Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18900 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI

46, presso lo studio dell’avvocato TIGANI SAVA ANTONIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato REALE ITALO, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

– LAMEZIA TERME MULTISERVIZI S.P.A. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.

MIRABELLO 18, presso lo studio dell’avvocato JAUS RICHIELLO MARIA

LUISA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PANDOLFO

GIUSEPPE, giusta mandato a margine del controricorso;

– COMUNE DI LAMEZIA TERME, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo

studio dell’avvocato MAURO CARLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MURACA LUIGI, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1291/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/11/2005 R.G.N. 1886/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;

udito l’Avvocato ANTONIO TIGANI SAVA per delega ITALO REALE;

udito l’Avvocato UMBERTO RICHIELLO per delega MURACA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Lametia Terme, in data 16.2.2001, C.M., responsabile del ramo amministrativo dell’Ufficio Acquedotto del Comune di Lametia Terme, premesso che il Comune predetto aveva operato il trasferimento dal 1 ottobre 2000 della gestione del servizio idrico alla societa’ mista “Lametia Terme Multiservizi s.p.a.”, chiedeva che, ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 44 venisse disposto il suo trasferimento alla societa’ predetta, con condanna del Comune ad operare il detto trasferimento e della societa’ Multiservizi ad operare la relativa assunzione, nonche’ di entrambi i convenuti al pagamento delle differenze retributive fra lo stipendio erogatogli quale dipendente comunale e quello che gli sarebbe spettato quale dipendente della societa’ predetta.

Con sentenza in data 6.11.2003 il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava il diritto del ricorrente alla assunzione da parte della societa’ Multiservizi, rigettando la domanda relativa alla corresponsione delle differenze retributive.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Lametia Terme Multiservizi s.p.a. assumendo la erronea applicazione da parte del Tribunale della disposizione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 44 e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo; proponeva altresi’ appello incidentale il C. lamentando la erroneita’ dell’impugnata sentenza in relazione al rigetto della domanda di corresponsione delle differenze retributive.

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 20.9.2005, accoglieva l’appello principale della Multiservizi rigettando le domande avanzate dal C. con il ricorso introduttivo del giudizio.

In particolare la Corte territoriale rilevava l’inapplicabilita’ della disposizione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 44 e quindi l’insussistenza di alcun obbligo di assunzione da parte della societa’ appellante.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione C. M. con sette motivi di impugnazione.

Resistono con controricorso il Comune di Lametia Terme e la societa’ Multiservizi.

Il ricorrente e la societa’ Multiservizi hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c..

In particolare rileva che con l’appello proposto la societa’ Multiservizi aveva abbandonato le eccezioni e le considerazioni svolte nel giudizio di primo grado, proponendo un nuovo tema di indagine concernente la diversa interpretazione della L. n. 449 del 1997, art. 44 per cui tale norma sarebbe applicabile solo nell’ipotesi che al dipendente non venga offerta la possibilita’ di mantenere il proprio rapporto di lavoro con l’Ente locale.

Il motivo e’ infondato.

Osserva il Collegio che si ha domanda o eccezione nuova, inammissibile in appello per modificazione della causa petendi, quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia (Cass. SS.UU., 15.10.2003 n. 15408).

Siffatta evenienza non si verifica quando sia modificato soltanto il profilo giuridico alla stregua del quale il fatto viene dedotto o contestato, ove siano rimasti immutati i presupposti di fatto gia’ prospettati nel primo grado del giudizio; e pertanto, nella fattispecie in esame, versandosi in tema di interpretazione della normativa di legge, senza alcuna immutazione del fatto materiale sottoposto all’esame del giudice, non puo’ ravvisarsi alcuna violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c..

Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 44, della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 59 e della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47.

In particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che la disposizione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 44 dovesse essere interpretata nel senso che la stessa poteva trovare applicazione limitatamente al personale che perderebbe il posto di lavoro a seguito della dismissione del servizio da parte dell’ente locale, non trovando tale interpretazione alcuna conferma nella lettera della legge ed essendo la stessa in contrasto con l’intera legislazione del settore ed in violazione dei diritti dei lavoratori.

Il motivo non e’ fondato.

Ed invero, alla stregua del criterio di interpretazione legislativa di cui all’art. 12 disp. gen., che impone di attribuire alla proposizione normativa da interpretare il senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, deve rilevarsi che il contenuto della L. n. 449 del 1997, art. 44, il quale dispone che “le societa’ private alle quali sono state attribuite le attivita’ dismesse sono tenute a mantenere per un periodo di tempo concordato e comunque non inferiore a cinque anni il personale adibito alle funzioni trasferite”, rende evidente che la norma e’ posta a tutela del posto di lavoro del dipendente dell’ente locale con la previsione dell’obbligo, in capo alla societa’ cessionaria, di mantenere in servizio il personale trasferito per un congruo periodo di tempo, non potendosi certo ravvisare la ratio di tale norma – alla stregua dell’interpretazione fornita da parte ricorrente – nell’esigenza di limitare i costi per la pubblica amministrazione mediante il trasferimento del personale alla societa’ concessionaria.

Nel caso in esame il senso letterale delle parole e’ pertanto sufficientemente chiaro. E la lettura complessiva della norma lo chiarisce ulteriormente, escludendo ogni possibile dubbio interpretativo; pertanto, una volta assicurata la permanenza del rapporto con l’ente gia’ titolare delle funzioni trasferite, non vi e’ ulteriore spazio per l’applicazione della norma.

Cio’ conferma la correttezza dell’interpretazione della disposizione in questione fornita dalla Corte territoriale alla stregua della quale tale disposizione sarebbe applicabile solo nell’ipotesi che al dipendente non venga offerta la possibilita’ di mantenere il proprio rapporto di lavoro con l’Ente locale.

Deve ritenersi pertanto che l’ipotesi in cui il personale dell’ente locale rimanga – come verificatosi nel caso di specie – in forza dell’Amministrazione locale, esula dalla previsione normativa di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 44, non imponendo questa un trasferimento coatto alla societa’ cessionaria.

Il suddetto motivo di gravame non puo’ pertanto trovare accoglimento.

Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell’art. 19 del contratto di servizio intervenuto tra il Comune e la Multiservizi; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

In particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che tale previsione contrattuale, alla stregua della quale “la Lametia Terme Multiservizi s.p.a., per quanto riguarda il previsto incremento di personale per il servizio in oggetto, nel rispetto della legislazione vigente e degli accordi sindacali che verranno raggiunti, fatti salvi gli eventuali trasferimenti di dipendenti comunali”, avrebbe provveduto alle assunzioni attingendo, prioritariamente, dalle LSU, riguarderebbe solo l’incremento del personale; cio’ in quanto il suddetto incremento del personale era proprio una conseguenza dell’acquisizione del servizio idrico.

Neanche tale motivo e’ fondato.

Rileva innanzi tutto il Collegio che la questione sollevata involge la interpretazione del contratto predetto, interpretazione che costituisce un tipico accertamento di fatto, come tale demandato esclusivamente al giudice di merito, e sottratto quindi al giudizio di legittimita’ se non per vizio di motivazione o per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell’interpretazione della disciplina collettiva applicabile.

Ed invero, “il controllo di logicita’ del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realta’, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimita’; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilita’ per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa” (Cass. sez. lav., 7.6.2005 n. 11789).

Posto cio’ osserva il Collegio che nel caso di specie la Corte territoriale ha preso in esame le censure sollevate dall’appellante ed ha, con motivazione assolutamente coerente e logica che si sottrae pertanto alle censure ed ai rilievi sollevati da parte ricorrente, rilevato che il contenuto della norma pattizia concerneva esclusivamente, alla stregua della formulazione letterale della stessa, l’ipotesi di incremento del personale, fatti “salvi gli eventuali trasferimenti di dipendenti comunali”.

Deve ritenersi quindi che il motivo in questione si risolve in un’inammissibile istanza di riesame della valutazione del giudice d’appello, fondata su tesi contrapposta al convincimento da esso espresso, e pertanto non puo’ trovare ingresso (Cass. sez. lav., 28.1.2008 n. 1759).

