Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1890 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 1890 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 25854-2014 proposto da:
DALLAGIOVANNA SERGIO, quale rappresentante dello STUDIO
DALLAGIOVANNA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE LUCIO PATTI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro

NOSOTTI MASSIMO, NOSOTTI STEFANO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO D’ACUNTI, che li rappresenta e
difende;
COSTANTINO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
A. CADLOLO 118, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’
LIPARI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ANTONIO LERICI, PAOLO GHIARA;

3ZD2 )

Data pubblicazione: 25/01/2018

NOSOTTI MARIA LUISA, NOSOTTI MARCO, RASTELLI
CLEMENTINA, NOSOTTI FILIPPO, MAGGI LINA, NOSOTTI ANNA
MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO
58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati SAVINA

– controricorrenti avverso la sentenza n. 1473/2013 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 26/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
IX ragioniere Sergio Dallagiovanna “nella sua qualità di
componente

e

legale

rappresentante

dello

Studio

Dallagiovanna Associazione Professionale” propone ricorso,
articolato in tre censure, avverso la sentenza della Corte
d’Appello di Bologna n. 1473/2013, depositata il 26 agosto
2013.
Resistono con tre distinti controricorsi: Mario Costantino; Lina
Maggi, Anna Maria Nosotti, Maria Luisa Nosotti, Filippo Nosotti,
Marco Nosotti e Clementina Rastelli; Massimo Nosotti e Stefano
Nosotti, eredi di Giustina Guglieri.
Il giudizio ebbe inizio su domanda monitoria proposta dal
ragioniere Sergio Dallagiovanna nella qualità di componente e
legale rappresentante dello Studio Dallagiovanna Associazione
Professionale, che portò in data 16 ottobre 1998 alla emissione
di decreto ingiuntivo per la somma di Lire 278.726.343, oltre
interessi, a carico solidale di Mario Costantino, Maria Casella,
Lina Maggi, Anna Maria Nosotti, Maria Luisa Nosotti,

Ric. 2014 n. 25854 sez. 52 – ud. 12-12-2017
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BOMBOI, MARIA SILVIA TORRETTA;

Clementina Rastelli e Giustina Guglieri (quest’ultima quale
erede di Armando Nosotti), a titolo di compenso per l’attività
professionale, svolta in favore degli intimati, di assistenza nella
compravendita delle quote sociali della S.P.E. (Società
Petrolifera Emiliana) s.r.l. Proposero tre distinte opposizioni

S.P.E. s.r.I.), Mario Costantino (che aveva sottoscritto il 29
giugno 1992 una promessa di acquisto delle quote sociali, cui
era rimasto estraneo Armando Nosotti) e insieme i restanti soci
intimati Maria Casella, Lina Maggi, Anna Maria Nosotti, Maria
Luisa Nosotti e Clementina Rastelli, tutti negando di aver
conferito un incarico professionale al Dallagiovanna e ciascuno
evidenziando le diversità delle loro rispettive posizioni nelle
trattative.
Il Tribunale di Piacenza, con sentenza del 9 agosto 2007,
rigettò le opposizioni, osservando come, indipendentemente
dall’effettivo conferimento dell’incarico professionale, risultasse
che il ragioniere Sergio Dallagiovanna avesse prestato la sua
attività a vantaggio di tutte le parti, comunque interessate alla
operazione di cessione delle quote della S.P.E. s.r.l.
Vennero così avanzati separati appelli da Giustina Guglieri, da
Lina Maggi, Anna Maria Nosotti, Maria Luisa Nosotti,
Clementina Rastelli, Filippo Nosotti e Marco Nosotti (gli ultimi
due eredi di Maria Casella) e da Mario Costantino. I tre appelli
furono riuniti e accolti dalla Corte d’Appello di Bologna con la
sentenza del 26 agosto 2013.
Sull’impugnazione di Giustina Guglieri, la Corte di Bologna
evidenziò il difetto di prova del conferimento da parte di
Armando Nosotti dell’incarico professionale allo studio
professionale Dallagiovanna, essendo tale conferimento
presupposto indispensabile per il riconoscimento del diritto al
Ric. 2014 n. 25854 sez. 52 – ud. 12-12-2017
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Giustina Guglieri (erede di Armando Nosotti, socio al 25% della

