Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1890 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. II, 27/01/2011, (ud. 11/11/2010, dep. 27/01/2011), n.1890

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12024-2005 proposto da:

B.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIO ARISTIDE SARTORIO 60, presso lo studio dell’avvocato

CAMARDA MARCO, rappresentato e difeso dagli avvocati FERRARA

SERENELLA, BORRI MASSIMO;

– ricorrente –

contro

C.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ZENODOSSIO 258, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

CARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato BONISTALLI MAURIZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 876/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 31/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/11/2010 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato MARCO CAMARDA con delega dell’avvocato SERENELLA

FERRARA difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per manifesta infondatezza e

condanna alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 20 dicembre 1988 C.R. citò davanti al Tribunale di Pisa A.D., Ba.Ga. e B.R., esponendo di avere consegnato nel 1983 una Jeep Cherokee al primo convenuto, il quale aveva simulato di essere in grado di pagarne il prezzo; di aver rinvenuto due anni dopo il veicolo in possesso del secondo convenuto, il quale asseriva di averlo acquistato in un autosalone gestito dal terzo convenuto.

Chiese quindi che tutti, previa restituzione del mezzo da parte di Ba.Ga., fossero condannati in solido o alternativamente al risarcimento dei danni. Si costituì in giudizio soltanto B.R., il quale contestò la fondatezza della domanda e chiese comunque di esserne manlevato da A.D..

All’esito dell’istruzione della causa il Tribunale, con sentenza del 5 febbraio 2002, condannò il solo A.D. a pagare all’attore L. 51.854.000, oltre agli interessi successivi.

Impugnata da C.R., la decisione è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Firenze, che con sentenza del 31 maggio 2004 ha condannato anche B.R., in solido con A.D., al pagamento della somma suddetta, ritenendo tra l’altro (per quanto ancora rileva in questa sede): che non era stata proposta dall’appellante una domanda nuova; che B.R. era incorso in responsabilità per colpa, avendo acquistato il bene privo del documento di proprietà (trattenuto da C.R., il quale aveva condizionato la cessione al pagamento del prezzo) e quindi con la consapevolezza che il trasferimento di proprietà non si sarebbe potuto regolarizzare, nè aveva compiuto visure presso il p.r.a. per verificare a chi l’autovettura fosse intestata.

B.R. ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. C.R. si è costituito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tra le censure rivolte da B.R. alla sentenza impugnata, deve essere presa in esame prioritariamente, dato il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, quella esposta con il terzo motivo di ricorso, con il quale si sostiene che la Corte d’appello ha ingiustificatamente disconosciuto la novità della domanda volta all’accertamento di una responsabilità solidale di tutti i convenuti, domanda che in primo grado non era stata riproposta dall’attore in sede di precisazione delle conclusioni.

La doglianza va respinta, poichè “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse” (Cass. 16 febbraio 2010 n. 3593). Correttamente, quindi, la Corte d’appello ha disatteso l’assunto di B.R., osservando che era “evidente l’interesse dell’appellante a conseguire da più debitori quanto spettantegli, poichè ciò comporta maggiori possibilità di conseguire effettivamente, in concreto, il risarcimento richiesto”.

Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha erroneamente escluso la bontà del proprio acquisto, avvenuto a domino da A.D., al quale il veicolo in questione era stato trasferito con effetto reale immediato da C.R., indipendentemente dalla trascrizione nel pubblico registro automobilistico, sicchè legittimamente il bene era stato poi rivenduto a Ba.Ga..

Neppure questa censura può essere accolta, in quanto si risolve nell’apodittica negazione – non supportata da alcuno specifico argomento – di ciò che in proposito è stato ritenuto dalla Corte d’appello: essere stata la vendita da C.R. ad A. D. subordinata alla condizione sospensiva del pagamento integrale del prezzo, come risultava dalla circostanza della mancata consegna al compratore del documento di proprietà dell’autovettura. Da questo concreto accertamento in fatto, compiuto dalla Corte d’appello, le astratte considerazioni in diritto, svolte dal ricorrente, prescindono del tutto, sicchè difettano del requisito della pertinenza alla ratio decidendi posta a base, sul punto, della sentenza impugnata.

Con il terzo motivo di ricorso B.R. lamenta di essere stato reputato responsabile dell’accaduto, nonostante l’assenza di ogni sua malafede o colpa.

Anche questa doglianza va disattesa, poichè si verte in tema di apprezzamenti eminentemente di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Da tali vizi la sentenza impugnata è immune, dato che il giudice a quo ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione, spiegando che B.R. aveva acquistato la Jeep Cherokee anche se priva del documento di proprietà e nello stesso stato l’aveva rivenduta, senza neppure effettuare una visura nel pubblico registro automobilistico, per verificare se il bene appartenesse effettivamente a chi glielo aveva ceduto. La diversa e contraria valutazione di questi elementi, propugnata dal ricorrente, non può costituire idonea ragione di una pronuncia di cassazione, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità. Nè a tale risultato si può pervenire in base agli ulteriori “elementi probatori (es. testimonianza di S.C., diffida ad adempiere a D.A., congruità del prezzo di acquisto ed effettuazione delle riparazioni)”, che non risultano dalla sentenza impugnata e ai quali nel ricorso, in violazione della regola dell'”autosufficienza”, viene fatto soltanto cenno, senza alcuna indicazione della loro consistenza.

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 1.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 1.500,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA