Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18896 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che

lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

– I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e RASPANTI RITA,

giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del

18/07/07, rep. 73959;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6/2007 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

26/03/2007 r.g.n. 12964/1999;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI per delega RICCIO ALESSANDRO e RITA

RASPANTI per l’Inail;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Inail e l’Inps hanno proposto appello avverso la sentenza del Pretore del lavoro di Bologna n. 857/99 che aveva accertato che B.G. era stato esposto all’amianto nel periodo dal 12 dicembre 1978 al 31 dicembre 1996 ed aveva diritto pertanto per tale periodo ai benefici pensionistici di legge ed aveva condannato l’Inail al pagamento delle spese di lite, compensando le spese tra l’attore e l’Inps.

L’Inail ha riproposto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva.

L’Inps si e’ doluto che il giudice di primo grado, nel valutare la concreta pericolosita’ dell’esposizione all’amianto, abbia ritenuto sufficiente un’esposizione anche minima, ed abbia omesso di verificare il superamento della soglia prevista dal D.Lgs. n. 277 del 1991.

Il B. si e’ costituito in giudizio e ha domandato con appello incidentale la riforma della sentenza di primo grado sul punto della compensazione delle spese del grado nei confronti dell’Inps.

Nel corso del giudizio di appello e’ stata espletata c.t.u. avente ad oggetto la ricostruzione storica e la valutazione dell’esposizione del ricorrente a fibre di amianto aero disperse sul luogo di lavoro.

2. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 24.01.07, riformava la sentenza del Pretore del lavoro di Bologna n. 857/99 del 7.10.99, dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell’Inail e respingeva il ricorso proposto da B.G. e le domande in esso contenute.

Compensava tra le parti le spese dell’intero giudizio, ponendo a carico dell’Inps le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento.

3. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il B.. Resistono non controricorso l’INPS e l’INAIL. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso, articolato in tre motivi, il ricorrente si duole che il tribunale si e’ discostato dal parere del c.t.u.; che onere della prova della cessazione del rischio gravava sull’Istituto; che era ammissibile la prova presuntiva del superamento della soglia.

2. Il ricorso – i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente – e’ infondato.

3. Preliminarmente deve considerarsi che i ricorrente, che fonda le sue censure alla sentenza impugnata, tra l’altro, sulla c.t.u., ha rispettato l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, perche’ ha richiesto la trasmissione del fascicolo d’ufficio che contiene l’atto processuale la c.t.u. richiamato nel ricorso.

In proposito va infatti ribadito l’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 25 marzo 2010, n. 7161) che hanno affermato che l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006. oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilita’ di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta:

a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purche’ nel ricorso si specifichi che il fascicolo e’ stato prodotto e la sede in cui il documento e’ rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento e’ prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimita’ o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;

c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullita’ della sentenza od all’ammissibilita’ del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilita’ di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.

4. Nel merito il ricorso non puo’ essere accolto.

Deve considerarsi che il tribunale, con valutazione di merito sufficientemente e non contraddittoriamente motivata, ha ritenuto che il ricorrente non avesse superato la soglia minima di esposizione all’amianto per l’intero periodo di un decennio.

Ha osservato il tribunale che il B. ha chiesto il riconoscimento dei benefici contributivi per il periodo lavorativo trascorso alle dipendenze della Firema Trasporti s.p.a. dal 1978 al 1996. Egli in tale periodo ha svolto mansioni di verniciatore e di pomiciatore di vetture ferroviarie, ove era ampiamente utilizzato l’amianto come materiale coibentante. I lavori interessavano sia nuove vetture, sia vetture da demolire o ristrutturare, e in questo caso si rendeva necessaria la rimozione del preesistente strato di amianto. Le operazioni implicate da queste attivita’ comportavano liberazione di polveri di amianto, sia come effetto dell’utilizzo della materia prima dell’amianto in polvere, sia preesistenti.

Ha poi ulteriormente rilevato il tribunale che le mansioni svolte dal ricorrente avevano certamente comportato esposizione diretta a polveri. Tuttavia, secondo gli accertamenti del c.t.u., l’uso di amianto nella realizzazione di vetture nuove era cessato intorno al 1976, mentre era continuata l’attivita’ di demolizione di vetture vecchie, che pero’ era andata progressivamente scemando, mantenendo carattere di continuita’ solo fino a 1980. I calcoli del c.t.u, svolti con criterio probabilistico, e facendo applicazione dei dati raccolti in relazione ad ambienti e attivita’ di lavoro simili, facevano ritenere superato il limite di esposizione ad amianto di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3 solo nel periodo dal 1978 al 1981. Una esposizione sicuramente superiore alla normale esposizione in ambienti bonificati permaneva ad avviso del c. t. u, sino al 1986, e quindi per un periodo inferiore ad decennio.

Il tribunale ha quindi svolto una tipica valutazione di merito, ad esso devoluto e non censurabile in sede di legittimita’ essendo essistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

5. E’ poi vero – come rileva il ricorrente – che il c.t.u. ha aggiunto che l’entita’ dell’esposizione, nel periodo in cui essa e’ stata maggiormente intensa, e’ stata di misura tale che il valore medio sul decennio sarebbe stato comunque superiore a quello indicato dalla legge.

Ma tale considerazione non consentiva di ritenere provato il diritto alla rivalutazione contributiva, perche’ esso era condizionato all’esposizione a concentrazioni di amianto superiori alla soglia legale, anno per anno, per almeno un decennio, secondo quanto dispone la cit. L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

In diritto deve infatti ribadirsi quanto gia’ affermato da Cass., sez. lav., 26 febbraio 2009, n. 4650, che ha precisato che, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8 occorre verificare se vi sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all’amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio e’ riconosciuto per periodi di lavoro correlati all’anno.

6. Il ricorso va quindi rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese di lite ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nuovamente vigente a seguito di C. cost. n. 134 del 1994, non trovando applicazione ratione temporis il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

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