compenso, indipendentemente dal fatto, invece valorizzato dal
Tribunale, inerente al vantaggio comunque conseguito dallo
svolgimento dell’attività del professionista. La Corte d’Appello
sottolineò altresì l’inverosimiglianza, sul piano logico,
dell’affidamento al medesimo professionista della cura dei

di situazioni contrapposte, e rimarcò come Armando Nosotti
fosse rimasto estraneo al preliminare di cessione stipulato il
29 giugno 1992 tra l’acquirente Mario Costantino e gli altri
soci, essendo egli contrario all’inizio a questa operazione, come
confermato dai testi Barbieri, Carretto e Dulcetta.
Circa l’appello di Una Maggi, Anna Maria Nosotti, Maria Luisa
Nosotti, Clementina Rastelli, Filippo Nosotti e Marco Nosotti
(eredi di Maria Casella), la Corte di Bologna riconobbe la
legittimazione attiva dello Studio Dallagiovanna Associazione
Professionale, ma, quanto alle attività svolte dal dottor Marco
Dallagiovanna (relazioni di stima delle quote allegate), ritenne
che le stesse fossero state affidate personalmente a quel
professionista e da quello svolte, senza alcuna comprovata
riferibilità allo Studio Dallagiovanna associato. Anche per i soci
titolari del 75% delle quote sociali, fu poi escluso dai giudici
d’appello la ravvisabilità di un incarico di assistenza e
consulenza conferito allo Studio Dallagiovanna, ed affermato
che gli interventi e gli incontri svolti nell’operazione dal
ragioniere Sergio Dallagiovanna trovassero, peraltro,
giustificazione nella sua veste di commercialista della S.P.E.
s.r.I., come desumibile altresì dalle dichiarazioni circa lo
sviluppo del trattative rese dai testi Barbieri e Alibrandi. Infine,
la Corte d’Appello sottolineò come il ragioniere Dallagiovanna si
fosse rivolto ai soci della S.P.E. s.r.l. per ottenere il proprio
compenso soltanto a distanza di cinque anni dalla cessione
Ric. 2014 n. 25854 sez. 52 – ud. 12-12-2017
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rispettivi interessi da parte di tutti i contraenti, giacché titolari

delle quote, dopo aver più volte interpellato il solo Mario
Costantino; e, nelle lettere del 5 novembre 1997 e del 18
gennaio 1998, il professionista non fece cenno ad alcun
incarico ricevuto dai soci, ma solo al vantaggio che gli stessi
avevano ricevuto dalla cessione.

Corte di Bologna smentì l’esistenza di un conferimento di
incarico professionale dallo stesso allo Studio Dallagiovanna.
Piuttosto, nell’allegata corrispondenza tra Mario Costantino e il
ragioniere Sergio Dallagiovanna, risultava come quest’ultimo
indicasse quale propri clienti o rappresentati i venditori delle
quote. Anche per tale posizione, i giudici di appello si riferirono
alle deposizioni dei testi Alibrandi, Marcato, Carretto e Barbieri,
i quali avevano dichiarato che il Costantino avesse lui stesso
predisposto il testo del preliminare, si fosse rivolto alla società
Pagliarini s.a.s. per avere la revisione della contabilità della
S.P.E. s.r.I., si fosse avvalso dell’assistenza e della consulenza
di un tributarista e di un avvocato e fosse stato indotto solo dal
mediatore Barbieri a dare una remunerazione al ragioniere
Dellagiovanna per aver convinto Armando Nosotti a concludere
la cessione.
I controricorrenti Lina Maggi, Anna Maria Nosotti, Maria Luisa
Nosotti, Filippo Nosotti, Marco Nosotti e Clementina Rastelli
hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1, c.p.c.
II.Non può considerarsi evidentemente motivo per cui si
chiede la cassazione della sentenza impugnata quello indicato
sub a (pagina 14 di ricorso), circa il termine annuale per
ricorrere, in quanto esso si limita a considerare che la modifica
dell’art. 327 c.p.c., introdotta dalla legge n. 69 del 2009, con
cui è stato sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla
Ric. 2014 n. 25854 sez. 52 – ud. 12-12-2017
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Quanto, infine, all’appello di Mario Costantino, analogamente la

