Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18898 del 15/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 15/07/2019), n.18898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17623-2014 proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI NAPOLI FEDERICO II, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia ope legis in

ROMA, alla via DEI PORTOGHESI n. 12;

– ricorrente principale –

contro

F.P., elettivamente domiciliata in ROMA, alla via

CASSIODORO n. 6, presso lo studio degli avvocati GAETANO LEPORE,

MARIA CLAUDIA LEPORE, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 281/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/03/2014 R.G.N. 5587/2009.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’appello di F.P., lettore di madrelingua straniera assunta ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti dell’Università degli Studi Federico II volta da ottenere la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive, maturate dalla data della prima assunzione, fra il trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito, con inclusione degli scatti biennali e di anzianità, e quanto effettivamente ricevuto;

2. la Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo e richiamate le pronunce della Corte di Giustizia più volte intervenuta sulla questione del trattamento giuridico ed economico riservato dallo Stato Italiano ai lettori di lingua straniera, ha evidenziato in punto di fatto che il rapporto di lavoro intercorrente fra l’Università e la F. era stato dichiarato a tempo indeterminato dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 4759/1997, passata in giudicato, sicchè l’appellante non aveva acquisito la qualifica di collaboratore esperto linguistico, non avendo partecipato alla relativa selezione nè sottoscritto alcun ulteriore contratto;

3. il giudice di appello, peraltro, ha ritenuto che, a prescindere dalla trasformazione del rapporto, il trattamento retributivo dovesse essere quello indicato dal legislatore con il D.L. n. 2 del 2004, convertito dalla L. n. 63 del 2004 ed emanato per adeguare l’ordinamento interno ai principi affermati dalla Corte di Giustizia, sicchè al lettore doveva essere assicurato il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito sin dall’inizio del primo contratto e con il riconoscimento integrale, a fini economici e giuridici, dell’anzianità di servizio;

4. la Corte territoriale ha evidenziato che il diritto poteva essere fatto valere antecedentemente all’entrata in vigore della L. n. 63 del 2004 ed alla pronuncia della Corte di Giustizia del 26 giugno 2001, perchè l’art. 48 del Trattato, ora trasfuso nell’art. 39, è disposizione dotata di efficacia diretta dell’ordinamento degli Stati membri e contiene obblighi precisi ed incondizionati;

5. ha aggiunto che la domanda di riconoscimento dell’anzianità poteva essere fatta valere già sulla base della L. n. 236 del 1995, che aveva riconosciuto ai lettori i diritti acquisiti in forza dei precedenti rapporti a tempo determinato, e perciò ha accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla difesa della Università, limitando la condanna al periodo novembre 2000/dicembre 2006;

6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Università degli Studi Federico II sulla base di quattro motivi, ai quali F.P. ha opposto difese con tempestivo controricorso, proponendo anche ricorso incidentale affidato ad un’unica censura;

7. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 38 bis 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo l’Università ricorrente denuncia “insufficiente motivazione su un punto decisivo ” e sostiene che la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto che la F. non avesse mai acquisito la qualifica di collaboratore esperto linguistico, perchè al contrario il contratto era stato stipulato il 16.3.1994 e prodotto in giudizio dalla resistente, che anche in appello aveva ribadito detta circostanza;

2. la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, addebita alla sentenza impugnata “violazione e falsa applicazione della L. 30 dicembre 2010, n. 240, art. 26, comma 3”, della quale la Corte territoriale non ha tenuto conto ai fini della quantificazione del trattamento economico spettante alla F., pur essendo la legge di interpretazione autentica intervenuta in pendenza del giudizio;

3. il ricorso incidentale addebita alla sentenza impugnata la “violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. con riferimento alla individuazione del dies a quo della prescrizione, perchè la pretesa di attribuzione del trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito non poteva essere azionata prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, in quanto all’epoca priva di supporto normativo;

3.1. aggiunge che la L. n. 63 del 2004 ha efficacia retroattiva, in quanto emanata per ottemperare a quanto richiesto dalla Commissione e dalla Corte di Giustizia in tema di ricostruzione della carriera degli ex lettori, sicchè una volta ritenuta la stessa applicabile al rapporto doveva essere esclusa la prescrizione dei crediti maturati in relazione al periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione normativa;

4. è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, sollevata dalla difesa della F. nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., perchè la rilevanza della violazione denunciata nel secondo motivo non può essere messa in dubbio, in quanto nel giudizio è in discussione la ricostruzione a fini economici della carriera anche per il periodo successivo alla sottoscrizione dei CCNL per il personale del comparto Università e la domanda, parzialmente accolta dalla Corte territoriale, aveva ad oggetto la pretesa equiparazione al ricercatore confermato a tempo definito, prospettata come doverosa sino al dicembre 2006;

5. entrambe le impugnazioni sono fondate, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate;

