Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18900 del 28/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.28/07/2017),  n. 18900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17206-2015 proposto da:

D.G., n.q. di tutrice del sig. Basile Aniello,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO DE SILVA;

– ricorrente –

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1580/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 24/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/06/2017 dal Consigliere Dott. GHINOY PAOLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. D.G., nella qualità di tutrice di B.A., ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, che aveva rigettato il ricorso, riconosceva al suddetto B. l’indennità di accompagnamento a far data dal 1/4/2014, in luogo del richiesto ripristino dell’indennità che era stata revocata a seguito di visita del 30 agosto 2010.

2. A fondamento del ricorso, deduce come primo motivo la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e argomenta che in caso di malattia mentale debba ritenersi incapace di compiere gli atti quotidiani della vita anche un soggetto che, pur in grado di vestirsi, lavarsi, pettinarsi ecc., non sia in grado di comprendere la natura e la finalità di detti atti ed abbia bisogno che quotidianamente un soggetto terzo lo solleciti. Tale sarebbe la situazione riscontrabile nel caso, laddove, come emergerebbe dalla stessa consulenza svolta in grado d’appello, il B. risulta affetto da ritardo mentale, psicosi di innesto, alterazioni della sfera psichica riferibili ad un disturbo di personalità con componente psicotica, con ripercussioni non solo in ambito lavorativo ma anche sulla vita sociale e relazionale. Come secondo motivo, deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e lamenta che non sia stata valorizzata la circostanza che egli è stato dichiarato interdetto con sentenza del 2001 del Tribunale di Nocera Inferiore, che lo ha riconosciuto assolutamente incapace di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.

3. L’Inps ha resistito con controricorso.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. la Corte d’appello ha recepito le conclusioni del c.t.u., secondo le quali soltanto dall’aprile del 2014 il B. si trova in uno stato di completa invalidità, accompagnata da una condizione di non autosufficienza. In proposito, ha rilevato che per il periodo anteriore al 2014 non risulta fossero presenti turbe comportamentali della gravità di quelle odierne, e che dal verbale di visita di verifica del (OMISSIS) si evince che il B. presentava un quadro paucisintomatico, con semplici lievi note di irrequietezza, aspetto ordinato, ideazione rallentata, deponendo del resto anche il dato anamnestico nel senso di un peggioramento sopravvenuto negli ultimi sei mesi precedenti alla visita. Ha poi precisato che non rileva che il B. sia stato dichiarato interdetto con diversa decorrenza, non essendovi equivalenza tra gli elementi costitutivi delle diverse fattispecie oggetto di accertamento. Ha infine aggiunto che neppure rileva che già in passato l’indennità fosse stata concessa, posto che la valutazione relativa all’adulto non può automaticamente corrispondere a quella dello stesso soggetto quando era bambino, e che nella specie le condizioni di minor gravità riscontrate all’atto della visita di revisione non giustificavano la conferma dell’indennità, salvi poi i ricordati effetti conseguenti al successivo nuovo peggioramento intercorso.

2. Alla luce delle puntuali argomentazioni della Corte territoriale, il primo motivo di ricorso risulta inammissibile.

2.1. Occorre premettere che con riferimento all’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita L. n. 18 del 1980, ex art. 1, nel caso di malattie psichiche, questa Corte ha in più occasioni ribadito che l’indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri. Vanno, al riguardo citati gli arresti in materia di psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale. Così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l’incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l’uomo deve compiere normalmente nell’ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile 1993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico – organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l’aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l’altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l’atto senza l’incombente pericolo di danno (per l’agente o per altri) (Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l’incapacità materiale di compiere l’atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017). Si veda anche Cass. 23 dicembre 2011, n. 28705 con riguardo ad una diagnosi di psicosi schizofrenica paranoidea (demenza precoce), nonchè Cass. ord. 27/11/2014 n. 25255, in un caso di “oligofrenia di grado medio grave in soggetto affetto da cerebropatia” e Cass. ord. 25/7/2016 n. 15269 in un caso di “deficit intellettivo di grado medio e psicosi schizofrenica in trattamento con neurolettici atipici”.

2.2. In un siffatto contesto ricostruttivo va, dunque, ritenuto che la capacità dell’invalido di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico – fisica; e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell’ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l’incidenza sulla salute del malato nonchè la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l’incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l’imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sè la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n. 13362).

2.3. Nel caso di specie, la Corte di appello risulta essersi attenuta ai richiamati principi, ritenendo tuttavia che la malattia mentale non abbia raggiunto che dal 2014 il grado di gravità richiesto dalla normativa, pur in tal modo interpretata.

2.4. Occorre poi ribadire che il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (v. ex plurimis da ultimo Cass. ord. 23/12/2014 n. 27378, Cass. 16/02/2017 n. 4124). Il giudice di merito ha nel caso condiviso l’accertamento peritale, ripercorrendone sul piano medico – legale tutti i passaggi ed esaminando anche l’incidenza invalidante della malattia. Con il ricorso non vengono dedotti vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma, con riferimento ad affezioni valutate sul piano medico – legale dal giudice di merito, sono effettuate critiche osservazioni su aspetti già presi in esame dal consulente tecnico officiato dalla Corte d’appello, così sollecitandosi in sostanza un nuovo esame dei medesimi, inammissibile in questa sede.

3. Il secondo motivo è infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto non ostativa alla soluzione adottata l’intervenuta interdizione, argomentando sulla diversità dei relativi presupposti rispetto all’indennità di accompagnamento. In tal modo, la Corte dimostra di avere valutato – contrariamente a quanto assunto dal ricorrente – l’accertamento della condizione sanitaria del B. operato dal giudice dell’interdizione, sicchè il motivo si qualifica come inammissibile dissenso valutativo.

3.1. Nè la sentenza che ha dichiarato l’interdizione si pone come preclusiva dell’accertamento negativo dei presupposti per l’indennità di accompagamento, attesa la sostanziale differenza, già rilevata da questa Corte (Cass. 06/07/2002 n. 9851) tra la malattia mentale e l’incapacità naturale, quest’ultima integrante la mancanza o comunque la grave menomazione delle facoltà intellettive al discernimento degli atti da compiere in proprio vantaggio.

4. Per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore, il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

5. Segue la condanna del soccombente al pagamento delle spese del giudizio, non riferendosi nel ricorso per cassazione di avere assolto nel corso del giudizio di merito, nè ivi assolvendosi, l’onere autocertificativo previsto per l’esonero dall’art. 152 disp. att. c.p.c.. Non è idonea allo scopo la dichiarazione contenuta a pg. 23 del ricorso, sottoscritta a pg. 24 dal solo difensore, in quanto la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell’atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, convertito nella L. n. 326 del 2003, è inefficace se non sottoscritta dalla parte, poichè a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di responsabilità non delegabile al difensore, stabilendo che “l’interessato” si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito” (cfr. in tal senso ex aliis Cass. 06/05/2014 n. 9733, Cass. 10/6/2013, n. 14546; id. 20/3/2012, n. 4423).

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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