Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18900 del 15/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 15/07/2019), n.18900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18348-2013 proposto da:

C.L., GI.PA., B.A.M.,

T.S.F.A., Q.G. n. q. di erede di

BA.RO., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 6,

presso lo studio degli avvocati GAETANO LEPORE, MARIA CLAUDIA LEPORE

che li rappresentano e difendono;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ope legis in

ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2578/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/05/2013 R.G.N. 6696/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con separati ricorsi proposti a Tribunale di Napoli C.L., T.S.F.A., B.A.M., Q.G., Q.D., Q.D.A.L. (nella qualità di eredi di Ba.Ro. deceduta il (OMISSIS)), Gi.Pa. esponevano di aver svolto attività di lettore di madrelingua straniera presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II in virtù di successivi contratti di lavoro a termine e di aver conseguito l’accertamento della illegittimità dei termini annuali apposti e della decorrenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a partire dalla stipula del primo contratto, con sentenze del Tribunale di Napoli n. 4759/1997, passata in giudicato in data 27/10/98 (quanto a C.L., T.F.A., Gi.Pa.) e n. 11705/1997, passata in giudicato il 18/1/1998 (quanto agli altri ricorrenti);

1.1. sulla scorta di tali premesse convenivano in giudizio l’Università chiedendo accertarsi il diritto a percepire il trattamento economico del ricercatore confermato a tempo definito con il criterio di progressione economica di cui al D.P.R. n. 382 del 1980, art. 40 in base alla anzianità di servizio maturata nonchè, ai sensi dell’art. 2103 c.c., al mantenimento del trattamento di ricercatore confermato a tempo definito con la classe stipendiale e gli scatti di anzianità spettanti;

1.2. a sostegno della domanda invocavano la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 giugno 2001, la L. n. 63 del 2004 e le pronunce della Cassazione n. 21856/2004 e n. 5909/2004;

1.3. costituitasi, la convenuta eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti vantati e l’infondatezza, nel merito, della domanda chiedendone la reiezione;

1.4. l’adito giudice, con sentenza del 10/2/2009, riuniti i ricorsi, li rigettava;

1.5. la pronuncia era confermata dalla Corte d’appello di Napoli;

1.6. a fondamento del decisum, per quel che in questa sede rileva, i giudici del gravame osservavano che la pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 26 giugno 2001 e la L. n. 63 del 2004 emanata a seguito di detta decisione, invocate a sostegno del diritto, non rinvenivano applicazione nello specifico, giacchè postulavano la trasformazione o l’instaurazione del nuovo rapporto di collaboratore esperto linguistico (c.e.l.) da parte degli ex lettori, nella specie non intervenuta: lo status degli appellanti era, infatti, di lettore di madre lingua con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

1.7. in ordine alla non assimilabilità delle figure dei lettori di madre lingua a quelle di collaboratori esperti linguistici, i giudici del gravame argomentavano, infatti, che solo per questi ultimi come requisito indefettibile per l’assunzione, era stato previsto il previo superamento di una selezione pubblica condotta secondo le modalità disciplinate dai rispettivi ordinamenti universitari;

1.8. ritenevano, inoltre, non ipotizzabile la previsione per i lettori che non avessero stipulato un contratto di lavoro subordinato quali c.e.l., di una sorta di ruolo ad esaurimento scaturente dalle pronunce passate in giudicato, in ordine alla natura a tempo indeterminato del rapporto di lettorato, che consentisse di fruire di un trattamento differenziato per l’intera carriera lavorativa, rispetto a quello previsto per la nuova figura di c.e.l.;

1.9. sotto altro profilo la Corte distrettuale accoglieva anche la censura formulata dall’Università in ordine alla prescrizione quinquennale dei crediti e riteneva che, pur a voler accedere alla ventilata tesi di una parametrazione della retribuzione degli ex lettori a quella del ricercatore confermato, comunque si sarebbe dovuta ritenere estinta ogni pretesa per intervenuta prescrizione;

2. avverso tale decisione hanno interposto ricorso per Cassazione C.L., Gi.Pa., B.A.M., T.S.F.A., B.A.M., Q.G. (nella qualità di erede di Ba.Ro., deceduta il (OMISSIS)), affidato a cinque motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c. e resistiti con controricorso dalla Università degli Studi di Napoli Federico II.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 2 del 2004, art. 1 convertito in L. n. 63 del 2004, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

si stigmatizza la pronuncia impugnata per avere affermato che la L. n. 63 del 2004 rinviene applicazione esclusivamente per quei lettori divenuti collaboratori esperti linguistici, e non anche per i lettori destinatari dell’accertamento giudiziale della conversione in contratto a tempo indeterminato, dei rapporti a termine stipulati D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28;

si sostiene che gli approdi ai quali è pervenuta la Corte territoriale contrastino con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità che accordano anche ai lettori di madrelingua straniera non divenuti c.e.l., il trattamento economico corrispondente a quello di ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data della prima assunzione;

