Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18899 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15410-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in del persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA

SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TINELLI, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza a 2616/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 19/03/2014, depositata il 22/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato ANTONIO TOCCI per delega dell’avvocato GIUSEPPE

TINELLI, difensore del controricorrente, che insiste per il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis cp.c., osserva quanto segue:

Con sentenza a 2616/22/2014, depositata il 22 aprile 2014, non notificata, la CTR del Lazio ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Roma (OMISSIS), nei confronti del prof. M.F. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso del contribuente, per l’annullamento di avviso di liquidazione, con il quale l’Ufficio, in relazione ad atto di acquisto registrato il (OMISSIS) d’immobile destinato ad abitazione, sul presupposto della ritenuta natura di lusso dell’immobile, provvedeva ad applicare l’aliquota ordinaria del 2% all’imposta corrisposta sull’operazione di credito ipotecario D.P.R. n. 601 del 1973, ex art. 15 e ss. funzionale all’acquisto del predetto immobile, versata dall’istituto di credito in sostituzione delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, recuperando a tassazione la differenza dovuta sull’importo calcolato alla stipula dell’atto sull’aliquota ridotta dello 0,25%.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’intimato resiste con controricorso.

La ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia, con l’unico motivo di ricorso, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e ss. nonchè dell’art. 1 della Tariffa, parte 1, comma 1, del D.P.R. n. 131 del 1986 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In esso, in realtà, oltre al denunciato vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto nella parte in cui la pronuncia impugnata, confermando la statuizione resa dal giudice di primo grado, ha escluso che potesse configurarsi (secondo il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 20 applicabile ratione temporis, come dedotto con specifico motivo di ricorso dal contribuente) in capo a quest’ultimo la qualità di soggetto passivo d’imposta, pur non rubricando un autonomo motivo di ricorso, l’Amministrazione finisce con il cumulare considerazioni che attengono ad una pretesa carenza motivazionale della sentenza impugnata riguardo alla ribadita assenza delle caratteristiche atte a giustificare la qualificazione come “di lusso” dell’unità immobiliare in oggetto, sussumibile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo, applicabile ratione temporis al presente giudizio, inerente all’omesso esame di fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Ne consegue che la censura, ove anche possa intendersi come formulata con un profilo autonomo indipendentemente dalla qualificazione con autonoma rubrica, sarebbe in ogni caso diretta a censurare una pretesa insufficienza motivazionale della decisione nella parte in cui, con autonoma ratio decidendi, rispetto a quella afferente alla carenza della soggettività passiva in capo al contribuente del rapporto d’imposta, ha comunque ribadito in fatto l’insussistenza dei requisiti atti a qualificare, ai sensi del D.M. 4 agosto 1969, l’immobile come di lusso; ciò che, come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 7 aprile 2014, a 8053 e 8054 e dalla successiva giurisprudenza conforme), è da ritenersi precluso, attesa la riduzione al c.d. “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che, si tramuta in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Ciò, come correttamente eccepito dalla parte controricorrente, nel quadro di una pluralità di profili d’inammissibilità, prima ancora che d’infondatezza, dell’avverso ricorso, tutti puntualmente prospettati, induce a ritenere intangibile la suddetta ratio decidendi relativamente all’accertamento di fatto che l’immobile acquistato dal contribuente ed adibito a propria abitazione non possiede le caratteristiche perchè possa essere qualificato come immobile di lusso, rendendo superflua ogni ulteriore considerazione riguardo alla censura di violazione o falsa applicazione delle norme indicate.

Quand’anche, infatti, dovesse giungersi ad ipotizzare, secondo la prospettazione dell’Amministrazione ricorrente, che secondo il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 20 nel testo in vigore al momento della stipula della compravendita, il mero rinvio di cui al comma 4, per quanto riguarda l’imposta sostitutiva, alle norme in tema d’imposta di registro, giustifichi, in ragione della solidarietà, la configurabilità in capo anche al mutuatario della soggettività passiva d’imposta, nessun recupero potrebbe essere giustificato in virtù della maggiore aliquota contestata, essendo stata escluso, con accertamento in fatto, insindacabile in questa sede, da parte del giudice di merito, il presupposto (natura di lusso dell’immobile) che secondo l’Ufficio avrebbe legittimato l’avviso di liquidazione notificato al contribuente.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Amministrazione alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 5.600,00 per compenso, oltre rimborso spese generali ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Amministrazione, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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