Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18897 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18897 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 23976-2017 proposto da:
TRAORE TIENTAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO BAIAMONTI 10, presso lo studio dell’avv. MARCO
CASALINI, rappresentato e difeso dall’avv. ROBERTO LASSINI;
– ricorrente Contro
MINISTERO DIL’INT ERNO;
– intimato avverso la sentenza n. 3850/2017 della CO RTK . D’APPKLLO di
MILANO, depositata il 05/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
13 1lTRO LAMORGI.SL

FATTI DI CAUSA

Data pubblicazione: 17/07/2018

1,a Corte d’appello di :Milano, con sentenza del 5 settembre 2017, ha
rigettato il grame di Traore 1i4man, cittadino d a Mali, avverso
l’impugnata ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di
riconoscimento della protezione internazionale nella triplice forma
prevista dalla legge. aveva riferito di avere una moglie e due figli

per recarsi a Gao, nel nord del Mali, in un periodo imprecisato, per
svolgere attività di commerciante; un giorno imprecisato, nel 2012,
erano arrivati i ribelli che erano entrati nel suo negozio, lo avevano
picchiato e avevano dato fuoco al negozio; egli era svenuto ed era stato
ricoverato in ospedale e, avendo trovato chiuse le strade per tornare al
villaggio, era stato portato in Algeria da un autista e non aveva avuto la
possibilità di avvertire la famiglia.
I,a Corte ha ritenuto che il racconto era poco credibile e denso di
contraddizioni su aspetti importanti che l’interessato non aveva tentato
di sanare, non essendosi neppure presentato dinanzi al giudice di
primo grado; che non erano riconoscibili al richiedente lo status di
rifugiato politico né la protezione sussidiaria, essendo la Z( aia di Kayes
nel Mali piuttosto tranquilla, né il permesso di soggiorno per motivi
umanitari, non avendo l’interessato dimostrato il proprio stato di
vulnerabilità e le conseguenze negative in caso di rimpatrio nel suo
paese dove era la sua famiglia.
Avverso questa sentenza la parte ha proposto ricorso per
cassazione, illustrato da memoria; il Ministero dell’interno non ha
presenta to con trodeduzic
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazi(me e falsa
applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 251/2007 e omesso esame di un
fatto decisivo, per avere la Corte ritenuto non credibile la narrazione
Ric. 2017 n. 23976 sez. M1 – ud. 14-06-2018
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minori nella regi( me di Kayes (a sud-( >vest del Mali), di averli lasciati

del richiedente, senza attivare i propri poteri officiosi di indagine che le
avrebbero consentito di avere una conoscenza adeguata della sua
vicenda.
11 motivo) è inammissibile, avendo ad oggetto una censura che mira a
una rivisitazione dell’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici di

del richiedente la protezione, sulla base delle ragioni analiticamente
illustrate nella sentenza impugnata (sub 7 e 8). Le dichiarazioni del
richiedente la protezione sono considerate ykritiere “se l’autorità
,- c) le dithiara:zioni del
competente a decidere sulla domanda 1-1.. tiene che:
richiedente sono ritenute coerenti e plausibili” (artt. 3 del d. lgs. n. 251 del
2007 e 8 del d. lgs. n. 25 del 2008). Pertanto, se le dichiarazioni del
richiedente la protezione non sono) ritenute coerenti e plausibili — oltre
che, nella specie, in contraddizione con le informazioni generali
acquisite dai giudici di merito circa le condizioni di sicurezza nel paese
di origine — il ricorrente non può invocare il principio dell’attenuazione
dell’onere della prova per sovvertire l’incensurabile apprezzament() di
fatto compiuto dai giudici di merito.
Gli altri motivi, riguardanti il fondo della valutazione dei
presupposti della protezione richiesta, non sono scrutinabili in questa
sede per carenza di interesse perché non potrebbero comunque
portare alla cassazione della sentenza impugnata, la quale rimarrebbe
fondata sulla rilevata inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente la
protezione (v. Cass. n. 21668/2015).
Il ricorso è inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non
avendo l’intimato svolto attività difensiva, dovuto il raddoppio del
contributo) unificato, come per legge.

P.Q.M.

Ric. 2017 n. 23976 sez. M1 – ud. 14-06-2018
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merito, ai civali esso è riservato, circa la scarsa credibilità del racconto)

I,a Corte dichiara il ricorso inammissibile. Raddoppio del contributo
a carico del ricorrente.
Roma, 14 giugno 2018.

DEPO$ITATO IN CANCELLERIA
Roma, ..111116. 2018

I Presidente

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