo si deduce l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio in ordine alla medesima questione della violazione contrattuale da parte dell’Asl e della tardiva comunicazione del raggiungimento dei limiti di spesa per il 2008.

I due motivi – esaminabili congiuntamente poichè tra loro connessi-sono infondati.

Giova premettere, sul piano normativo, che, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 sexies, comma 5, il Ministro della Sanità con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l’unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate; lo stesso decreto stabilisce i criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il proprio sistema tariffario e gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime che restano a carico dei bilanci regionali.

La L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 170, in base alla disposizione applicabile ratione temporis (poi abrogata dal D.L. n. 95 del 2012, art. 15) prevede in termini analoghi, che “alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali”.

E’ quindi intervenuta la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 796, lett. o), con la seguente previsione: “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 170, quarto periodo, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal D.M. Sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate”.

La Corte costituzionale, in data 2 aprile 2009 n. 94, ha dichiarato non fondata, in relazione ai parametri dell’art. 117 Cost., comma 3 e art. 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 796, lett. o) – concernente la remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate – che dispone: “fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 170, quarto periodo, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal D.M. Sanità 22 luglio 1996 (…) e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto”. Premesso, infatti, che la norma risponde allo “scopo perseguito dal legislatore di evitare l’aumento incontrollato della spesa sanitaria è compatibile con i principi espressi da detti parametri costituzionali, nella considerazione bilanciata – che appartiene all’indirizzo politico dello Stato, nel confronto con quello delle Regioni – della necessità di assicurare, ad un tempo, l’equilibrio della finanza pubblica e l’uguaglianza di tutti i cittadini nel godimento dei diritti fondamentali, tra cui indubbiamente va ascritto il diritto alla salute”, il Giudice delle Leggi ha escluso che tale disciplina possa incidere sulla autonomia finanziaria regionale in quanto “la norma statale censurata stabilisce lo sconto da operare sulle tariffe richiamate, ma non ha escluso il potere delle Regioni di stabilire tariffe superiori, che restano a carico dei bilanci regionali”.

Ora, come già affermato da questa Corte, “compito del decreto ministeriale è quello di determinare le tariffe massime. Entro il limite della soglia massima determinata dal decreto ministeriale le regioni fissano le tariffe, ed ove tale soglia risulti superata l’importo eccedente resta a carico del bilancio regionale. Non vi è dunque un’antitesi di fonte regionale e fonte ministeriale, nel senso che operando l’una non opera l’altra, sicchè solo alle tariffe fissate dalla seconda si applicherebbe lo sconto, come sostenuto dalla ricorrente. Le due fonti concorrono, nel senso che l’autorità ministeriale determina la soglia massima mentre la regione fissa la tariffa in concreto da applicare entro la detta soglia, con la conseguenza che la tariffa eccedente quella soglia resta a carico della regione. Lo sconto trova quindi applicazione sulla tariffa fissata dalla Regione nell’ambito della soglia massima determinata con il decreto ministeriale ed ove tale soglia venga superata unica conseguenza è che l’eccedenza resti a carico del bilancio regionale” (cfr. Cass. 31 ottobre 2017, n. 25845; Cass. n. 10582 del 04/05/2018).

Premesso ciò, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, è infondata la domanda di pagamento delle prestazioni sanitarie eccedenti il limite di spesa formulata – a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale – dalla società accreditata nei confronti dell’ASL e della Regione, atteso che la mancata previsione dei criteri di remunerazione delle prestazioni c.d. “extra budget” è giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa ed il vincolo delle risorse pubbliche disponibili e che la struttura privata accreditata non ha l’obbligo di rendere prestazioni eccedenti quelle concordate (Cass., n. 27608/19).

Tale orientamento trova riscontro anche nella prevalente giurisprudenza amministrativa la quale, con orientamento costante (Cons. Stato, sez. III, 08/01/2019; n. 184; Con. Stato, sez. III, 27/02/2018, n. 1206; Cons. St. Sez. III, 10/02/2016, n. 567; Cons. Stato, sez. III, 14/12/2012, n. 6432), ha precisato che l’osservanza del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata (anche) la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget – ipotesi occorsa nella fattispecie concreta – per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (Cons. Stato, sez. III 10/02/2016 n. 566; Con. Stato, sez. III, 10/04/2015, n. 1832).

Inoltre, la motivazione della Corte d’appello è esaustiva, ferma l’inammissibilità della doglianza afferente al vizio d’insufficiente motivazione data l’inapplicabilità ratione temporis dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nella versione previgente.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 8200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15 quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA