Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18897 del 15/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2019, (ud. 05/06/2019, dep. 15/07/2019), n.18897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8297-2014 proposto da:

C.J.A., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati

in ROMA, alla via OSLAVIA n. 7, presso lo studio dell’avvocato SARA

D’ONOFRIO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti principali controricorrenti incidentali –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla

via ANTONIO GRAMSCI N. 24, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO DI

NITTO che la rappresenta e difende;

– controricorrente ricorrente incidentale –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, alla via CESARE BECCARIA 29,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

dagli Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE,

CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1389/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/03/2013 R.G.N. 4635/2009.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Roma, adita dai ricorrenti indicati in epigrafe nonchè, con impugnazione incidentale, dall’Università degli Studi della Tuscia, ha riformato solo in minima parte la sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva rigettato le domande, proposte con separati ricorsi poi riuniti, volte ad ottenere, anche ai sensi dell’art. 36 Cost., la condanna dell’Ateneo al pagamento delle differenze stipendiali, maturate a far tempo dal 20 dicembre 1996, tra le somme corrisposte “e quelle che avrebbero dovuto percepire in applicazione delle finali statuizioni e degli accertamenti di fatto e di diritto contenuti nella sentenza del Pretore di Viterbo n. 173/1995 e del Tribunale d’Appello di Roma n. 17522/2001”;

2. gli originari ricorrenti, tutti lettori di lingua straniera assunti con plurimi contratti a termine stipulati ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 avevano ottenuto con le richiamate pronunce, passate in giudicato, l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti e del diritto a percepire la retribuzione parametrata a quella del ricercatore confermato;

3. a seguito dell’abrogazione del richiamato art. 28, ad opera del D.L. n. 120 del 1995, art. 4 gli ex lettori avevano sottoscritto i nuovi contratti, con i quali agli stessi era stata attribuita la qualifica di collaboratori esperti linguistici di lingua madre e riservato il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva integrativa di Ateneo e, successivamente, dal CCNL 21 maggio 1996 per il personale del comparto Università;

4. il Tribunale di Viterbo aveva respinto i ricorsi, valorizzando la circostanza dell’avvenuta sottoscrizione di un nuovo contratto, mentre la Corte d’appello, disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio, è pervenuta al rigetto dell’impugnazione principale, per quel che qui ancora rileva, perchè l’ausiliare aveva accertato che la retribuzione percepita non era stata inferiore rispetto a quella spettante al ricercatore confermato a tempo definito, con la sola eccezione della N., in relazione alla quale era emersa, per il periodo 24 febbraio/31 dicembre 2000, una differenza di Euro 99,64, che andava corrisposta con interessi e rivalutazione sino al saldo;

5. la Corte territoriale, ricostruita l’evoluzione della normativa sino all’approvazione della L. n. 240 del 2010 e richiamate le pronunce della Corte di Giustizia, ha evidenziato che il legislatore aveva valorizzato, quale parametro di riferimento ai fini della determinazione della giusta retribuzione, il trattamento stipendiale riservato al ricercatore confermato a tempo definito, richiamato anche dai ricorrenti negli atti introduttivi del giudizio e “utile al fine di interpretare il disposto della sentenza” pretorile “stante l’assoluta assenza di indicazioni nella motivazione”;

6. ha precisato al riguardo che non era consentito alla Corte di “discostarsi dalla domanda di parte”;

7. il giudice d’appello ha ritenuto infondato anche l’appello incidentale, con il quale era stata riproposta dall’Università la domanda di restituzione della quota di contribuzione versata all’INPS dall’Ateneo, sebbene di spettanza del lavoratore, ed ha ritenuto applicabile la L. n. 218 del 1952, art. 23 perchè il pagamento era pacificamente avvenuto a distanza di oltre 5 anni dalla sentenza n. 173/1995;

6. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di due motivi, ai quali l’Università degli Studi della Tuscia ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a tre censure;

7. entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano, ex art. 360 c.p.c., n. 5, “omesso esame circa un fatto in discussione e decisivo per il giudizio” e addebitano alla Corte territoriale di non avere colto che le tabelle salariali per il ricercatore confermato a tempo definito richiamate nei conteggi allegati agli atti introduttivi includevano anche le classi e gli scatti stipendiali legati all’anzianità previsti dal D.P.R. n. 382 del 1980, art. 38;

