Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18902 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17083-2015 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BUENOS AIRES

14, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GRAZIANI, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7217/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 02/04/2014, depositata il 01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La contribuente C.R. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7217/22/2014, depositata l’1 dicembre 2014, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato respinto il ricorso della contribuente, esercente attività di commercio al dettaglio di calzature, avverso l’avviso di accertamento che ha determinato, D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62 sexies, maggiori ricavi per 32.136,00 Euro ed un maggior volume di affari ai fini Iva per 55.681,00 Euro.

La CTR, in particolare, ha affermato che l’Agenzia ha verificato in contraddittorio con la contribuente l’adeguatezza dello studio di settore al caso concreto, rideterminando l’iniziale pretesa ed ha specificato circostanze che confermano la fondatezza del relativo accertamento.

Ha inoltre escluso la dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, ritenendo che l’Agenzia non abbia modificato gli elementi essenziali della pretesa, già contenuti nell’atto impositivo, limitandosi ad adeguare le proprie difese alle specifiche contestazioni mosse in giudizio dal contribuente.

Con il primo motivo di ricorso, la contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 111 Cost., L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21 octies e L. n. 212 del 2000, art. 7, deducendo la nullità per carenza di motivazione dell’atto impositivo.

La censura appare destituita di fondamento.

La CTR ha infatti accertato, con valutazione di merito che si sottrae al sindacato di legittimità, che l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a specificare, già nell’avviso di accertamento impugnato, circostanze che confermavano la fondatezza della stima dei ricavi operata dallo studio di settore, integrando dunque i relativi dati statistici con rilievi derivanti dalle contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, dovendo dunque ritenersi che fossero state prese in esame, nella motivazione dell’accertamento, le giustificazioni del contribuente (Cass. 17801/2012).

Con il secondo motivo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, e la conseguente nullità della sentenza impugnata per aver omesso di rilevare l’inammissibilità dell’atto di appello con il quale l’Agenzia che avrebbe formulato eccezioni del tutto nuove.

Pure tale censura appare infondata posto che, secondo quanto accertato dalla CTR, le principali ragioni poste a fondamento dell’avviso di accertamento, quali, oltre al mero scostamento dai parametri, la protratta antieconomicità dell’attività imprenditoriale esercitata dalla contribuente, risultavano già esposte nell’avviso di accertamento, laddove le ulteriori deduzioni dell’Agenzia integrano non già nuove eccezioni, idonee a mutare o ampliare il thema decidendum, ma mere difese ed argomentazioni dirette a contestare la fondatezza delle eccezioni sollevate dal contribuente.

Ed invero il divieto posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne esclusivamente le sole eccezioni in senso stretto, e non anche le eccezioni improprie o le mere difese, che sono sempre deducibili. Deve pertanto ritenersi ammissibile la deduzione dell’Ufficio di ulteriori elementi, quali, nel caso di specie il confronto tra il reddito dichiarato dalla contribuente e quello della dipendente, meramente volti ad integrare il quadro probatorio fondante la pretesa fiscale, senza immutare i fatti costitutivi della stessa, per come indicati nell’atto di accertamento, in cui era già indicata la perdurante antieconomicità dell’attività economica sulla base delle risultanze contabili esposte dalla contribuente.

Poichè l’Agenzia delle Entrate non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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