Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18897 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15354-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ATENA SRL; C.A., C.E., C.M.V. e

L.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2217/02/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 26/11/2014, depositata il 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2217/02/14, depositata 1’11 dicembre 2014, non notificata, la CTR dell’Emilia Romagna ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Bologna, nei confronti delle contribuenti indicate in epigrafe, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Bologna, che aveva accolto il ricorso delle contribuenti, per l’annullamento di avviso di liquidazione, con il quale l’Ufficio, in relazione ad operazione di delibera di aumento del capitale sociale e conferimento in società da parte dei soci C.L. ed L.A. di beni gravati da ipoteca a seguito di mutuo acceso nella stessa giornata per un importo di Euro 1.500.000,00 accollato alla stessa società conferitaria, aveva rideterminato la base imponibile per il calcolo dell’imposta di registro al lordo delle passività, recuperando a tassazione la maggiore imposta dovuta.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Le parti intimate non hanno svolto difese.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciando come erronea in diritto la statuizione con la quale la pronuncia impugnata ha adottato un’interpretazione della citata norma difforme da quella costantemente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, affinchè possano essere detratti dal valore dei beni conferiti in società le passività e gli oneri accollati alla medesima, occorre che i pesi siano inerenti agli stessi beni immobili.

Con il secondo motivo la ricorrente Amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha disconosciuto la correttezza del riferimento operato dall’Ufficio alla citata norma, che portava, secondo l’Amministrazione finanziaria, a ritenere che la stipulazione del mutuo nella medesima data dell’atto di conferimento dei beni alla società da parte dei soci non avesse altra plausibile spiegazione se non quella di abbattere il valore di conferimento dei beni al fine di conseguire un indebito risparmio d’imposta.

I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto tra loro strettamente connessi.

Essi sono manifestamente fondati.

Costituisce, infatti, principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui “in tema d’imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50 interpretato alla luce della disciplina comunitaria (Direttiva CEE n. 335/69) impone che, qualora siano conferiti in società beni immobili, diritti reali immobiliari o aziende, sono deducibili, ai fini della determinazione della base imponibile, le sole passività ed oneri inerenti al bene o diritto trasferito, con esclusione di quelli che, anche se gravanti sul conferente ed accollati alla società, non sono collegati all’oggetto del trasferimento” (in tal senso cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 13 novembre 2015, n. 23234; Cass. sez. 5, 30 luglio 2014, n. 17300; Cass. sez. 6-5, ord. 14 febbraio 2014, n. 3444; Cass. sez. 5, otd. 3 febbraio 2011, n. 2577; Cass. sez. 5, 27 novembre 2002, a 16768).

Nella fattispecie in esame l’Ufficio, in ragione del collegamento negoziale tra l’accensione del mutuo ipotecario sui beni dei soci ed il conferimento degli stessi in società in occasione dell’approvazione, nella stessa giornata, della delibera di aumento del capitale sociale, con accollo del mutuo alla società conferitaria, aveva quindi rilevato che l’operazione complessivamente intesa non potesse avere qualsiasi altra plausibile spiegazione se non quella di conseguire un indebito risparmio d’imposta, nel quadro dei principi affermati costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte, nell’interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 22 gennaio 2013, n. 1405).

Ciò è stato escluso dalla sentenza impugnata sul presupposto che l’operazione complessiva non poteva essere riqualificata come vendita, non essendo intervenuto alcun atto di cessione delle quote sociali. Sennonchè tale rilievo non è di per sè idoneo al raggiungimento delle conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza impugnata, che, da un lato, ha omesso di attribuire il dovuto rilievo alla contestualità delle operazioni al fine di evidenziarne l’inscindibile collegamento negoziale, e dall’altro ha omesso di considerare che, come indicato dall’Amministrazione in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il mutuo ipotecario era stato concesso per esigenze personali di liquidità dei soci e dunque la relativa passività accollata alla società (senza che alla stessa fosse stata anche trasferita la somma ottenuta dall’istituto di credito in occasione dell’accensione del mutuo) non poteva qualificarsi come inerente ai beni stessi.

Il ricorso deve essere pertanto accolto per manifesta fondatezza, dovendo il giudice di merito, in sede di rinvio, uniformarsi al principio di diritto innanzi affermato, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Nel decidere altresì la questione rimasta assorbita sull’eccezione, formulata per la prima volta all’udienza pubblica di discussione del giudizio di appello, di nullità dell’avviso di liquidazione perchè sottoscritto da funzionario asseritamene privo della qualifica dirigenziale, il giudice di rinvio terrà conto dell’affermata natura di eccezione in senso stretto della relativa eccezione (cfr. Cass. sez. 5, 18 settembre 2015, n. 18448; Cass. sez. 5, 16 ottobre 2015, n. 20984), soggetta quindi, alla preclusione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, a diversa sezione della CTR dell’Emilia -Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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