1.1. aggiungono che la domanda era stata contrastata, sotto questo profilo, dalla difesa dell’Università, che nel corso delle operazioni peritali aveva invitato il CTU a quantificare le eventuali differenze sulla base del quesito formulato dalla Corte d’Appello, che non conteneva alcun richiamo alla progressione stipendiale fissata dal richiamato art. 38;

1.2. precisano, infine, che l’ausiliare aveva sviluppato conteggi alternativi, giungendo alla conclusione che spettassero a tutti gli ex lettori differenze retributive, diversamente quantificate, qualora il parametro di riferimento dovesse essere quello della retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo definito, con inclusione delle classi economiche e degli scatti di anzianità;

1.3. gli importi già corrisposti dall’Università agli appellanti potevano, pertanto, essere ritenuti interamente satisfattivi solo nel caso in cui fosse stata assunta la classe economica iniziale e fosse stata esclusa la rilevanza dell’anzianità;

1.4. sulla base delle premesse richiamate nei punti che precedono i ricorrenti addebitano alla Corte territoriale di avere deciso, “senza motivare in alcun modo le ragioni della scelta, nel senso peggiore per gli esponenti, adottando il conteggio che non ha tenuto in alcun conto l’anzianità di servizio da ciascuno maturata alle continuative dipendenze dell’Università”;

2. con la seconda censura è denunciata, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 della L. n. 240 del 2010, artt. 8 e 26, del D.L. n. 2 del 2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 63 del 2004, del D.P.R. n. 232 del 2011, artt. 1 e 2 dell’art. 2909 c.c., degli artt. 3 e 36 Cost.;

2.1. i ricorrenti premettono che la progressione retributiva del personale accademico è regolata dalle norme richiamate in rubrica e si articola in classi e scatti biennali legati all’anzianità di servizio e comportanti incrementi, rispettivamente dell’8 e del 2,50%, da calcolarsi sul parametro iniziale;

2.1. la rilevanza dell’anzianità ai fini economici è stata ribadita dalla L. n. 240 del 2010 e dal D.P.R. n. 232 del 2011, che ha trasformato la progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale articolata per classi, dettando una disciplina transitoria per il passaggio dall’uno all’altro sistema;

2.2. sulla base di detta premessa sostengono i ricorrenti che la Corte territoriale ha falsamente applicato la L. n. 240 del 2010, art. 26 perchè il richiamo contenuto nella legge al “trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito” comprende necessariamente anche la progressione stipendiale;

2.3. aggiungono, infine, che il giudice d’appello ha violato l’art. 2909 c.c., modificando il parametro retributivo riconosciuto nel precedente giudicato, senza indicare quali modifiche, intervenute di fatto nell’attività svolta dal lettore, fossero idonee a giustificare l’adozione di un diverso criterio di quantificazione della retribuzione;

3. il primo motivo del ricorso incidentale è formulato avverso il capo della sentenza che ha ritenuto sussistente il diritto dei ricorrenti a percepire un trattamento retributivo diverso rispetto a quello concordato, dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Pretore di Viterbo, e denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 120 del 1995, art. 4 e della L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3;

3.1. l’Università sostiene, in estrema sintesi, che, in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 120 del 1995 ed a seguito dell’entrata in vigore dell’accordo decentrato del 24 ottobre 1995, della successiva sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro nonchè dell’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale, le parti hanno dato vita ad un nuovo rapporto di lavoro completamente assoggettato ad una disciplina specifica, che ha superato il precedente giudicato ed ha comportato il riconoscimento di una retribuzione di gran lunga superiore a quella prevista nei contratti individuali di lettorato;

3.2. la ricorrente incidentale aggiunge che lo stesso legislatore, con la L. n. 240 del 2010, art. 26 ha riconosciuto che, a decorrere dalla stipulazione dei contratti in qualità di CEL, il trattamento retributivo è solo quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto e dalla contrattazione decentrata, senza che possa essere invocata l’applicazione di un criterio diverso;

4. con la seconda censura si addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente disatteso l’eccezione di estinzione del giudizio, formulata ai sensi della L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, con conseguente nullità della sentenza e del procedimento, che non poteva proseguire perchè l’estinzione è stata prevista dal legislatore senza operare alcun distinguo in ordine all’oggetto delle controversie;

