Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 189 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/01/2011, (ud. 06/07/2010, dep. 05/01/2011), n.189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17678/2006 proposto da:

CONSORZIO AGRARIO DI MILANO & LODI SOCIETA’ COOPERATIVA

A

RESPONSABILITA’ LIMITATA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38,

presso lo studio dell’avvocato MONZINI MARIO, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SODO ANTONIO R., D’AMATO GIAMBERTO,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.V.;

– intimato –

sui ricorso 19999/2006 proposto da:

GEOMETRA S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 25, presso lo studio dell’avvocato FELICETTI SILVIA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIANNT GIOVANNI,

giusta mandato a margine del controricorso e ricorso i incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CONSORZIO AGRARIO DI MILANO & LODI SOCIETA’ COOPERATIVA

A

RESPONSABILITA’ LIMITATA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 456/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/06/2005 r.g.n. 482/04;

udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l’Avvocato MONZINI MARIO;

udito l’Avvocato FELICETTI SILVIA;

udito il P.M. in persona del. Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne, innanzi tutto, la legittimità, o meno, del recesso intimato dal Consorzio Agrario di Milano e Lodi s.r.l. (in seguito, per razionalità, CAP) al proprio agente con rappresentanza e con deposito signor S.V. per avere venduto allo scoperto merce per un importo ingente (circa 200.000 Euro) al cliente signor C., contravvenendo così all’indicazione espressa dal direttore del Consorzio, che aveva limitato a 52.000 Euro lo scoperto che poteva essere concesso a quel cliente.

Il S. ha impugnato il recesso chiedendo il pagamento delle indennità previste dal contratto collettivo di riferimento, ed il risarcimento del danno; il Consorzio, a sua volta, ha chiesto all’ormai ex agente i danni per la tardiva restituzione di alcuni locali concessigli, in particolare, ad uso abitazione. Costituitosi il contraddittorio ed istruita la controversia, il Tribunale di Vigevano accoglieva parzialmente la domanda del S., dichiarava l’illegittimità del recesso del CAP, che condannava a pagare Euro 152.278,06 ai sensi degli artt. 19 e 21 del CCNL; accoglieva altresì la domanda riconvenzionale condannando S. a corrispondere al CAP Euro 2.797,10 a titolo di corrispettivo per occupazione dell’immobile.

Questa pronunzia veniva sostanzialmente confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello di Milano, che, con sentenze n. 456, depositata in cancelleria 24 giugno 2005, la modificava nel merito soltanto nel condannare il signor S. a corrispondere al CAP Euro 776,97, oltre interessi dal 4 maggio 2004 al saldo per gli ulteriori danni relativi all’indebita occupazione dell’immobile, maturati successivamente alla pronunzia di primo grado e fino alla restituzione effettiva, confermando nel resto la pronunzia di primo grado.

La Corte d’Appello ha ritenuto, in estrema sintesi, che i fatti addebitati al signor S., pur non dovendo essere esclusi, non rivestissero in realtà una gravità tale da giustificare il recesso senza preavviso da parte del Consorzio.

Avverso la sentenza di appello, che non risulta notificata, il CAP ha proposto ricorso per cassazione, con sei motivi di impugnazione, notificato, in termine, l’otto giugno 2006.

L’intimato S.V. ha resistito con controricorso notificato, in termine, il 23 giugno 2006, proponendo contestualmente ricorso incidentale, con un motivo di impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I due ricorsi, quello principale e quello incidentale, proposti contro la medesima sentenza debbono essere preliminarmente riuniti per legge ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. Nel primo motivo di impugnazione il ricorrente principale lamenta la violazione dell’art. 409 c.p.c., n. 3, e art. 28 c.p.c., e art. 23 del “contratto di rappresentanza commerciale con deposito”.

Il ricorrente ripropone l’eccezione preliminare di incompetenza per materia (e, di conseguenza, anche per territorio) del giudice adito.

Ribadisce la tesi secondo cui la controversia era di competenza del giudice ordinario, e non di quello del lavoro, perchè il S. aveva una vera e propria struttura imprenditoriale, con prevalenza sul suo apporto personale.

