Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18900 del 26/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16992-2015 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

VACCARELLA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3294/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 25/03/2014, depositata il 12/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La contribuente T. Maria Grazia ricorre nei confronti del MEF e dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione) per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3294/01/2014, depositata il 12 giugno 2014, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stato respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione che, in relazione all’atto di compravendita di un immobile, escludeva il diritto all’agevolazione per la prima casa, trattandosi di immobile di lusso in base al D.M. 2 agosto 1969.

La CTR ha anzitutto rilevato che la contribuente, nel giorno precedente alla scadenza dei termini per proporre ricorso, aveva provveduto al pagamento dell’imposta accertata, usufruendo delle sanzioni ridotte ad 1/4 D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 15, comma 1 che, ad avviso della CTR era necessariamente correlato alla rinunzia ad impugnare il provvedimento.

Il giudice d’appello riteneva altresì, nel merito, la corretta qualificazione del bene come immobile di lusso, con conseguente esclusione dall’agevolazione;

e ciò in quanto esso, costituito da 15 vani e definito dall’Agenzia del territorio come appartenente alla tipologia edilizia del villino, aveva superficie superiore a 200 mq., senza considerare l’ulteriore superficie dei seminterrati, recuperati all’utilizzazione abitativa a seguito di sanatoria, anch’essa dunque da computarsi nel calcolo della superficie utile.

La contribuente ha altresì depositato memoria illustrativa.

Con il primo motivo di ricorso la contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15, comma 1 in relazione all’art. 360, n. 3) codice di rito, deducendo che il pagamento dell’imposta maggiorata delle sanzioni in misura di 1/4 non comportava rinunzia ad impugnare il provvedimento.

La censura appare destituita di fondamento.

Deve infatti ritenersi che, analogamente a quanto ritenuto in materia di definizione agevolata e di versamento di sanzioni in misura ridotta a titolo di ravvedimento operoso D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 13 una volta che il contribuente, nei termini per impugnare l’atto impositivo, abbia spontaneamente effettuato il pagamento dell’imposta e della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 15 aderendo in tal modo alla relativa misura agevolativa, tale comportamento appare preclusivo della successiva impugnazione con la quale si contesti, nel merito, la sussistenza del presupposto impositivo, in quanto esso costituisce comportamento concludente comportante “… rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione”.

La reiezione di tale motivo assorbe gli ulteriori motivi, che concernono il merito del presupposto impositivo.

Poichè il MEF e l’Agenzia delle Entrate non hanno svolto nel presente giudizio attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA