Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18900 del 16/09/2011
Cassazione civile sez. trib., 16/09/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 16/09/2011), n.18900
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – est. Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15742/2006 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO
CORRIDONI 23 presso lo studio dell’avvocato BALBONI BARBARA,
rappresentato e difeso dall’avvocato TROISI Michele, giusta delega a
margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SALA CONSILINA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 88/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di
SALERNO, depositata il 14/04/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/03/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di
ragione.
Fatto
Il Sig. C.M. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero delle Finanze, chiedendo la cassazione della sentenza indicata in epigrafe sulla base di quattro motivi. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con il quale il competente ufficio finanziario ha rettificato la dichiarazione dei redditi, relativi all’esercizio 1996, del Sig. C., esercente l’attività di industria boschiva, sulla base dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996.
La CTR, accogliendo l’appello dell’ufficio, ha confermato la rettifica impugnata.
Diritto
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Con il primo motivo, viene denunciata la inammissibilità dell’appello dell’ufficio, che avrebbe dovuto essere dichiarata dalla CTR, sul rilievo che l’appello, proposto il 27 giugno 2003, sarebbe tardivo rispetto alla sentenza della CTP, pubblicata il 12 aprile 2002. La censura è infondata perchè non tiene conto della sospensione dei termini disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 16.
In forza di tale disposizione, l’appello poteva essere validamente proposto fino al 20 dicembre 2004.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell’art. 2697 c.c., la parte ricorrente lamenta che la CTR non avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi in base ai quale lo stesso ricorrente aveva giustificato il fatto che il reddito dichiarato non corrispondeva a quello risultante dalla applicazione dei parametri. La censura è inammissibile per carenza di autosufficienza.
Con il terzo motivo vengono denunciati vizi di motivazione e violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la CTR non si sarebbe fatta carico di censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice, erroneamente, si è pronunciato secondo equità. Anche questo motivo è carente di autosufficienza e, comunque, è infondato nel merito, in quanto le valutazioni estimative del giudice tributario non sono riconducibili alla tipologia delle decisioni secondo la cosiddetta equità sostitutiva, e sono comunque censurabili sotto il profilo del vizio di motivazione, nel rispetto della regola dell’autosufficienza (v. Cass. 4442/2010, 24520/2005, 11354/2001).
Anche la quarta censura è inammissibile perchè attiene al merito e per carenza di autosufficienza. La parte ricorrente lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, che la CTR non avrebbe tenuto conto della obsolescenza dei macchinari utilizzati per la produzione.
Trattasi di evidente censura di merito che non può avere accesso in sede di legittimità, nemmeno sotto il profilo del vizio di motivazione, in mancanza della specifica riproduzione dell’eccezione.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato. Nulla per le spese, attesa la inerzia della parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011