3. Nel secondo motivo del ricorso principale il CAP denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, in relazione all’art. 156 c.p.c., e art. 2697 c.c..

Lamenta che non sia stata accolta l’ulteriore eccezione preliminare relativa alla nullità della richiesta del S. di risarcimento del danno morale, professionale ed alla vita di relazione.

Secondo il ricorrente la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per mancata deduzione di elementi di prova a supporto (e non respinta nel merito come aveva fatto la Corte d’Appello).

4. Nel terzo motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1750 e 1751 c.c., degli artt. 7, 14 e 24 del “contratto di rappresentanza commerciale con deposito”, e la contestuale erronea applicazione delle stesse norme in relazione all’art. 2697 c.c. e segg., nonchè, infine, la carente e contraddittoria motivazione e ricostruzione della fattispecie concreta.

In concreto critica il merito della decisione nell’avere ritenuto che la condotta dell’agente non avesse giustificato il recesso dal rapporto da parte del preponente, e ribadisce che con la concessione da parte del S. al C. di forniture allo scoperto al di là dei limiti fissati dal direttore del Consorzio, trasgredendo così a precise disposizioni impartite, era venuto meno il necessario rapporto di fiducia del preponente nei confronti dell’agente.

Sostiene anche, sempre a questo proposito, che l’attività dell’agente era stata potenzialmente lesiva, anche se non attualmente produttiva di danno, e che perciò come tale giustificava il recesso.

5. Nel quarto motivo dell’impugnazione principale il S. denunzia nuovamente la violazione e falsa applicazione degli artt. 1750 e 1751 c.c., degli artt.7, 14 e 24 del “contratto di rappresentanza commerciale con deposito”, e l’omessa motivazione.

Secondo il ricorrente mancava completamente una qualsiasi motivazione sul punto decisivo della controversia che concerneva la facoltà, in capo al proponente, di avvalersi del diritto di recesso quando l’agente non adempieva all’obbligo di conformarsi alle istruzioni impartitegli, con conseguente esclusione dell’obbligo del pagamento all’agente dell’indennità prevista dall’art. 1751 c.c..

6. Nel quinto e nel sesto motivo del ricorso principale, infine, vengono dedotte, rispettivamente, l’omessa motivazione, e la insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il ricorrente lamenta in concreto che la sentenza non abbia motivato su due domande riconvenzionali proposte dal Consorzio.

Ribadisce che, per uno specifico obbligo contrattuale, in ogni caso le somme pretese dall’agente non erano dovute fino al rilascio dell’immobile da questi occupato e non riconsegnato, sostenendo altresì che questo punto non era stato contestato dal S..

Il Consorzio, al contrario, era stato condannato a corrispondere immediatamente le somme riconosciute dai giudici all’agente, che in questo modo aveva percepito indebitamente gli importi relativi alla diversa decorrenza dei pagamenti.

Su questo punto nè il Tribunale, nè la Corte d’Appello avevano fornito alcuna motivazione.

Inoltre, i giudici di merito erano limitati a fissare l’entità del risarcimento in 2.797,10 Euro annui, per un anno fino al 18 settembre 2003.

Non avevano tenuto conto, però, dell’ulteriore periodo dal 19 settembre 2003 al 23 gennaio 2004, mentre la sentenza di appello aveva liquidato separatamente il danno ulteriore relativo al successivo periodo di indebita occupazione dell’immobile intercorso tra la data della sentenza di primo grado e quella dell’effettiva restituzione.

7. Nell’unico motivo del ricorso incidentale, il ricorrente incidentale ripropone la domanda relativa al danno professionale ed alla vita di relazione conseguente al recesso illegittimo.

Chiede che la sentenza venga cassata su questo punto.

Ribadisce che il proprio comportamento era stato pienamente conforme alle direttive ed alle norme comportamentali e che perciò il suo allontanamento era stato effettivamente ingiusto ed immotivato.

Rinnova perciò la richiesta di risarcimento, indicato in 500.000 Euro.

