Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18901 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2010, (ud. 08/07/2010, dep. 31/08/2010), n.18901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dei l’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato LUBERTO ENRICO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1451/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/11/2005 r.g.n. 2194/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/07/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega PESSI ROBERTO;

udito l’Avvocato LUBERTO ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1391/2002 il Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze in accoglimento della domanda proposta (tra gli altri) da R.F. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullita’ del termine apposto a contratto di lavoro stipulato tra le parti in data (OMISSIS) (per “esigenze eccezionali” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az.

25.9.97) con l’instaurarsi di un rapporto a tempo indeterminato e condannava la societa’ alla riammissione in servizio e al pagamento della retribuzione dal 2-2-2002 (data della comunicazione della richiesta di tentativo di conciliazione).

La societa’ proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendo il rigetto della domanda di controparte.

Il R. (tra gli altri) si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata il 4-11-2005, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza la societa’ ha proposto ricorso con tre motivi.

Il R. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 in sostanza deduce che la Corte d’Appello “nel momento in cui richiede la specificazione della causale collettiva in una causale individuale, si pone in netto contrasto con la ratio dell’art. 23” citato “ed opera una indebita integrazione della volonta’ contrattuale espressa dalle parti sociali”.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1362 c.c. e segg. e vizio di motivazione, in sostanza censura la interpretazione, accolta dai giudici del merito, degli accordi attuativi dell’accordo del 25-9-97, dei quali ribadisce la natura meramente ricognitiva.

Osserva il Collegio che la Corte di merito, dopo aver esaminato il testo degli accordi collettivi intercorsi in materia, ha attribuito rilievo decisivo, tra l’altro, alla considerazione che la assunzione de qua, successiva al 30-4-1998. non e’ sorretta “da accordo sindacale autorizzatorio, senza che possa attribuirsi natura di sanatoria alla dichiarazione del 18-1-200) in occasione del rinnovo contrattuale con il quale sono state individuate nuove ipotesi di contratto a termine”.

Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al ccnl del 2001 ed al D.Lgs. n. 368 del 2001) – e’ sufficiente a sostenere la impugnata decisione, in relazione alla nullita’ del termine apposto al contratto de quo (stipulato “per esigenze eccezionali” il 21-10-2000).

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, e’ stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessita’ del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessita’ di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di delega in bianco a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato”. (v., fra le altre. Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove pero’ un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullita’ della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745. Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha ripetutamente affermato e come va anche qui enunciato, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con raccordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 C.C.N.L. 26 novembre 1994. e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998.

Le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimita’ delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In base a tale indirizzo, ormai consolidato, va quindi confermata la declaratoria di nullita’ del termine apposto al contratto de quo, cosi’ respingendosi il secondo motivo, restando assorbito il primo.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione, in sostanza lamenta che la Corte di Appello “motiva in maniera piuttosto generica il mancato accoglimento dell’eccezione di detrazione di quanto ricevuto dai lavoratori a titolo retributivo”.

La censura e’ del tutto generica e priva di autosufficienza.

La ricorrente, infatti, non specifica come e in quali termini abbia allegato davanti ai giudici di merito un aliunde perceptum (in relazione al quale e’ pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova, pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr.. Cass. 16-5-2005 n. 10155. Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10-8- 2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099).

Ne’ e’ censurabile in questa sede il mancato accoglimento della richiesta di esibizione (del libretto di lavoro e delle buste paga) avanzata dalla societa’.

Come questa Corte ha piu’ volte precisato, “il rigetto da parte del giudice di merito dell’istanza di disporre l’ordine di esibizione al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non e’ sindacabile in cassazione, perche’, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalita’ esplorative, la valutazione della relativa indispensabilita’ e’ rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non necessita neppure di essere esplicitata nella motivazione, il mancato esercizio di tale potere non essendo sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione” (v.

fra le altre Cass. 14-7-2004 n. 12997, Cass. sez. 1^ 17-5-2005 n. 10357, Cass. sez. 3^ 2-2-2006 n. 2262). D’altra parte “l’esibizione di documenti non puo’ essere chiesta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio” (v. fra le altre Cass. 20-12-2007 n. 26943).

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore del resistente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del R., delle spese liquidate in Euro 38,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari. oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

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