Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1890 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 28/01/2021), n.1890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17070-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Nonchè da:

IMMOBILIARE MILLE E TRE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la septenza n. 1139/2014 della COMM.TRIB.REG. della

LOMBARDIA, depositata il 04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. NOVIK ADET TONI;

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

– L’Agenzia delle entrate di Milano ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, (CTR), n. 1139/2014 depositata il 4 marzo 2014, che ha accolto l’appello proposto dalla società Immobiliare Mille e Tre S.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso presentato dalla detta società per l’annullamento della cartella di pagamento, emessa a conclusione del controllo formale della dichiarazione annuale Modello unico 2008 per l’anno di imposta 2007 che aveva portato al recupero del credito Iva, indicato quale eccedenza degli anni 2005 e 2006, per non essere stata presentata la relativa dichiarazione annuale;

– la CTR ha accolto l’appello della contribuente, in base alla considerazione che “il diritto alla detrazione d’imposta relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui il diritto alla prelazione è sorto, aggiungendo il collegio che la detrazione è legittima anche in presenza della omissione della relativa dichiarazione”;

– ha rilevato che la società per gli anni 2005 e 2006 aveva provveduto ad inviare all’ufficio Iva le comunicazioni dei dati Iva da cui emergevano le risultanze rilevanti ai fini del calcolo degli imponibili, delle imposte a debito e a credito, e che l’agenzia non aveva contestato l’ammontare del credito vantato;

– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia, che articola in un unico motivo, cui replica con controricorso, illustrato con successiva memoria, la società, che propone anche ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo di ricorso, l’agenzia si duole, in prospettiva dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30,54,54 bis e 55, laddove il giudice d’appello ha ritenuto che l’omessa presentazione della dichiarazione annuale per l’anno 2007 non era ostativa all’esercizio del diritto di detrazione dell’Iva concernente l’anno d’imposta precedente, in relazione al quale la relativa dichiarazione nel successivo anno era stata omessa;

– ad avviso della ricorrente agenzia, secondo il consolidato orientamento di legittimità, al contribuente sarebbe preclusa la possibilità di recuperare il credito d’imposta maturato nell’annualità omessa attraverso il trasferimento della correlativa detrazione nel periodo d’imposta successivo;

– il motivo è infondato;

– la questione è stata recentemente affrontata e decisa dalle Sezioni unite (con sentenza 8 settembre 2016, n. 17757) che, in conformità agli assunti della stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea, hanno fissato il principio secondo cui la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, semprechè risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente ha rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se risulti dimostrato in concreto, o non sia controverso, che si tratta di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Sez. U, n. 17757/2016, Cirillo E., Rv. 640943-01, alla quale si sono conformate, Sez. T, n. 4392/2018, Perrino, Rv. 647546-01; Sez. 6-T, n. 8131/2018, Manzon, Rv. 642776-01; Sez. T, n. 15459/2018, Catallozzì, Rv. 649185-01);

– il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto), purchè siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione. La sussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell’assenza di quelli formali, sempre che sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 per l’esercizio del diritto di detrazione (secondo le precìsazionì espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767, confermate, tra varie, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401). Alla cornice biennale hanno fatto espresso riferimento, nel dettare il principio di diritto, le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza dinanzi indicata; ciò perchè, hanno precisato al punto 5.8., essa identifica “il rilievo generale e interno” che governa l’esercizio del diritto di detrazione;

– la questione, pertanto, si sposta su un piano esclusivamente di natura probatoria: l’infrazione è da ritenere emendabile sul piano del rapporto impositivo quando si disponga ugualmente delle informazioni necessarie per dimostrare che il soggetto passivo, in quanto acquirente, ha il diritto di recuperare l’imposta pagata a titolo di rivalsa, semprechè non risulti in concreto impedita la prova della sussistenza dei requisiti sostanziali (tra varie, in termini, Cass. 17 marzo 2017, n. 6921);

– nel caso in esame, tuttavia, non emergono fatti bisognosi di prova, perchè la CTR ha affermato che non era contestato che la società aveva dimostrato di avere diritto alla detrazione e che la stessa agenzia non aveva contestato l’ammontare del credito; nè nel ricorso l’Agenzia nega l’esistenza del credito, ma incentra la propria contestazione soltanto sulla circostanza, di rilievo formale, dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale;

– il ricorso incidentale condizionato, con cui la contribuente deduce “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis (art. 360 c.p.c., n. 3)”, sul rilievo della ritenuta legittimità da parte della CTR dell’utilizzo dello strumento della diretta iscrizione a ruolo, è assorbito;

– il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità comporta la compensazione di tutte le voci di spesa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; dichiara assorbito il ricorso incidentale; compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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