pubblicazione della sentenza all’originario termine annuale, è
applicabile, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge,
ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi,
dal 4 luglio 2009, peraltro dovendosi aver riguardo, in
proposito, a che sia anteriore a tale data l’atto introduttivo del

come invece deduce lo stesso ricorrente.
111.11 motivo denominato B allega l’omesso esame di fatto
decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. circa il conferimento
dell’incarico professionale allo Studio Dallagiovanna. Il
ricorrente assume che le considerazioni della Corte d’Appello,
che hanno negato la prova di tale incarico, siano contradditorie
rispetto alle risultanze dell’istruttoria e inverosimili sul piano
logico. Si evidenzia come il ragioniere Dallagiovanna non
avrebbe certo potuto impiegare più di un anno del proprio
tempo in modo gratuito al servizio di parti contrattuali che
trattavano una cessione di partecipazioni sociali del valore di
nove miliardi di lire. L’istruttoria svolta dimostrerebbe,
piuttosto, che il ragioniere Dallagiovanna abbia svolto un ruolo
super partes per portare a termine la cessione delle quote
societarie, essendo inconfutabile l’attività da lui compiuta.
Avrebbe altresì errato la Corte d’Appello nel trattare
separatamente i tre appelli, essendo stato il ragioniere
Dallagiovanna per tutti i contraenti un “punto di riferimento
sotto ogni aspetto della cessione”.
Il motivo di ricorso denominato C deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2229 ss. c.c. Il ricorrente ribadisce
come tutte le prove raccolte avessero confermato l’attività
professionale svolta dal ragioniere Dallagiovanna per la
cessione delle quote della S.P.E. s.r.I., sicché, in forza dell’art.
2233 c.c., tali prestazioni dovevano essere compensate.
Ric. 2014 n. 25854 sez. 52 – ud. 12-12-2017
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giudizio di primo grado, e non quello del giudizio di appello,

111.1. I motivi B e C possono essere esaminati congiuntamente
e si rivelano del tutto infondati.
Quanto, in particolare, al primo motivo, è noto come l’art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno
2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile

un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo
all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la
cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le
parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato,
avrebbe determinato un esito diverso della controversia),
senza che sia più configurabile il vizio di contraddittoria
motivazione della sentenza, invece qui ipotizzato nel primo
motivo di ricorso. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle
previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n.
4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui
esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da
cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia
stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
“decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi
istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un
fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia
stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché
la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze
probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).
Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il rapporto
di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia
dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso,
postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in
qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la
Ric. 2014 n. 25854 sez. 52 – ud. 12-12-2017
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nella specie ratione temporis, abbia introdotto nell’ordinamento

volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte
del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ciò
comporta che il cliente del professionista non è
necessariamente colui nel cui interesse o a vantaggio del quale
viene eseguita la prestazione d’opera intellettuale, ma colui

professionista ed è conseguentemente tenuto al pagamento del
corrispettivo. La prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico,
quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato
sotto il profilo della mancata instaurazione di un siffatto
rapporto, può essere data dall’attore con ogni mezzo
istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di
merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o
meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo
accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato,
al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 2, 24/01/2017, n. 1792;
Cass. Sez. 2, 03/08/2016, n. 16261; Cass. Sez. 2,
10/02/2006, n. 3016; Cass. Sez. 2, 29/09/2004, n. 19596;
Cass. Sez. 1, 02/06/2000, n. 7309; Cass. Sez. 3, 04/02/2000,
n. 1244; Cass. Sez. 2, 01/03/1995, n. 2345).
La Corte d’Appello, in relazione alle diverse posizioni degli
appellanti, ha adoperato più argomenti: l’inverosimiglianza
dell’affidamento ad uno stesso professionista, con incarico
unico, della cura degli interessi contrapposti dei diversi
contraenti; l’iniziale contrarietà del socio Armando Nosotti
all’operazione di cessione in favore di Mario Costantino; la
giustificazione dell’attività comunque svolta dal ragioniere
Sergio Dallagiovanna in forza della sua qualità di
commercialista della S.P.E. s.r.I.; il progredire delle trattative
della cessione narrato dai testimoni; il notevole ritardo con cui
il ragioniere Dallagiovanna domandò ai soci della S.P.E. s.r.l. il
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che, stipulando il relativo contratto, ha conferito incarico al