A cio’ deve aggiungersi che tale motivo si sostanzia in una rilettura del predetto art. 19 nel contesto dell’intero contratto di servizio intervenuto il (OMISSIS) fra il Comune e la Multiservizi.

Orbene, osserva il Collegio che, in base alle previsioni di cui all’art. 1362 c.c. e segg., la volonta’ delle parti si desume dal senso letterale delle parole utilizzate e dalla loro comune intenzione (art. 1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (comma 2) e dalla lettura complessiva del contratto le cui “clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto” (art. 1363 c.c.).

Alla stregua di quanto sopra appare evidente nel caso di specie l’esistenza di una palese violazione del canone di autosufficienza del ricorso, ove si osservi che il ricorrente, fondando il proprio motivo di gravame in buona sostanza su una valutazione sistematica dell’articolo in parola, avrebbe dovuto riportare nel ricorso (ovvero allegare allo stesso) il contenuto dell’intero contratto in parola, onde consentire a questa Corte di valutare l’esistenza del vizio denunciato senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli – d’ufficio o di parte – che a tali atti facciano riferimento.

Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 44 sotto il profilo del contrasto tra l’accordo sindacale del 27.4.2000 e la predetta norma di legge avente carattere imperativo.

Col quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione delle norme di diritto amministrativo fondamentali – D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 107, 50 e 48, e L. n. 241 del 1990, art. 3 – sotto il profilo della non produttivita’ di effetti nei confronti di esso ricorrente del predetto accordo sindacale, in quanto privo di sottoscrizione del Sindaco e dell’Assessore nonche’ carente di alcun atto amministrativo di autorizzazione o ratifica.

Entrambi i motivi si appalesano inammissibili in base alle considerazioni sopra svolte concernenti la violazione, da parte del ricorrente, del principio di autosufficienza del ricorso per la mancata allegazione dell’accordo in parola.

In relazione al quinto motivo di gravame la violazione del suddetto principio di autosufficienza va rilevata altresi’ sotto un ulteriore profilo. Ed invero, in base al principio devolutivo del gravame, e’ preclusa la proposizione nel giudizio di impugnazione di domande nuove ovvero di eccezioni nuove (che non siano rilevabili anche d’ufficio). E pertanto nel caso di specie parte ricorrente, nel far riferimento alla suddetta violazione di legge per carenza di firma ed assenza del provvedimento autorizzatorio o di ratifica, avrebbe dovuto riportare il contenuto dell’appello e del ricorso introduttivo, onde consentire a questa Corte di valutare l’effettiva esistenza della censura in parola nelle precedenti fasi di merito.

E pertanto neanche sotto tale profilo il ricorso puo’ trovare accoglimento.

Col sesto motivo di gravame il ricorrente lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

In particolare rileva il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva escluso che lo stesso espletasse le proprie mansioni in relazione al settore idrico trasferito alla Multiservizi e non poteva quindi essere ricompreso tra il personale adibito alle funzioni trasferite, occupandosi in realta’ della gestione amministrativa di tale settore.

Il motivo e’ inammissibile avuto riguardo a quanto sopra esposto, in relazione al secondo motivo di gravame, circa la non applicabilita’ dell’invocata disposizione di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 44 all’ipotesi, ravvisabile nella fattispecie in esame, in cui il dipendente non venga trasferito alla societa’ cessionaria (perdendo il posto di lavoro presso l’Ente di provenienza) ma mantenga il proprio rapporto lavorativo con l’Ente locale.

Col settimo motivo di gravame il ricorrente lamenta, in relazione all’appello incidentale dallo stesso proposto, la erronea interpretazione da parte del giudice di primo grado della richiesta di differenze stipendiali.

Il suddetto motivo di gravame va parimenti rigettato, presupponendo l’accoglimento degli ulteriori motivi concernenti la sussistenza del diritto al trasferimento presso la societa’ cessionaria del servizio.

Il proposto gravame va pertanto rigettato.

Ricorrono giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarita’ della vicenda che ha dato luogo a differenti soluzioni in sede di giudizio di merito, per compensare tra le parti le spese relative al presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

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