5. il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2115 c.c., della L. 4 aprile 1952, n. 218, artt. 9 e 23perchè il giudice d’appello avrebbe dovuto considerare che il ritardo nel versamento dei contributi era stato provocato dalla mancata esecuzione delle trattenute previdenziali ed assistenziali da parte del terzo pignorato al momento dell’effettivo pagamento delle somme corrisposte ai ricorrenti in sede di esecuzione forzata della sentenza pretorile;

5.1. sostiene la ricorrente incidentale che il debitore esecutato non può rispondere del comportamento del terzo pignorato ed aggiunge che la norma applicata dai giudici di merito è stata interpretata da questa Corte nel senso di ammettere la possibilità per il datore di lavoro di dimostrare che l’inadempimento dell’obbligazione contributiva sia stata dovuta a causa non imputabile;

6. il ricorso principale è fondato, nei limiti e per le ragioni di seguito precisate, mentre è infondata l’impugnazione incidentale;

7. l’evoluzione del quadro normativo, giurisprudenziale e contrattuale riguardante il rapporto di lavoro instaurato dalle Università italiane con i lettori di madrelingua straniera e, successivamente, con i collaboratori esperti linguistici è stata ricostruita nella motivazione delle ordinanze nn. 26935/2016 e 79/2017, qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., con le quali è stato denunciato il contrasto, sorto nella giurisprudenza di questa Corte, in merito all’interpretazione della L. n. 240 del 2010, art. 26 ed all’applicabilità della normativa dettata per i CEL ai lettori che avevano ottenuto la conversione in sede giudiziale del rapporto instaurato D.P.R. n. 382 del 1980, ex art. 28;

8. le Sezioni Unite di questa Corte, con più pronunce contestualmente rese (Cass. S.U. n. 19164/2017, Cass. S.U. n. 24963/2017 nonchè Cass. S.U. n. 21972/2017 riguardante il contratto di lettorato L. n. 62 del 1967, ex art. 24 al quale è stata ritenuta applicabile, quanto agli aspetti economici, la disciplina dettata dal D.L. n. 120/1995) hanno affermato che:

a) l’esegesi della L. n. 240 del 2010, dell’art. 26, comma 3, nella parte in cui prevede l’estinzione dei giudizi pendenti, deve essere orientata alla salvaguardia del diritto di azione, sicchè l’estinzione può operare solo qualora rilevi il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia, senza che ne derivi una vanificazione dei diritti azionati (Cass. S.U. n. 19164/2017);

b) la continuità normativa e l’analogia tra la posizione soppressa degli ex lettori e quella di nuova istituzione dei collaboratori esperti linguistici comporta che, se l’ex lettore abbia ottenuto l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la nullità della clausola di durata con sentenza passata in giudicato, va comunque applicata la disciplina di fonte legale dettata dal D.L. n. 2 del 2004, come interpretato autenticamente dalla L. n. 240 del 2010, art. 26 da valere anche per le Università non espressamente menzionate dal legislatore (Cass. S.U. nn. 19164 e 24963 del 2017);

c) la trasformazione ope legis (e quindi anche per sentenza definitiva) del rapporto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato deve essere equiparata, ai fini dell’applicazione del D.L. n. 2 del 2004, alla conclusione del contratto ex D.L. n. 120 del 1995, in quanto in entrambi i casi l’interesse perseguito è comunque quello di realizzare, dal punto di vista contenutistico e non formale la medesima finalità di stabilizzazione del rapporto (Cass. S.U. n. 24963/2017);

d) la pronuncia di conversione del rapporto di lettorato non rende nullo per assenza di causa il contratto individuale stipulato ai sensi della nuova normativa perchè, pur a fronte di un rapporto unitario ed ininterrotto, le parti possono modificare il regolamento pattizio in quanto nel rapporto di lavoro, che è un rapporto di durata, si può parlare di diritti quesiti solo in relazione a prestazioni già rese o ad una fase già esaurita (Cass. S.U. n. 19164/2017);

9. sviluppando i principi sintetizzati nel punto che precede questa Corte ha, poi, deciso numerose controversie nelle quali, pur nella diversità delle fattispecie, venivano in rilievo questioni connesse all’interpretazione delle fonti normative e contrattuali succedutesi nel tempo ed alla rilevanza di precedenti giudicati;