6. viene in rilievo la questione, rilevante anche ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine di prescrizione quinquennale, della disciplina applicabile ai rapporti instaurati D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28 e proseguiti in forza di sentenze passate in giudicato che, in epoca antecedente o anche successiva all’abrogazione della norma, hanno disposto, sulla base dei principi affermati dalla Corte di Lussemburgo, la conversione dei contratti di lettorato da tempo determinato a tempo indeterminato;

7. l’evoluzione del quadro normativo, giurisprudenziale e contrattuale riguardante il rapporto di lavoro instaurato dalle Università italiane con i lettori di madrelingua straniera e, successivamente, con i collaboratori esperti linguistici è stata ricostruita nella motivazione delle ordinanze nn. 26935/2016 e 79/2017, qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., con le quali è stato denunciato il contrasto, sorto nella giurisprudenza di questa Corte, in merito all’interpretazione della L. n. 240 del 2010, art. 26 ed all’applicabilità della normativa dettata per i CEL ai lettori che avevano ottenuto la conversione in sede giudiziale del rapporto instaurato D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28;

7.1. le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto con più pronunce contestualmente rese, (Cass. S.U. n. 19164/2017 e Cass. S.U. n. 24963/2017), hanno affermato che la continuità normativa e l’analogia tra la posizione soppressa degli ex lettori di lingua straniera e quella di nuova istituzione dei collaboratori linguistici comporta che, se l’ex lettore abbia ottenuto l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va, comunque, applicata la relativa disciplina di fonte legale dettata dal D.L. n. 2 del 2004, come interpretato autenticamente dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, che nel presente giudizio è intervenuto in pendenza del giudizio di appello;

7.2. la sentenza n. 24963/2017 ha osservato al riguardo, richiamando la motivazione della sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001, che “la trasformazione ope legis (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata alla conclusione di un nuovo contratto, seppure stipulato all’esito di procedure selettive, in quanto in entrambi i casi l’interesse perseguito è comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale, la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto”;

7.3. le Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 19164/2017) hanno anche escluso che, convertito il rapporto di lettorato, possa essere ritenuto nullo per assenza di causa il contratto individuale stipulato ai sensi della nuova normativa, ed hanno precisato che, pur a fronte di un rapporto unitario ed ininterrotto, le parti possono modificare il regolamento pattizio in quanto nel rapporto di lavoro, che è un rapporto di durata, si può parlare di diritti quesiti solo in relazione a prestazioni già rese o ad una fase già esaurita;

8. sviluppando i principi affermati dal massimo organo della nomofilachia, sono state, poi, esaminate e risolte dal Collegio le questioni che qui vengono specificamente in rilievo, con più pronunce (Cass. nn. 13175/2018, 14203/2018, 15018/2018, 20765/2018) con le quali si è statuito che:

a) al rapporto intercorrente fra l’Università e l’ex lettore che abbia ottenuto l’accertamento in via giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applica il D.L. n. 2 del 2004, art. 1 come autenticamente interpretato dalla L. n. 240 del 2010, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto D.L. n. 120 del 1995, ex art. 4 al quale, ove mancante, va equiparata, ai fini dell’applicazione del richiamato D.L. n. 2 del 2004, art. 1 e della norma di interpretazione autentica, la sentenza di conversione del rapporto;

b) il D.L. n. 2 del 2004, convertito dalla L. n. 63 del 2004, per ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001 in causa C – 212/99, ha previsto un criterio di ricostruzione a fini economici della carriera degli ex lettori da valere a far tempo dalla data di prima assunzione e sino alla sottoscrizione del contratto D.L. n. 120 del 1995, ex art. 4;

c) la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal D.L. n. 2 del 2004 opera nei limiti precisati dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, sicchè dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all’ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del D.L. n. 2 del 2004, eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito;

d) il termine di prescrizione del diritto riconosciuto dal D.L. n. 2 del 2004, art. 1 decorre dalla data di entrata in vigore della nuova normativa;

9. i richiamati principi, condivisi dal Collegio, devono essere qui ribaditi per le ragioni indicate nelle motivazioni delle sentenze sopra citate, alle quali si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., perchè le stesse forniscono risposta a tutti gli argomenti prospettati in questa sede dalle parti;

10. la sentenza impugnata non è conforme all’orientamento recentemente consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte perchè, da un lato, ha ritenuto parzialmente prescritto il diritto alla rideterminazione della retribuzione, dall’altro non ha correttamente applicato il D.L. n. 2 del 2004, art. 1 come interpretato dalla L. n. 240 del 2010;

11. vanno, pertanto, accolti il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo, ed il ricorso incidentale e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto enunciati al punto 8 e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;

12. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale ed il secondo motivo del ricorso principale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai ricorsi ed ai motivi accolti e rinvia per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione alla quale demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019

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