2. con il secondo mezzo di impugnazione, è denunciata violazione e falsa applicazione del D.L. n. 120 del 1995, art. 4convertito in L. n. 236 del 1995 ex art. 360 c.p.c., n. 3;

si lamenta che la Corte di merito abbia interpretato la legge citata nel senso che avrebbe imposto l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro in qualità di c.e.l. nei confronti dei lettori di madrelingua, anche se titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, atteso che “la legge istitutiva dei c.e.l. non ha efficacia retroattiva nei confronti dei rapporti di lavoro di lettorato instaurati ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28”;

3. con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4;

si deduce che la Corte abbia erroneamente e contraddittoriamente affermato la mancata stipula del contratto c.e.l., nel contempo richiamando il contratto a tempo determinato sottoscritto per l’anno accademico 1993-1994;

si sostiene che il contratto c.e.l. sarebbe stato effettivamente stipulato, anche se poi travolto dall’accertamento giudiziale a tempo indeterminato del rapporto di lavoro a far data dal primo contratto;

4. con il quarto e quinto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’arti del D.L. n. 2 del 2004 convertito in L. n. 63 del 2004, dell’art. 12 disp. gen. e dell’art. 2935 c.c.ex art. 360 c.p.c., n. 3;

si critica la statuizione della sentenza impugnata inerente alla prescrizione del diritto vantato, con particolare riferimento alla erronea individuazione del termine di decorrenza;

5. il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati;

6. l’esame dei motivi, da trattare unitariamente perchè connessi, impone innanzitutto un richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c., alla ricostruzione, nei suoi passaggi essenziali, dell’evoluzione del quadro normativo, normativo, giurisprudenziale e contrattuale riguardante il rapporto di lavoro instaurato dalle Università italiane con i lettori di madrelingua straniera e, successivamente, con i c.e.l. effettuata nella motivazione delle ordinanze di questa Corte nn. 26935/2016 e 79/2017con le quali è stato denunciato il contrasto, sorto nella giurisprudenza di legittimità, in merito all’interpretazione della L. n. 240 del 2010, art. 26 ed all’applicabilità della normativa dettata per i c.e.l. ai lettori che avevano ottenuto la conversione in sede giudiziale del rapporto instaurato D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28;

7. le Sezioni Unite di questa Corte, con più pronunce contestualmente rese (v. Cass., Sez. Un., n. 19164/2017, Cass., Sez. Un., n. 24963/2017 nonchè Cass., Sez. Un., n. 21972/2017 riguardante il contratto di lettorato L. n. 62 del 1967, ex art. 24al quale è stata ritenuta applicabile, quanto agli aspetti economici, la disciplina dettata dal D.L. n. 120 del 1995) hanno affermato che: a) l’esegesi della L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, nella parte in cui prevede l’estinzione dei giudizi pendenti, deve essere orientata alla salvaguardia del diritto di azione, sicchè l’estinzione può operare solo qualora rilevi il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia, senza che ne derivi una vanificazione dei diritti azionati (v. Cass., Sez. Un., n. 19164/2017); b) la continuità normativa e l’analogia tra la posizione soppressa degli ex lettori e quella di nuova istituzione dei collaboratori esperti linguistici comporta che, se l’ex lettore abbia ottenuto l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la disciplina di fonte legale dettata dal D.L. n. 2 del 2004, come interpretato autenticamente dalla L. n. 240 del 2010, art. 26 da valere anche per le Università non espressamente menzionate dal legislatore (v. Cass., Sez. Un, nn. 19164 e 24963 del 2017); c) la trasformazione ope legis (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata, ai fini dell’applicazione del D.L. n. 2 del 2004, alla conclusione del contratto ex D.L. n. 120 del 1995, in quanto in entrambi i casi l’interesse perseguito è comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto (v. Cass., Sez. Un., n. 24963/2017); d) la pronuncia di conversione del rapporto di lettorato non rende nullo per assenza di causa il contratto individuale stipulato ai sensi della nuova normativa perchè, pur a fronte di un rapporto unitario ed ininterrotto, le parti possono modificare il regolamento pattizio in quanto nel rapporto di lavoro, che è un rapporto di durata, si può parlare di diritti quesiti solo in relazione a prestazioni già rese o ad una fase già esaurita (v. Cass., Sez. Un., n. 19164/2017);

8. sviluppando i principi sintetizzati nel punto che precede questa Corte ha, poi, deciso numerose controversie nelle quali, pur nella diversità delle fattispecie, venivano in rilievo questioni connesse all’interpretazione delle fonti normative e contrattuali succedutesi nel tempo ed alla rilevanza di precedenti giudicati;