10. in continuità con le pronunce rese dalle Sezioni Unite sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:

a) l’estinzione prevista dalla L. n. 240 del 2010, art. 26 opera “in ragione, del pieno riconoscimento a favore degli ex lettori di madrelingua straniera del bene della vita al quale i medesimi aspirano con la proposizione del contenzioso” (Corte Cost. n. 38/2012) e, pertanto, la disposizione è applicabile nei soli casi in cui la pretesa fatta valere in giudizio sia esattamente coincidente con quanto stabilito dalla norma di interpretazione autentica in merito alla quantificazione del trattamento economico spettante agli ex lettori (Cass. nn. 6341, 3910, 3814 del 2019 e Cass. nn. 20765 e 15019 del 2018);

b) al rapporto intercorrente fra l’Università e l’ex lettore che abbia ottenuto l’accertamento in via giudiziale della sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato si applicano il D.L. n. 2 del 2004, art. 1 come autenticamente interpretato dalla L. n. 240 del 2010, art. 26 e la disciplina contrattuale dettata dal CCNL 21.5.1996 comparto Università per i collaboratori esperti linguistici, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto D.L. n. 120 del 1995, ex art. 4 al quale, ove mancante, va equiparata, ai fini dell’applicazione del richiamato D.L. n. 2 del 2004, art. 1 e della norma di interpretazione autentica, la sentenza di conversione del rapporto (Cass. 6341, 3910, 3814, 3198 del 2019; Cass. nn. 20765, 15019, 14203 del 2018);

c) nei rapporti giuridici di durata l’autorità del giudicato esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione a condizione che non si verifichino sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento, sicchè, quanto agli ex lettori divenuti collaboratori linguistici, l’ultrattività del giudicato relativo alla “giusta retribuzione” è impedita qualora la statuizione si fondi su obblighi accessori imposti al lettore diversamente disciplinati dalla normativa sopravvenuta (Cass. n. 20765/2018);

d) nell’ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva, solo con riferimento a situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, per cui il D.L. n. 120 del 1995, art. 4 convertito dalla L. n. 236 del 1995, si interpreta nel senso che al momento della sottoscrizione del contratto di collaborazione linguistica doveva essere riconosciuta all’ex lettore l’anzianità di servizio maturata in forza dei contratti stipulati ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 ai fini dell’applicazione degli istituti contrattuali che valorizzano l’anzianità medesima ed ai connessi profili previdenziali (Cass. S.U. n. 21972/2017 e Cass. n. 20765/2018);

e) il D.L. n. 2 del 2004, convertito dalla L. n. 63 del 2004, per ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia del 26.6.2001 in causa C – 212/99, ha previsto un criterio di ricostruzione a fini economici della carriera degli ex lettori da valere a far tempo dalla data di prima assunzione, ma ha fatto salvo il trattamento di miglior favore e tale deve ritenersi il riconoscimento, anche se ottenuto in sede giudiziale, di una retribuzione oraria, per il lavoro svolto come lettore, superiore a quella risultante dall’applicazione del criterio indicato dal richiamato D.L. n. 2 del 2004 (Cass. n. 20765/2018);

f) la conservazione del trattamento di miglior favore previsto dal D.L. n. 2 del 2004 opera nei limiti precisati dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3, sicchè dalla data di sottoscrizione del contratto in qualità di collaboratore esperto linguistico all’ex lettore va attribuita la differenza, a titolo di assegno personale, fra la retribuzione determinata ai sensi del D.L. n. 2 del 2004, eventualmente maggiorata per effetto della clausola di salvaguardia, ed il trattamento retributivo previsto dalla contrattazione collettiva di comparto e decentrata, restando escluso che la retribuzione stessa possa rimanere agganciata, anche per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione, alle dinamiche contrattuali previste per i ricercatori confermati a tempo definito (Cass. n. 20765/2018);

g) il termine di prescrizione del diritto riconosciuto dal D.L. n. 2 del 2004, art. 1 decorre dalla data di entrata in vigore della nuova normativa (Cass. nn. 13175, 14203, 15018 del 2018);

h) la pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 non si estende ai dipendenti di enti pubblici non economici, ai quali si applica il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, ancorchè i rapporti di lavoro risultino qualificati di “diritto privato”, in quanto sussistono le ragioni di contenimento della spesa pubblica che sono alla base della disciplina differenziata, secondo la ratio decidendi prospettata dal Giudice delle leggi (Cass. nn. 20765 e 13175 del 2018);

