Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18901 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16430-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.S.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 347/02/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di POTENZA del 03/06/2013, depositata il 23/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo nei confronti del contribuente D.S.C., che non resiste, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata n.347/2/14, depositata il 23 maggio 2014, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente ed annullato il provvedimento di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis per mancanza della relata di notifica con conseguente “inesistenza giuridica” dell’atto.

La CTR, in particolare, ha ritenuto che l’atto avrebbe dovuto essere notificato a mezzo ufficiale giudiziario e corredato da relata di notifica, mentre esso risultava solamente comunicato al contribuente a mezzo servizio postale, in violazione della L. n. 890 del 1982, art. 14.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denunzia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 2002, artt. 3 e 14 nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in relazione all’art. 360, n. 3) codice di rito.

La censura appare fondata.

La fattispecie in esame riguarda infatti la notificazione a mezzo posta di un atto di diniego di condono che, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 come modificato dalla L. n. 146 del 1998, art. 20 può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, anche senza il ministero di un ufficiale giudiziario.

Ne consegue, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che, quando, come nel caso di specie, l’ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati – e non quelle della L. n. 890 del 1982, attinenti alla notificazione eseguita a mezzo posta dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c. – per cui in tale ipotesi non dev’essere redatta alcuna relata di notifica e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile soltanto se il medesimo dia prova di essersi trovato nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 15315/2014; 17598/2010).

A tali principi non risulta essersi attenuta la sentenza impugnata, che ha fatto discendere l’inesistenza del provvedimento di diniego di condono, direttamente notificato a mezzo posta al contribuente, dalla mancanza della relata di notifica.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Basilicata, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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