Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18902 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. I, 11/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9746/2015 proposto da:

CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AV2, in persona del legale rappres.

p.t., elett.te domic. presso gli avv.ti Elisabetta Nardone, e

Vincenzo De Nisco, che lo rappres. e difendono, con procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Bonito, in persona del Sindaco p.t., elett.te domic. presso

l’avv. Michelino Luise, rappres. e difeso dall’avv. Carmine Monaco,

con procura speciale a margine del controcircorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3948/14 emessa dalla Corte d’appello di

Napoli, depositata il 6.10.14;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Consorzio Smaltimento Rifiuti AV2 richiese ed ottenne, nel 2009, un decreto ingiuntivo per la somma di Euro 9530,70 nei confronti del Comune di Bonito, per il mancato pagamento di una fattura del (OMISSIS), relativo al servizio di copertura dello smaltimento di rifiuti ingombranti.

Il Comune di Bonito propose opposizione a tale decreto ingiuntivo che fu accolta con sentenza emessa dal Tribunale di Avellino il 4.1.2010, osservando che: il costo della frazione indifferenziata secca era stato stabilito con ordinanza del Commissario per l’emergenza-rifiuti n. 42 del 2004 in Euro 13,51 per abitante, comprensivo dello smaltimento dei rifiuti ingombranti, me che il Consorzio non aveva il potere di modificarlo, neppure a consuntivo su richiesta della società AV2 Ecosistema s.p.a..

Con sentenza del 6.10.14, la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello del Consorzio, rilevando che: era inammissibile la richiesta di concessione dei termini per produrre nuovi documenti ed articolare mezzi istruttori, ex art. 183 c.p.c., comma 6; non era contestato che la previsione, nel piano programmato dal Commissario, era di una percentuale del 4% di rifiuti ingombranti e che ne era stata invece smaltita l’8,10%; tuttavia, il Consorzio non aveva il potere di intervenire e modificare autonomamente i costi dello smaltimento, sia perchè la materia era sottratta alla potestà regolamentare dei Sindaci, sia perchè l’ordinanza n. 42/04 non prevedeva affatto un potere d’integrazione tariffaria da parte degli Enti locali, richiedendo a tal fine espressamente l’approvazione del Commissario, nella specie non intervenuta; il riferimento alla possibilità di ulteriori contributi, contenuto nel dispositivo della suddetta ordinanza, non poteva essere inteso come autorizzazione generica e preventiva ad ulteriori spese.

Il Consorzio ricorre in cassazione con unico motivo.

Resiste il Comune di Bonito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

L’unico motivo del ricorso denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo, afferente alle modalità operative dello stesso Consorzio, come desumibili dalle delibere del consiglio d’amministrazione prodotte in giudizio, che avrebbero legittimato la richiesta di pagamento, oggetto del ricorso monitorio.

Il motivo è infondato in quanto la Corte d’appello ha espressamente esaminato, con esaustiva motivazione, il fatto dedotto nella doglianza circa i poteri del Commissario in ordine alla remunerazione del servizio di smaltimento dei rifiuti.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 3200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15 quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

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