Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 189 del 09/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 09/01/2017, (ud. 27/05/2016, dep.09/01/2017),  n. 189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4490/2014 proposto da:

D.L.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNAGRECIA

13, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO DI LASCIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE MILANO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1923/2013 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 08/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.L.R. con atto di citazione del 13 settembre 2010 successivamente rinnovata il 25 marzo 2011 proponeva appello avverso la sentenza n. 7542 del 2010 emessa dal giudice di Pace di Milano che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dallo stesso D.L.R. avverso il verbale di infrazione al codice della stradaemesso dalla Polizia Municipale in data 19 febbraio 2009.

Il Giudice di Pace aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’avv. D.L. sull’assunto che il ricorrente non avrebbe provato di avere tempestivamente proposto ricorso al Giudice di Pace avverso il verbale di infrazione nel termine previsto dall’art. 204 C.d.S..

L’Ente territoriale appellato non si costituiva e veniva dichiarato contumace.

Il Tribunale di Milano con sentenza n. 1923 del 2013 accoglieva l’appello e in riforma della sentenza impugnata annullava il verbale di infrazione al codice della stradaemesso dalla Polizia Municipale il 19 febbraio 2009. Dichiarava irripetibile le spese di entrambi i gradi del giudizio. Secondo il Tribunale di Milano, il Giudice di Pace aveva errato nell’aver dichiarato inammissibile il ricorso di D.L. perchè il ricorrente non poteva essere tenuto a fornire la prova negativa circa la mancata notificazione del verbale di infrazione non contestata nell’immediatezza per assenza del trasgressore come risultava dallo stesso verbale. Piuttosto, a fronte delle allegazioni contenute nel ricorso la prova della avvenuta notifica del verbale in data anteriore alla scadenza del termine era a carico dell’Amministrazione opposta e tale prova non era stata fornita. Nel merito, il ricorso risultava fondato perchè, non avendo l’Amministrazione inviata la documentazione L. n. 689 del 1981, ex art. 23, (ratione temporis applicabile al caso in esame), non vi era prova che il verbale di contestazione fosse stato notificato al contravventore, nel termine di estinzione dell’obbligazione, di pagare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 201 C.d.S..

Considerato che l’opposizione risulta proposta in proprio dal legale opponete/appellante, che l’Ente territoriale opposto non aveva contrastato la pretesa e non risultava neppure che avesse iscritto a ruolo la sanzione estinta, il Tribunale ravvisava ragioni per dichiarare irripetibili le spese del giudizio.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dall’avv. D.L.R. per due motivi. Il Comune di Milano, intimato in questa fase non ha svolto alcun attività giudiziale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- L’avv. D.L. denuncia:

a) con il primo motivo di ricorso la violazione dell’art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Sostiene il ricorrente che, in assenza di qualsiasi prova che i documenti, che l’Ente territoriale avrebbe dovuto depositare, fossero realmente esistenti, andava rispettata la normativa di cui all’art. 91 cod. proc. civ. che invece, è stata disattesa dal Tribunale.

Dica la Corte di cassazione conclude il ricorrente: se in assenza di alcuna giustificazione, si possa disapplicare la disposizione di cui all’art. 91 c.p.c., che stabilisce il principio della condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e competenze a favore dell’altra parte, con la relativa liquidazione delle stesse in sentenza.

b) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sostiene il ricorrente, nonostante non risultasse alcuna giustificazione alla mancata costituzione dell’Ente opposto e, soprattutto, all’omissione della produzione della documentazione necessaria L. n. 689 del 1981, ex art. 23, tuttavia, il Tribunale non avrebbe condannato la parte opposta al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio. Nè sarebbe sostenibile che le spese del giudizio sarebbero irripetibili perchè eccessive o superflue, dato che l’opponente ha avuto necessità di dover opporsi ad una sanzione che è stata dichiarata illegittima ed ingiusta ed impugnare l’altrettanta ingiusta sentenza di primo grado.

Dica la Corte di cassazione, conclude il ricorrente: se possa considerarsi applicabile la disposizione dell’art. 92 c.p.c., e quindi si possono considerare irripetibili le spese occorse per proporre giudizi che si sono rivelati fondati e necessari per annullare provvedimenti ingiusti, emessi a carico dell’interessato: esse non possono essere ritenute eccessive e superflue, in quanto questi aveva il diritto di ottenerne il relativo annullamento.

1.1.- I motivi che possono essere esaminati congiuntamente considerata l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi, sono fondati.

E’ utile, preliminarmente, premettere che la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria nè costituisce un risarcimento del danno, ma è un’applicazione del principio di causalità, in altre parole, l’onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo. Il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza, sancito dall’art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Tuttavia, al criterio della soccombenza può derogarsi, ai sensi dell’art. 92 cod. proc. quando la parte risultata vincitrice sia venuta meno ai doveri di lealtà e probità, imposti dall’art. 88 c.p.c., oppure per reciproca soccombenza, oppure per gravi ed eccezionali ragioni. In questi casi il Giudice può disporre la irripetibilità delle spese sostenute e/o la compensazione.

Ora, nel caso in esame, se da un verso D.L. era la parte pienamente vittoriosa, per altro non sussistevano ragioni per non seguire il principio della soccombenza. Il Tribunale non ha tenuto conto che la circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c., non incide sulla natura professionale dell’attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione. A sua volta, la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell’attore, posto che la soccombenza non va riferita all’espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo. Nè è ragione adeguata e sufficiente per dichiarare irripetibili le spese o disporre la compensazione, la contumacia della parte convenuta, come nel caso in esame, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632).

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Milano per un nuovo esame, che tenga conto dei principi espressi in motivazione. Al Tribunale è demandato, ex art. 385 c.p.c., il compito di liquidare le spese, anche del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Milano in persona di altro Magistrato, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017

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