Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18898 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18898 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 26518-2017 proposto da:
AL ASGI1AR JAHIDOUI„ elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avv. LUCA FROLDI;
– ricorrente Contro
IAIINISTERO DI q ,L’INT1”,INO;
– intimato avverso la sentenza n. 598/2017 della CORTE D’A PPII 3,0 di
ANCONA, depositata il 21/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/06/20! 8 dal Consigliere Dott. ANTONIO
PIETRO LANIORGESE.

FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione: 17/07/2018

La Corte d’appello di i ncona, con sentenza del 21 aprile 2017, ha
dichiarato inammissibile l’appello di \l .1sghar J ahidoul, ritenendolo
tardivamente proposto con citazione depositata in cancelleria il 6
maggio 2016, quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione, in data 31 marzo 2016, dell’ordinanza impugnata che

internazionale.
I,a parte ha proposto) ricorso per cassazione, notificato al Minister()
dell’interno, che non ha svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 19,
comma 9, del d. lgs. n. 150 del 2011, per avere dichiarato inammissibile
l’appello, in quanto proposto con ricorso, mentre era stato proposto
con atto di citazione in conformità alla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorrente, pur correttamente segnalando l’errore interpretativo
della Corte anconetana nel ritenere che l’appello debba essere proposto
con ricorso depositato – o con citazione notificata e anche depositata
in cancelleria – nel termine di legge di trenta giorni dalla comunicazione
dell’ordinanza impugnata (tra le altre, Cass. n. 13815/2016, n.
26326/2014), non ha precisato in ricorso la data di notificazione della
citazione in appello, la quale non risulta dagli atti di causa, il cui esame
è consentito essendo denunciato un

error in procedendo. Ciò non

consente a questa Corte di valutare la decisività del vizio dedotto che
potrebbe ravvisarsi solo nel caso in cui la notifica della citazione fosse
stata tempestiva avuto riguardo alla data di comunicazione
dell’ordinanza del Tribunale.
11 ricorso è quindi
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto
attività difensiva.
Ric, 2017 n. 26518 sez. M1 – ud. 14-06-2018
-2-

aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione

Non è dovuto il raddoppio del contributo, essendo il ricorrente
stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.
1,a Corte dichiara il neo rso inammissibile.

DEPOSITATI& IN CANCELLERIA
F1 Lt1G. 2018
Roma,

Roma, 14 giugno 201 8.

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