Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18903 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 05/07/2021), n.18903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G. 14577/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

rappresentata e difesa;

– ricorrente –

contro

FRAMA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore, F.G. e M.N., in

proprio, rappresentati e difesi dall’avv. Riccardo Vianello del Foro

di Venezia e dall’avv. Roberto Masiani, elettivamente domiciliati

nello studio di quest’ultimo in Roma, piazza Adriana 5;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 29/7/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

del VENETO, depositata il 15.5.2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20.04.2021 dal Consigliere RITA RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – L’Agenzia delle Entrate ha comunicato, in data 14 ottobre 2008, alla società Frama costruzioni ed ai soci F. e M. avvisi di accertamento in materia di IRPEG, IRAP e IVA per gli anni 2003/2004. I contribuenti hanno proposto separati ricorsi che, previa riunione, sono stati accolti dalla C.T.P di Vicenza. L’Agenzia ha proposto appello che la C.T.R del Veneto ha respinto. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi a sette motivi. Hanno resistito con controricorso i contribuenti. Con memoria del 30 marzo 2020, l’Avvocatura ha dichiarato che la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, ed ha effettuato il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, depositando la nota dell’Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Treviso che attesta il pagamento. Ha pertanto proposto istanza per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.

Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.

PQM

Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, tenuta da remoto, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

 

 

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