11. sulla base dei richiamati principi di diritto, ai quali il Collegio intende dare continuità, va risolta anche la presente controversia, in relazione alla quale va innanzitutto escluso che possa operare l’estinzione del giudizio, invocata dalla difesa dell’Università degli Studi della Tuscia con il secondo motivo dell’impugnazione incidentale;

12. le posizioni rispettivamente assunte dalle parti non sono in linea con il regolamento di interessi attuato dal legislatore per mezzo della legge di interpretazione autentica che, come anche le Sezioni Unite hanno osservato, “costituisce una sorta di transazione legislativa, diretta a dare pronta e certa esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia e a stabilire definitivamente il trattamento economico spettante ai collaboratori linguistici, fissando anche i parametri per il riconoscimento dei diritti pregressi maturati nei rapporti di lavoro precedenti.” (Cass. S.U. 19164/2017);

12.1. da un lato, infatti, l’Università insiste nel sostenere che il trattamento retributivo doveva essere unicamente quello previsto dal CCNL di comparto e dal CCI di Ateneo, dall’altro i ricorrenti principali, nel ritenere non integralmente satisfattivo il trattamento economico riconosciuto dopo la sottoscrizione del contratto di CEL, pretendono, in forza del precedente giudicato e delle pronunce della Corte di Lussemburgo, il definitivo aggancio alla retribuzione prevista per i ricercatori confermati;

13. ciò premesso osserva il Collegio che ha errato la Corte territoriale nell’escludere che ai fini della ricostruzione della carriera non si dovesse tener conto della progressione stipendiale, prevista per i ricercatori confermati a tempo definito dalle norme che i ricorrenti principali hanno richiamato nel secondo motivo, perchè il criterio che il legislatore ha indicato con il D.L. n. 2 del 2004, art. 1 applicabile anche alle Università diverse da quelle espressamente richiamate nel testo normativo (Cass. S.U. nn. 19164 e 24963 del 2017), non consente di assumere a parametro la sola “retribuzione base” e postula, invece, la necessità di tener conto degli adeguamenti stipendiali previsti per i ricercatori in ragione dell’anzianità dagli stessi maturata;

13.1. il principio, già affermato da Cass. n. 19075/2011, è coerente, oltre che con il tenore letterale della norma, con le finalità dalla stessa perseguite, perchè la Corte di Giustizia con la sentenza del 26 giugno 2001, in causa C – 212/99, nel censurare lo Stato Italiano “per non avere assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici”, aveva rilevato, tra l’altro, che in alcune Università “gli ex lettori di lingua straniera, divenuti collaboratori linguistici, e i collaboratori linguistici di nuova assunzione percepiscono la medesima retribuzione, e che quindi non è stata tenuta in considerazione l’esperienza acquisita dagli ex lettori….. nelle università di Milano, Palermo e, dopo la decisione 27 luglio 1994, di Pisa, gli ex lettori, divenuti collaboratori linguistici, sono tutti inquadrati nel medesimo livello retributivo, indipendentemente dalla loro rispettiva anzianità di servizio…. (punto 32 della pronuncia);

13.2. la normativa interna dettata per ottemperare alla pronuncia, pertanto, doveva necessariamente assumere un parametro per la ricostruzione della carriera che valorizzasse l’anzianità pregressa e che, quindi, differenziasse il trattamento retributivo dei collaboratori linguistici di nuova assunzione da quello degli ex lettori e, nell’ambito di quest’ultima categoria, tenesse conto della diversa anzianità maturata;

14. peraltro il diritto dei ricorrenti alla ricostruzione della carriera, che va riconosciuto sulla base del richiamato D.L. n. 2 del 2004, non comporta il definitivo “aggancio” alla retribuzione piena prevista per i ricercatori confermati a tempo definitivo, in relazione agli sviluppi contrattuali successivi alla stipula del contratto di collaborazione linguistica;

14.1. il legislatore, infatti, ha chiarito la questione, obiettivamente incerta, del rapporto fra la previsione contenuta nel D.L. n. 2 del 2004 e la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, a ciò autorizzata dal D.L. n. 120 del 1995, precisando che a far tempo dalla sottoscrizione del contratto di collaborazione linguistica l’eventuale trattamento più favorevole viene conservato a titolo individuale nella misura corrispondente alla differenza fra quanto percepito a detta data come lettore di madrelingua straniera, ai sensi del richiamato D.L. n. 2 del 2004, e la retribuzione dovuta al collaboratore linguistico sulla base della contrattazione collettiva nazionale e decentrata;

