Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18899 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 05/07/2021), n.18899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22770/2014 R.G. proposto da:

D.G.R. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’Avv. Prof. GIUSEPE NERIO CARUGNO, elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Roma, Viale delle Accademie, 47;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, n. 1008/50/14, depositata il 20 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio

2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il contribuente D.G.R. ha impugnato un avviso di rettifica e liquidazione, relativo al periodo di imposta dell’anno 2006, con il quale, a seguito di accertamento con adesione in materia di imposta di registro, veniva recuperata induttivamente, con accertamento sintetico, ai fini IRPEF la plusvalenza derivante dalla vendita di due terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, oltre sanzioni. Il contribuente ha contestato l’utilizzo ai fini IRPEF dei valori derivanti dall’applicazione dell’imposta di registro, definiti in sede di accertamento con adesione, ritenendo che ai fini IRPEF debba valutarsi il corrispettivo effettivamente corrisposto, ove differente e inferiore al prezzo di mercato, laddove l’imposta di registro ha ad oggetto il diverso valore di mercato.

La CTP di Caserta ha rigettato il ricorso e la CTR della Campania, con sentenza in data 20 gennaio 2014 ha rigettato l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello, confermando la sentenza di primo grado, che in tema di accertamento delle imposte sui redditi può farsi utilizzo della presunzione di corrispondenza tra prezzo incassato e valore di mercato. Ha, in particolare, ritenuto la CTR che come prezzo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi può essere preso a riferimento il valore definito in sede di adesione ai fini dell’imposta di registro, essendo onere del contribuente provare il superamento di tale presunzione; onere che la CTR ha ritenuto non assolto, non essendo sufficiente a provare l’esistenza di un prezzo inferiore a quello di mercato gli elementi evincibili dalla perizia di stima e da quanto indicato nell’atto di compravendita.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a sei motivi, ulteriormente illustrati da memoria; resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost. e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 67 e 68, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il reddito da plusvalenza di cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria possa, quale reddito diverso, essere accertato sulla base di elementi presuntivi. Deduce il ricorrente che la plusvalenza immobiliare è quella effettivamente realizzata al momento della percezione del corrispettivo, parametrata al prezzo di acquisto del bene ceduto, rispetto alla quale non sarebbe consentito il ricorso ad elementi presuntivi.

1.2 – Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 1 e ss., art. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che, per effetto dell’accertamento con adesione ai fini dell’imposta di registro, possano dedursi effetti per il contribuente anche ai fini delle imposte dirette.

1.3 – Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di trarre elementi indiziari ai fini dell’accertamento della plusvalenza in oggetto dall’accertamento con adesione effettuato in relazione a una diversa imposta. Evidenzia il ricorrente come l’accertamento sintetico debba essere fondato su elementi di capacità contributiva previsti per legge e demandati a un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato con periodicità biennale e non anche su elementi di carattere presuntivo.

1.4 – Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727,2729 c.c., dell’art. 116c.p.c., degli artt. 67 e 68TUIR e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto, sulla basè degli elementi addotti dall’Ufficio, prova la corrispondenza tra prezzo percepito e prezzo di mercato.

Evidenzia il ricorrente come le disposizioni del TUIR non consentirebbero, ai fini del recupero a tassazione di una plusvalenza, l’utilizzo di elementi presuntivi, essendo la plusvalenza tassata in base alla differenza tra corrispettivo percepito e prezzo di acquisto.

1.5 – Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alle ragioni in base alle quali è stato ritenuto possibile utilizzare il valore emerso in sede di accertamento con adesione riferito ad altra tipologia di imposta. Evidenzia il ricorrente insufficiente motivazione, nonchè omesso esame della circostanza che i criteri di calcolo delle imposte sui redditi sono diversi rispetto all’imposta di registro, essendo l’imposta sui redditi calcolata sul corrispettivo effettivamente percepito e l’imposta di registro sul valore di mercato. Deduce, inoltre, l’apoditticità della sentenza impugnata.

1.6 – Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alle ragioni fornite dal contribuente a superamento della presunzione di coincidenza del valore di scambio dei terreni rispetto al valore di mercato accertato ai fini dell’imposta di registro. Deduce apparenza della motivazione, essendo stato apoditticamente affermato dal giudice di appello che il contribuente non avrebbe fornito la prova contraria e che gli elementi addotti (la perizia di stima e il contratto di compravendita) non sarebbero sufficienti ai fini dell’assolvimento della prova contraria. Deduce, inoltre, che sarebbe del tutto mancato l’esame degli atti da parte del giudice di appello.

2 – I primi quattro motivi, i quali hanno ad oggetto l’applicabilità e la “estensibilità” del valore definito ai fini dell’imposta di registro anche ai fini delle imposte sui redditi, possono essere esaminati congi ntamente e sono fondati.

2.1 – Come correttamente deduce il ricorrente in memoria – nella quale pone in evidenza lo ius superveniens in materia e il conseguente mutamento giurisprudenziale – il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3, ha previsto che “gli artt. 58,68,85 e 86 T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5-bis, 6 e 7, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro”.

2.2 – La norma, di interpretazione autentica anche in relazione all’art. 68 TUIR (redditi da plusvalenza), ha, pertanto efficacia retroattiva ed esclude che l’Amministrazione finanziaria possa procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro (Cass., Sez. VI, 6 giugno 2016, n. 11543; Cass., Sez. V, 17 maggio 2017, n. 12265).

2.3 – Questo orientamento si è consolidato nella più recente giurisprudenza di questa Corte, precludendo all’Ufficio di determinare la plusvalenza ai fini delle imposte dirette sulla base, quale unico elemento indiziario, della determinazione del valore del bene ceduto operata aì fini della determinazione dell’imposta di registro, dovendosi invero individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria (Cass., Sez. V, 18 aprile 2018, n. 9513; Cass., Sez. V, 8 maggio 2019, n. 12131; Cass., 20 ottobre 2020, n. 22849; Cass., Sez. V, 25 novembre 2020, n. 26810; Cass., Sez. V, 11 dicembre 2020, n. 28275; Cass., Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 28590).

Il consolidamento di questo orientamento, conseguente al suddetto ius superveniens, fa ritenere definitivamente superato, se non “travolto dall’art. 5, comma 3” il precedente orientamento seguito dal giudice di appello, non trovando più applicazione l’automatica trasposizione del valore dato al cespite ai fini dell’imposta di registro in sede di accertamento della plusvalenza per la tassazione IRPEF, dovendo la stessa essere raggiunta sulla base di un coacervo indiziario il cui apprezzamento è rimesso al giudice del merito (Cass., Sez. V, 23 dicembre 2020, n. 29344; Cass., Sez. V, 16 dicembre 2020, n. 28745; Cass., Sez. V, 2 luglio 2020, n. 13556; Cass., Sez. V, 1 luglio 2020, n. 13406; Cass., Sez. V, 20 ottobre 2020, n. 22849; Cass., Sez. V, 10 dicembre 2019, n. 32206; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2019, n. 5109; Cass., Sez. V, 30 gennaio 2019, n. 2610; Cass., Sez. V, 30 luglio 2020, n. 16393).

2.4 – La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla CTR a quo, affinchè valuti l’esistenza di ulteriori indizi, dotati di gravità, precisione e concordanza, tali da support.re l’accertamento del maggiore corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, salva la prova contraria del contribuente. L’esame dei due ulteriori motivi è assorbito. Al giudice del rinvio è rimessa anche la decisione in ordine alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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