Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18899 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. I, 11/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7744/2015 proposto da:

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale

rappres. p.t., elett.te domiciliato in Roma, presso l’avvocato

Nicola Mancuso, che la rappres. e difende, con procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Casa di cura Morana s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.,

elett.te domic. presso l’avv. Paolo Panariti, rappres. e difesa

dall’avv. Salvatore Galluffo, con procura speciale in atti;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1579/14 emessa dalla Corte di appello di

Palermo, depositata il 7.10.14;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza del 13.11.08 il Tribunale di Trapani rigettò l’opposizione proposta dall’AUSL n. (OMISSIS) di Trapani al decreto ingiuntivo emesso su ricorso del Laboratorio “Centro Analisi Cliniche L.B. Caldara” s.a.s., per la somma di Euro 21.128,48 a titolo di corrispettivo delle prestazioni effettuate in regime di convenzione, nei mesi di agosto e settembre 2005.

Al riguardo, il Tribunale osservò che: l’opposizione era fondata sull’eccezione di compensazione sollevata dall’AUSL relativa ad un controcredito privo di certezza, liquidità ed esigibilità, in quanto afferente all’inosservanza dei protocolli imposti ai laboratori nello svolgimento delle prestazioni di analisi in presenza di ricette viziate (perchè comprensive di un numero di pannelli per ciascuna ricetta con riferimento al nomenclatore tariffario applicato); l’eccezione atteneva all’indagine sugli obblighi di controllo demandati ai laboratori riguardo alla completezza e alla corrispondenza di parametri dettati dal nomenclatore, accertamento che riguardava profili di interesse diagnostico rimessi alla competenza esclusiva del medico curante.

L’AUSL propose appello che la Corte d’appello di Palermo respinse con sentenza emessa il 7.10.14, rilevando che: in via pregiudiziale, era da accogliere l’eccezione di giudicato sollevata dalla parte appellata con riferimento all’esistenza di numerose altre sentenze emesse dal Tribunale di Trapani, divenute irrevocabili perchè non impugnate, che avevano pronunciato sulle medesime questioni oggetto del giudizio in esame relativamente a crediti maturati dall’impresa appellata nei confronti dell’AUSL nell’ambito del medesimo rapporto di convenzione tra le parti; in particolare, in tutti i procedimenti in questione si controverteva – come nel giudizio in esame- del diritto dell’AUSL di compensare il credito maturato a seguito della violazione, invocata dall’AUSL, dei protocolli sulla verifica delle ricette spedite dai medici di medicina generale, nonchè sul rispetto del nomenclatore tariffario all’epoca vigente.

L’ASP di Trapani ricorre in cassazione con unico motivo.

Resiste con controricorso la “Casa di Cura Morana” s.r.l. (già Laboratorio Centro di Analisi s.a.s.).

Diritto

RITENUTO

che:

L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto applicabile nella fattispecie il giudicato formatosi in ordine alla questione oggetto di causa, in quanto già decisa da altre sentenze del Tribunale di Trapani, passate in giudicato.

Al riguardo, la ricorrente si duole che il giudice di secondo grado abbia ritenuto formatosi il giudicato in mancanza dei relativi presupposti, ovvero l’identità del petitum tra i vari giudizi, poichè l’eccezione di compensazione riguardava crediti maturati in mensilità ed annualità diverse.

L’eccezione d’inammissibilità sollevata nel controricorso va accolta. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, se l’accertamento dell’esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico – giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e, pertanto, spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto. Analogamente, il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l’opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del “petitum” ovvero della “causa petendi” in seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo (Cass., n. 6628/06; n. 15931/04).

Tale principio va però coordinato con l’orientamento per cui l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, atteso che il solo dispositivo non può essere sufficiente alla comprensione del comando giudiziale (Cass., n. 5508/18; n. 26627/03; Cass. Sez. Un., n. 27/1/2004 n. 1416, ed in motivazione Cass. 31/7/2012 n. 13658).

Tale orientamento ha rimarcato come i motivi di ricorso per cassazione fondati su giudicato esterno, debbano rispondere ai dettami di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, che del principio di autosufficienza rappresenta il precipitato normativo (cfr. Cass., 18/10/2011 n. 21560, Cass. 13/3/2009 n. 6184; Cass. 30/4/2010 n. 10537); tanto sia sotto il profilo della riproduzione del testo della sentenza passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (cfr. Cass. 11/02/2015 n. 2617), sia sotto il profilo della specifica indicazione della sede in cui essa sarebbe rinvenibile ed esaminabile in questo giudizio di legittimità.

Ora, nel caso concreto, il ricorso non consente alla Corte di apprezzare se effettivamente si tratta, soprattutto in relazione all’eccezione di compensazione, di mera identità delle questioni o di diversi segmenti temporali del medesimo rapporto (Cass., n. 26377/2011; Cass., n. 25798/17). Invero, la genericità del ricorso non lascia trasparire se e in che modo il petitum sia diverso da quello inerente ai giudizi il cui giudicato è stato eccepito dalla controparte, avendo la ricorrente trascritto solo parte della motivazione di due sentenze della Corte d’appello di Palermo attraverso un riassunto sintetico che deve indurre a ritenere che il ricorso non sia rispettoso dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di Euro 2200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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