Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18897 del 28/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.28/07/2017), n. 18897
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12021-2015 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE
38, presso lo studio dell’avvocato BARBARA AQUILANI, rappresentato e
difeso dall’avvocato GABRIELE RAPALI;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ((OMISSIS)),
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede
dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA
CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 895/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 30/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/6/2017 dal Consigliere Dott. MAROTTA CATERINA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila confermava la decisione del Tribunale di Teramo che aveva respinto il ricorso di C.P. e dichiarato ripetibili da parte dell’I.N.P.S. le somme indebitamente erogate a titolo di pensione di invalidità dall’1/1/2007 al 30/11/2010 per Euro 9.242,07;
– propone ricorso per cassazione C.P. affidato a due motivo;
– l’I.N.P.S. resiste con controricorso;
– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
– non sono state depositate memorie;
– il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– è fondata l’eccezione di tardività del ricorso formulata dal controricorrente;
– non risulta osservato il termine breve per l’impugnazione della sentenza, stabilito a pena di decadenza dall’art. 326 c.p.c.;
– come questa Corte ha più volte affermato – cfr. ex plurimis Cass. sez. unite n. 6983/2005 – l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini all’uopo stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela di interessi di carattere generale e, come tale, è insanabile e rilevabile d’ufficio. Nella specie, la notificazione della sentenza, come risulta dalla copia notificata ritualmente prodotta dal controricorrente, è stata eseguita dall’ufficiale giudiziario presso la Corte di appello di L’Aquila, su richiesta dell’avv. Antonio Cimmino (procuratore dell’I.N.P.S.), presso lo studio dell’avv. Stefano Marrelli, via Carducci 30, L’Aquila, indicato quale domiciliatario dell’avv. Sigmar Frattarelli, procuratore e di C.P., e dello stesso C., in data 21 novembre 2014 (si vedano per la regolarità della notifica al collega di studio dell’avvocato domiciliatario Cass. 30 ottobre 2013, n. 24502; Cass. 26 febbraio 2014, n. 4580, Cass. 9 novembre 2015, n. 22827). La notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata solo in data 30 aprile 2015, e quindi oltre il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 325 c.p.c.;
– il ricorso è, dunque, sicuramente tardivo perchè la sentenza impugnata era orinai passata in giudicato e pertanto ne va dichiarata l’inammissibilità, con logico assorbimento di ogni altra questione;
– ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo;
– in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va dichiarato inammissibile;
– la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
– va dato atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017