8. Il primo motivo de ricorso principale è inammissibile perchè implica inevitabilmente una diversa valutazione in linea di fatto, appunto sulla prevalenza dell’apporto personale o della struttura imprenditoriale (e sulla stessa sussistenza di essa) nell’attività dell’agente.

La sentenza, del resto, ha motivato, ed in maniera adeguata, su questo punto rilevando che non risultavano elementi sufficienti per configurare come imprenditoriale l’attività del S.. Del resto la diversità del rito del lavoro rispetto a quello ordinario non comporta incompetenze per materia.

9. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile per difetto di interesse.

Una volta che quella parte di domanda è stata dichiarata infondata nel merito, non sussiste più nessun interesse pratico tutelabile del ricorrente ad ottenere la dichiarazione di inammissibilità del punto.

A tutto concedere, il problema si potrebbe porre soltanto se venisse accolto il ricorso incidentale proposto dall’intimato S. sulla questione appunto della risarcibilità del danno professionale ed alla vita di relazione.

10. Il terzo motivo dell’impugnazione principale è parzialmente inammissibile e per il resto infondato. Il Consorzio ripropone, in realtà, una questione di fatto, relativa alla valutazione della gravitò della condotta del signor S. nel concedere nuove forniture allo scoperto al cliente C..

Questo punto, però, è stato esaminato e valutato da parte del giudice di merito, che è giunto alla conclusione che quel comportamento dell’agente non fosse così grave da giustificare la risoluzione per inadempimento dal rapporto di agenzia. La Corte d’Appello di Milano ha motivato espressamente ed in modo adeguato, alle pagg. 4 – 5; vi si parla di “allerto” per i ritardi, ma non di scoperto, nè di preoccupazioni per il rientro, sottolineando anche la mancanza di un danno attuale, ed infine che l’attività del S. era soggetta a controlli da parte del responsabile di settore fitofarmaci signor A.. Da un lato, dunque, riproponendo la stessa questione di fatto, il Consorzio contrappone inammissibilmente la propria valutazione dei fatti a quella motivata del giudice di merito.

Da un altro lato, proprio perchè quella valutazione è stata adeguatamente motivata, non sussiste il lamentato vizio di motivazione.

Il successivo quarto motivo del ricorso principale rimane assorbito dal rigetto del terzo motivo. La violazione contestata al S. è, come si è detto, quella di avere concesso al C. ulteriori forniture allo scoperto, ma, come si è rilevato trattando della censura precedente, quel comportamento non assumeva una gravità tale da giustificare il recesso, e di conseguenza il giudice non era tenuto a motivare ulteriormente.

11. Il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale sono strettamente connessi, e debbono perciò essere trattati unitariamente.

Sono anch’essi infondati.

Per la loro particolare natura, i crediti di lavoro sono sottoposti ad una regolamentazione parzialmente diversa rispetto a quella dei crediti ordinar, e questa diversa disciplina può riflettersi anche sulle decorrenze (come avviene in questo caso, per effetto, peraltro, di una specifica clausola contrattuale).

Non risulta neppure l’ulteriore circostanza di fatto, relativa ad un prolungamento, oltre l’anno calcolato in sentenza, dell’indebita occupazione dell’immobile da parte del signor S..

Questo ultimo punto, perciò, non è oggetto di questa causa (mentre eventualmente potrebbe esserlo di un successivo distinto giudizio).

12. E’ infondato anche l’unico motivo del ricorso incidentale.

In realtà la sentenza ha motivato in maniera puntuale spiegando che, anche se il recesso non era legittimo, era vero che il S. aveva contravvenuto a specifiche disposizioni del datore di lavoro.

In secondo luogo, il recesso, di se stesso, non risulta intimato con modalità ingiuriose, e, soprattutto, non sono stati indicati specifici danni morali, professionale ed alla vita di relazione (nè, tanto meno, è stata provata la loro esistenza).

13. Conclusivamente dunque, entrambi i ricorsi debbono essere rigettati siccome infondati. La reciproca soccombenza integra l’esistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA