Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1890 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1890 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 17362-2011 proposto da:
PIRRONE GIUSEPPE PRRGPP39TO6C351H, elettivamente
domiciliato in ROMA, V.LE VILLA GRAZIOLI 5, presso lo studio
dell’avvocato BOCCONETTI CRISTIANO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CACOPARDO SERGIO giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in
persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, pressol’ AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

Data pubblicazione: 29/01/2014

avverso la sentenza n. 175/34/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA del 7/12/2009, depositata il
10/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2011 n. 17362 sez. MT – ud. 18-12-2013
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
IRAP sanitario
R.G. 17362/2011
RICORRENTE: Giuseppe Pirrone
INTIMATO: AGENZIA ENTRATE

1. Il dott. Giuseppe Pirrone
ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia-Catania 175/34/10 del 10 maggio
2010 che accoglieva
l’appello dell’ufficio
escludendo
la
spettanza al dott. Pirrone
del rimborso IRAP
relativamente agli anni 1998-2001.
2. L’Agenzia si è costituita in giudizio con mero atto di costituzione.
3. Il ricorso appare fondato in quanto il giudice di merito non ha adeguatamente motivato in ordine
alla sussistenza di una “stabile organizzazione” di supporto all’attività del contribuente.
In particolare la sussistenza di “prestazioni di lavoro dipendente” non costituisce elemento che di
per sé provi l’assunto della Agenzia, specie in relazione ad un medico di base tenuto nell’interesse
della sanità pubblica ad un’efficienza e continuità di servizio.
Il Collegio ha condiviso la relazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che deciderà anche per le spese del presente
grado .
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 18 dicembre 113

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

E’ stata depositata la seguente relazione:

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