proprio compenso; l’assenza di ogni riferimento ad un formale
incarico nelle lettere del 5 novembre 1997 e del 18 gennaio
1998; il contenuto della corrispondenza tra Mario Costantino e
il ragioniere Sergio Dallagiovanna; la presenza di altre figure
professionali investite di compiti di revisione e di consulenza

Il ricorrente, con censure che non rivelano specificità e
riferibilità alla sentenza impugnata, insiste soltanto
nell’individuare in tutti i controricorrenti i beneficiari delle
proprie opere professionali, postulando che ciò basti a renderli
ex se obbligati a corrispondergli i compensi pretesi, laddove,
come appena ribadito, egli era piuttosto gravato di provare
l’avvenuto conferimento del relativo incarico da parte dei soci
della S.P.E. s.r.l. e di Mario Costantino, avendo loro richiesto il
pagamento degli onorari in via solidale.
D’altro canto, proprio perché con il decreto ingiuntivo azionato
dal ragioniere Dallagiovanna era stato dedotto un debito
solidale per l’intero ed unitario compenso professionale
gravante su tutti gli intimati, sarebbe stato indispensabile
dimostrare anche che la prestazione di assistenza e consulenza
contabile nella compravendita delle quote sociali della Società
Petrolifera Emiliana s.r.l. fosse stata oggetto di incarico
conferito congiuntamente da tutte le parti dell’operazione di
cessione (ovvero con un unico atto di volontà), nel senso che
ognuna di esse si era determinata al conferimento dell’incarico
al Dellagiovanna in ragione dell’adesione delle altre, in vista del
compimento di un affare unico, indivisibile ed indistinto, e non
di una somma di più affari distinti e separabili tra loro. La
presunzione di solidarietà passiva, stabilita in linea generale
dall’art. 1294 c.c. nelle obbligazioni con pluralità di debitori,
ha, infatti, come presupposto, l’assunzione da parte di essi di
Ric. 2014 n. 25854 sez. 52 – ud. 12-12-2017
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nelle trattative sulla cessione di quote.

un unico debito, cioè la sussistenza di quella situazione
condebitoria che è alla base del concetto stesso di solidarietà e
si concreta nel fatto che più debitori si siano obbligati per la
medesima prestazione, medesimezza che corrisponde
normalmente ad un interesse comune e, a sua volta, giustifica

Rimane, peraltro, all’apprezzamento della Corte di merito, in
quanto accertamento di fatto, la verifica del mancato
conferimento di un incarico professionale, accertamento che i
giudici di appello hanno compiuto attingendo alle varie
circostanze idonee a precisare e chiarire i termini dell’affare.
Tale apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità in
quanto risulta motivato sia sotto il profilo della coerenza
formale, sia quanto all’equilibrio dei vari elementi che
costituiscono la struttura argomentativa della decisione. Il
primo ed il secondo motivo di ricorso si risolvono, così, in una
inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei
convincimenti dei giudici del merito, e perciò in una richiesta
diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto,
prospettando un migliore e più appagante coordinamento dei
dati istruttori acquisiti.
Circa, in particolare, il motivo di ricorso denominato C, la
giusta considerazione che il contratto di prestazione d’opera
professionale è un negozio bilaterale essenzialmente oneroso,
implica che il silenzio dei contraenti in ordine al compenso non
esclude che questo sia dovuto, ma non anche che il diritto al
compenso del professionista possa prescindere dalla prova
dell’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del cliente.
IVAl motivo di ricorso denominato D denuncia, infine, la
violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c.c., per aver la
Corte d’Appello sostenuto che l’incarico di effettuare le relazioni
Ric. 2014 n. 25854 sez. 52 – ud. 12-12-2017
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la solidarietà del vincolo.

di stima sarebbe stato conferito al dottor Marco Dallagiovanna
in proprio e non quale componente dello Studio Dallagiovanna.
L’assunto si definisce dalla ricorrente errato perché “lo Studio
Dallagiovanna Associazione professionale costituisce
un’associazione non riconosciuta”.

riferibilità alle rationes decidendi esplicitate in proposito nella
sentenza impugnata. La Corte di Bologna non ha affatto negato
la legittimazione attiva dello Studio Dallagiovanna Associazione
Professionale rispetto alla domanda di pagamento del
compenso professionale; essa, tuttavia, quanto alle attività
svolte dal dottor Marco Dallagiovanna (relazioni di stima delle
quote), ha affermato che le stesse fossero state oggetto di
incarico attribuito personalmente a quel professionista, e non
fossero invece imputabili allo Studio Dallagiovanna associato,
mancando pure prova che il dottor Marco Dallagiovanna fosse
aderente a tale associazione professionale.
E’ certo nell’interpretazione di questa Corte che, poiché l’art.

36 c.c. stabilisce che l’ordinamento interno e l’amministrazione
delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi
tra gli associati, che possono attribuire all’associazione la
legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di
rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi
personalmente curati, ove il giudice del merito accerti tale
circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio
professionale associato – cui la legge attribuisce la capacità di
porsi come autonomo centro d’imputazione di rapporti giuridici
– rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli
professionisti a favore del cliente conferente l’incarico, in
quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non
essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed
Ric. 2014 n. 25854 sez. 52 – ud. 12-12-2017
-11-

IV.1. Anche questo motivo denota carenze di specificità e di

alla gestione congiunta dei proventi (Cass. Sez. 1, 26/07/2016,
n. 15417; Cass. Sez. 1, 15/07/2011, n. 15694). Quel che però
la Corte d’Appello di Bologna ha affermato (e che il ricorrente
confuta infondatamente come violazione e falsa applicazione
dell’art. 36 c.c.) è che non fosse stata data dimostrazione in

dottor Marco Dallagiovanna fossero state espletate sulla base
di contratto stipulato dai clienti con lo Studio Dallagiovanna
Associazione Professionale, e di incarico poi delegato allo
stesso Marco Dallagiovanna, ed anzi che nemmeno risultasse
certo che Marco Dallagiovanna fosse un aderente a quella
associazione, la quale ultima non ha perciò titolo per
domandare il pagamento del credito per le rispettive
prestazioni svolte.
V. Il ricorso va dunque rigettato e, in ragione della
soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare le
spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, in
favore dei distinti controricorrenti Mario Costantino; Lina
Maggi, Anna Maria Nosotti, Maria Luisa Nosotti, Filippo Nosotti,
Marco Nosotti e Clementina Rastelli; Massimo Nosotti e Stefano
Nosotti.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione
integralmente rigettata.
P. Q. M.

Ric. 2014 n. 25854 sez. 52 – ud. 12-12-2017
-12-

giudizio che le relazioni di stima delle quote sociali redatte dal

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare
ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione,
che liquida per il controricorrente Mario Costantino in
complessivi C 7.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a
spese generali e ad accessori di legge; per i controricorrenti

Nosotti, Marco Nosotti e Clementina Rastelli in complessivi C
7.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e
ad accessori di legge; per i controricorrenti Massimo Nosotti e
Stefano Nosotti in complessivi C 7.200,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12
dicembre 2017.
Il Presidente
Dott. Vincenzo Mazzacane
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Lina Maggi, Anna Maria Nosotti, Maria Luisa Nosotti, Filippo

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