Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18897 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.T., gia’ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RODOLFO

LANCIANI 74, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO ELISABETTA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ZANNO DARIO, GROSSI LUCA,

giusta mandato a margine del ricorso e da ultimo domiciliato

d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

REXAM BEVERAGE CAN ITALIA S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BERTOLONI 14, presso lo studio dell’avvocato DE BERTI – JACCHIA –

FRANCHINI – FORLANI, rappresentata e difesa dagli avvocati FORLANI

GIOVANNI GIANNI, CALLEGARI GUIDO ERCOLE MARIA, TERRANOVA ANTONELLA,

giusta procura speciale per Notaio LUCIO LOMBARDI di VERONA del

29/11/06, rep. 78321;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 841/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/11/2005 R.G.N. 129/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato COLLEGARI GUIDO ERCOLE MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’ambito di una procedura di mobilita’ interessante il personale impiegato presso l’odierna controricorrente Rexam Beverage Can Italia srl (qui di seguito, per brevita’, anche indicata come Rexam) venne concluso un verbale di intesa prevedente il reimpiego delle maestranze licenziate, alle condizioni ivi previste, presso la Merker Yshima spa.

S.T., gia’ dipendente della Rexam con mansioni di (OMISSIS) livello secondo il CCNL di settore, convenne in giudizio la ex datrice di lavoro perche’, accertato l’inadempimento della Merker Yshima spa, fosse condannata alla corresponsione dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 1381 c.c., quale promittente del fatto del terzo.

La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza del 29.9 – 9.11.2005, respinse l’impugnazione proposta dal S. avverso la sentenza di prime cure, sul rilievo che, per il personale con piu’ alta qualifica, quale appunto il S., non era stato promesso il superiore inquadramento, implicando il verbale d’intesa soltanto l’assunzione all’inquadramento inferiore, a meno che fosse intervenuto un accordo, tra lavoratore e terzo, nel senso di un inquadramento superiore, cosicche’ il lavoratore avrebbe potuto pretendere soltanto l’assunzione, invece rifiutata, con inquadramento e corrispondente trattamento di piu’ basso livello.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale S.T. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

L’intimata Rexam Beverage Can Italia srl ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, denunciando violazione dell’art. 1381 c.c. e vizio di motivazione, il ricorrente, richiamato il contenuto della clausola del verbale d’intesa qui di rilievo (1) La Amenican National Can S.p.a. (oggi Rexam Beverage Can Italia srl) dichiara che ai lavoratori licenziati a seguito della procedura di mobilita’ L. n. 223 del 1991, ex artt. 4 e 24 presso lo stabilimento di (OMISSIS) verra’ formalizzata un’offerta per un rapporto di lavoro a tempo indeterminato da parte di MERKER YSHIMA S.p.a. alle seguenti condizioni: a) rapporto presso lo stabilimento di (OMISSIS) a tempo indeterminato; b) il rapporto di lavoro sara’ privo del periodo di prova; c) le assunzioni avverranno nella seconda quindicina del mese di marzo 2001, con le stesse qualifiche e livelli di appartenenza relativamente al personale gia’ inquadrato nel (OMISSIS) livello presso lo stabilimento di (OMISSIS) ed in applicazione dei trattamenti economici previsti dal CCNL vigente dell’Industria Metalmeccanica Privata, i lavoratori inquadrati nei livelli superiori al (OMISSIS), restando comunque ferma l’assunzione a tempo indeterminato, saranno convocati da Merker Yashima S.p.a. per concordare professionalita’, inquadramento e retribuzione; …”), ne lamenta in sostanza l’erronea interpretazione, sostenendo che, per i lavoratori di piu’ alta qualificazione, avrebbe dovuto essere individuata una collocazione, soprattutto con riferimento alle mansioni, compatibile con il nuovo sistema industriale, con la collaborazione fattiva del terzo promittente, non potendo altrimenti rinvenirsi un accordo in ipotesi di una proposta inaccettabile per il chiamato, laddove esso ricorrente non si sarebbe certamente opposto qualora il terzo gli avesse offerto le mansioni effettivamente svolte con il correlato livello retributivo.

2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimita’ l’interpretazione di un atto negoziale e’ tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione; pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresi’, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilita’ del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realta’, nella proposta di una interpretazione diversa (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 3772/2004;

13105/2004; 22536/2007; 23569/2007; 7500/2007). Le censure svolte non rispondono a tali requisiti, poiche’, a fronte di una interpretazione della clausola negoziale condotta dalla Corte territoriale in termini lineari e scevri di vizi logici, nonche’ nel rispetto del fondamentale criterio ermeneutico costituito dal significato proprio del dato testuale, il ricorrente si limita a prospettarne una diversa, piu’ confacente alle sue aspettative, senza peraltro neppure indicare da quale canone interpretativo (e tanto meno in che modo) il Giudice del gravame si sarebbe discostato.

3. Dal che discende l’infondatezza del motivo svolto e il rigetto del ricorso che sul medesimo si fonda.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese, che liquida in Euro 41,00 oltre ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

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