9. in continuità con le pronunce rese dalle Sezioni Unite sono stati enunciati i seguenti principi di diritto: a) l’estinzione prevista dalla L. n. 240 del 2010, art. 26 opera “in ragione, del pieno riconoscimento a favore degli ex lettori di madrelingua straniera del bene della vita al quale i medesimi aspirano con la proposizione del contenzioso” (v. Corte Cost. n. 38/2012) e, pertanto, la disposizione è applicabile nei soli casi in cui la pretesa fatta valere in giudizio sia esattamente coincidente con quanto stabilito dalla norma di interpretazione autentica in merito alla quantificazione del trattamento economico spettante agli ex lettori (v. Cass. nn. 6341, 3910, 3814 del 2019 e Cass. nn. 20765 e 15019 del 2018); b) al rapporto intercorrente fra l’Università e l’ex lettore che abbia ottenuto l’accertamento in via giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano il D.L. n. 2 del 2004, art. 1 come autenticamente interpretato dalla L. n. 240 del 2010, art. 26 e la disciplina contrattuale dettata dal c.c.n.l. 21 maggio 1996 comparto Università per i collaboratori esperti linguistici, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto D.L. n. 120 del 1995, ex art. 4 al quale, ove mancante, va equiparata, ai fini dell’applicazione del richiamato D.L. n. 2 del 2004, art. 1 e della norma di interpretazione autentica, la sentenza di conversione del rapporto (Cass. nn. 6341, 3910, 3814, 3198 del 2019; Cass. nn. 20765, 15019, 14203 del 2018); c) nei rapporti giuridici di durata l’autorità del giudicato esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione a condizione che non si verifichino sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento, sicchè, quanto agli ex lettori divenuti collaboratori linguistici, l’ultrattività del giudicato relativo alla giusta retribuzione è impedita qualora la statuizione si fondi su obblighi accessori imposti al lettore diversamente disciplinati dalla normativa sopravvenuta (v. Cass. n. 20765/2018); d) nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva, solo con riferimento a situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, per cui il D.L. n. 120 del 1995, art. 4 convertito dalla L. n. 236 del 1995, si interpreta nel senso che al momento della sottoscrizione del contratto di collaborazione linguistica doveva essere riconosciuta all’ex lettore l’anzianità di servizio maturata in forza dei contratti stipulati ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 ai fini dell’applicazione degli istituti contrattuali che valorizzano l’anzianità medesima ed ai connessi profili previdenziali (v. Cass., Sez. Un., n. 21972/2017 e Cass. n. 20765/2018); e) il D.L. n. 2 del 2004, convertito dalla L. n. 63 del 2004, per ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001 in causa C – 212/99, ha previsto un criterio di ricostruzione a fini economici della carriera degli ex lettori da valere a far tempo dalla data di prima assunzione, ma ha fatto salvo il trattamento di miglior favore e tale deve ritenersi il riconoscimento, anche se ottenuto in sede giudiziale, di una retribuzione oraria, per il lavoro svolto come lettore, superiore a quella risultante dall’applicazione del criterio indicato dal richiamato D.L. n. 2 del 2004 (v. Cass. n. 20765/2018); f) la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal D.L. n. 2 del 2004 opera nei limiti precisati dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, sicchè dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all’ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del D.L. n. 2 del 2004, eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito (v. Cass. n. 20765/2018); g) il termine di prescrizione del diritto riconosciuto dal D.L. n. 2 del 2004, art. 1 decorre dalla data di entrata in vigore della nuova normativa: il legislatore, infatti, per adempiere gli obblighi imposti in sede Eurounitaria, ha conferito retroattività alla disciplina dettata, prevedendo che il trattamento economico riconosciuto dovesse essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione, ed imponendo una ricostruzione a fini economici della carriera non subordinata ad alcun’altra condizione (v. Cass. nn. 13175, 14203, 15018 del 2018); h) la pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 non si estende ai dipendenti di enti pubblici non economici, ai quali si applica il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, ancorchè i rapporti di lavoro risultino qualificati di diritto privato, in quanto sussistono le ragioni di contenimento della spesa pubblica che sono alla base della disciplina differenziata, secondo la ratio decidendi prospettata dal Giudice delle leggi (v. Cass. nn. 20765 e 13175 del 2018);

10. nel caso in questione assume, in particolare, rilevanza il principio, sopra ricordato, secondo cui la trasformazione ope legis (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata, ai fini dell’applicazione del D.L. n. 2 del 2004, alla conclusione del contratto ex D.L. n. 120 del 1995 (v. Cass., Sez. Un., n. 24963/2017 cit.);

11. una volta ritenuta l’applicabilità alla fattispecie, sia pure in via analogica, del D.L. n. 2 del 2004, art. 1 come interpretato autenticamente dalla L. n. 240 del 2010, art. 26 (nella specie intervenuta in pendenza del giudizio di appello), si deve, poi, escludere, per quanto già evidenziato, che il termine di prescrizione possa decorrere da data antecedente l’entrata in vigore della nuova normativa;

12. nei limiti e per le ragioni sopra indicate, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità, attenendosi al principio di diritto di seguito enunciato: “D.L. n. 2 del 2004, art. 1 come autenticamente interpretato dalla L. n. 240 del 2010, art. 26 si applica al rapporto intercorrente fra l’Università e l’ex lettore che abbia ottenuto l’accertamento in via giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto D.L. n. 120 del 1995, ex art. 4 al quale, ove mancante, va equiparata, ai fini dell’applicazione del richiamato D.L. n. 2 del 2004, art. 1 e della norma di interpretazione autentica, la sentenza di conversione del rapporto; il termine di prescrizione del diritto riconosciuto dal D.L. n. 2 del 2004, art6. 1 decorre dalla data di entrata in vigore della nuova normativa”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019

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