14.2. in tal modo il legislatore, da un lato, ha impedito che il passaggio dal lettorato alla collaborazione linguistica potesse risolversi in una reformatio in peius del livello retributivo raggiunto, dall’altro ha ribadito la specificità propria del collaboratore linguistico, non equiparabile al docente, specificità che giustifica la differenziazione retributiva rispetto a quest’ultimo ed il conferimento del potere alle parti collettive di individuare la retribuzione proporzionata alla qualità e quantità della prestazione, a prescindere dal raffronto con il trattamento economico riservato al personale docente;

14.3 si tratta, sostanzialmente, di un assegno ad personam, non dissimile da quello in passato garantito nell’impiego pubblico contrattualizzato in caso di mobilità e da quello che le parti collettive avevano previsto con l’art. 51 del CCNL 21.5.1996 per consentire ai collaboratori esperti linguistici assunti prima della stipula dello stesso contratto di conservare il trattamento più favorevole concordato a livello di Ateneo;

15. dalle considerazioni che precedono discende che il ricorso principale, i cui motivi vanno trattati unitariamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, merita accoglimento, ma nei limiti sopra richiamati;

16. i medesimi principi affermati nei punti che precedono inducono a ritenere infondato il primo motivo del ricorso incidentale, con il quale l’Università della Tuscia ha, invece, sostenuto che null’altro potevano pretendere gli ex lettori divenuti collaboratori linguistici, una volta sottoscritto il contratto individuale, previsto dalla decretazione d’urgenza succedutasi negli anni 1994/1995 fino alla conversione del D.L. n. 120 del 1995, ed accettato il trattamento economico stabilito in sede di contrattazione decentrata;

16.1. dalla ritenuta applicabilità a tutte le Università statali del D.L. n. 2 del 2004 discende che il criterio fissato dal legislatore per la ricostruzione della carriera non può essere posto nel nulla da una diversa previsione della contrattazione decentrata, che rileva solo ai fini e per gli effetti previsti dalla L. n. 240 del 2010, art. 26, comma 3;

17. si deve poi aggiungere che il motivo è inammissibile nella parte in cui invoca l’accordo collettivo di ateneo per sostenere che sarebbero stati garantiti agli ex lettori tutti i diritti acquisiti nella precedente fase del rapporto;

17.1. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo applicabile ratione temporis (Cass. 19.3.2004 n. 5565; Cass. 22.9.2006 n. 20599; Cass. 5.12.2008 n. 28859; Cass. 19.3.2010 n. 6748; Cass. 25.6.2013 n. 15934; Cass. 14.3.2016 n. 4921);

17.2. a detti contratti non si estende, inoltre, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47,comma 8, sicchè, venendo in rilievo gli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, il ricorrente è tenuto a depositarli, a fornire precise indicazioni sulle modalità e sui tempi della produzione nel giudizio di merito, a trascrivere nel ricorso le clausole che si assumono erroneamente interpretate dalla Corte territoriale (si rimanda, fra le più recenti, a Cass. nn. 7981, 7216, 6038, 2709, 95 del 2018);

17.3. nel caso di specie la ricorrente incidentale, pur avendo provveduto al deposito, non ha trascritto nel ricorso le clausole contrattuali relative alla quantificazione del trattamento retributivo, sicchè la censura si rivela sotto questo profilo priva della necessaria specificità;

18. parimenti infondato è il terzo motivo del ricorso incidentale, perchè la sentenza impugnata, che ha respinto la domanda di restituzione della quota di contribuzione a carico del lavoratore, in quanto versata all’INPS dall’Ateneo a distanza di oltre cinque anni dalla sentenza n. 173/1995, è conforme alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all’ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore può legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi “il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante” (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011);

18.1. è stato precisato anche che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. 22379/2015), sicchè prive di rilievo sono tutte le circostanze sulle quali l’Università ha fatto leva per giustificare il ritardo con il quale erano state corrisposte le somme previste dalla sentenza del Tribunale di Viterbo;

19. in via conclusiva merita accoglimento il solo ricorso principale, nei limiti sopra precisati, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti da 13 a 14.3 nonchè al punto 10, fatta salva la formazione del giudicato interno sulla spettanza di interessi e rivalutazione sulle somme riconosciute in favore della sola N.M.J.;

19. al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

20. sussistono per la sola ricorrente incidentale le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione e rigetta l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione alla quale demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019

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