Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18896 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15251-2015 proposto da:

FALEMA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO FANI 139, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7399/40/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 29/05/2014,

depositata il 05/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 7399/40/14, depositata il 5 dicembre 2014, non notificata, la CTR del Lazio – sezione staccata di Latina – ha rigettato l’appello proposto dalla contribuente Falema S.r.l., (di seguito società) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale Ufficio controlli di Frosinone, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Frosinone, che aveva dichiarato inammissibile, perchè tardivamente proposto, il ricorso della società avverso l’avviso di rettifica di valore e liquidazione della maggiore imposta di registro richiesta dall’Amministrazione con riferimento ad atto del (OMISSIS) di compravendita di immobile (elevato ad Euro 191.000,00 rispetto al valore dichiarato in atto di Euro 70.000,00).

Avverso detta pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Tutti i motivi presentano plurimi profili d’inammissibilità.

Quanto al primo, con il quale, in maniera peraltro confusa, la ricorrente denuncia violazione della L. n. 890 del 1992, art. 3 (recte 1982), deducendosi la nullità dell’avviso di accertamento per violazione delle norme in materia di notifica degli atti giudiziari, al fine di sfuggire al rilievo di controparte dell’inammissibilità del motivo per la sua deduzione per la prima volta in sede di legittimità (non risultando la questione dalla sentenza impugnata oggetto del thema decidendum quale delineato dinanzi al giudice tributario), era onere di parte ricorrente precisare, in ossequio al principio di autosufficienza, in quale atto ed in quale momento la questione era stata sottoposta al giudice di merito onde consente di verificare che, diversamente da quanto eccepito da controparte, non fosse stata indebitamente prospettata in sede di legittimità un’eccezione mai oggetto di specifico motivo di ricorso dinanzi al giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. sez. 1, 18 ottobre 2013, n. 23675).

Inoltre, assumendosi che il vizio di violazione di legge in cui sarebbe incorsa la pronuncia impugnata è afferente ad una fattispecie nella quale la notifica dell’atto impositivo sarebbe affetta da nullità assoluta, era onere di parte ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, riprodurre il contenuto della relata al fine di porre la Corte in condizione di esercitare il sindacato richiesto (cfr. Cass. sez. 5, 30 marzo 2016, n. 6136; Cass. sez. 1, 20 luglio 2015, n. 15137; Cass. sez. 5, 28 gennaio 2010, n. 1818).

Non avendo il motivo ottemperato ai prescritti requisiti innanzi ricordati, esso è inammissibile in relazione a ciascuno dei profili esposti per difetto di autosufficienza.

Del pari inammissibile è il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, della L. n. 241 del 1990, art. 21 septies e della L. n. 145 del 2002, art. 2, comma 1, per pretesa nullità assoluta dell’avviso di accertamento, per carenza del potere dirigenziale in capo al soggetto che ha sottoscritto l’atto impositivo, ovvero per carenza di delega.

A parte il rilievo che il motivo è rivolto non nei confronti della sentenza ma direttamente verso l’atto amministrativo, è sufficiente in questa sede osservare che dalla stessa sommaria esposizione dei fatti quale operata dalla ricorrente non si evince che la questione sia stata proposta dinanzi al giudice di merito, davantii al quale, in sede d’impugnazione dell’atto, si rileva che la parte ricorrente si era limitata a porre come motivi di ricorso la carenza di motivazione dell’atto impositivo e l’incongruità, nel merito del valore di stima attribuito al cespite oggetto della compravendita.

Avendo questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 18 settembre 2015, n. 18448; Cass. sez. 5, 16 ottobre 2015, n. 20984), chiarito che la questione è oggetto di eccezione in senso stretto, che può essere dedotta quindi solo dalla parte, essa è soggetta al regime di preclusioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57; è pertanto di assoluta evidenza come la sua introduzione per la prima volta in sede di legittimità sia inammissibile (tra le molte, Cass. sez. 6- 1, ord. 9 luglio 2013, n. 17041).

Infine, con riferimento al terzo motivo, è inammissibile la censura, in relazione al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (anzichè, come dovuto, all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) dell’unica ratio decidendi quale espressa nella decisione impugnata, che ha confermato la valutazione del giudice di primo grado relativamente all’inammissibilità del ricorso proposto dalla società dinanzi alla CTP per intervenuta decadenza, ritenendo inapplicabile nella fattispecie – essendovi stato, in sede di accertamento con adesione, previo invito al contraddittorio che il contribuente ha disatteso – ai fini della proposizione del ricorso, la sospensione dei termini di novanta giorni, riferita alla sola ipotesi di notifica di avviso di accertamento non preceduta da invito al contraddittorio.

Nel caso di specie non è dato, infatti, neppure in alcun modo intendere (cfr. Cass. sez. unite 24 luglio 2013, n. 17931) – mancando ogni riferimento, quantunque in sintesi, alla parte della statuizione impugnata che la ricorrente avrebbe inteso censurare come erronea che la censura, pur impropriamente riferita sul piano formale al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, possa essere stata sul piano sostanziale ricondotta dalla parte ad una specifica ipotesi di violazione della legge processuale sfociata nella declaratoria d’inammissibilità del ricorso, confermata in sede di gravame dalla decisione della CTR m questa sede impugnata.

Le considerazioni che precedono, esposte nella relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., sono condivise dal collegio, non apparendo le ulteriori osservazioni esposte dalla ricorrente nella memoria depositata in atti idonee a giustificarne il superamento.

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Le considerazioni che precedono, esposte nella relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., sono condivise dal collegio, non apparendo le ulteriori osservazioni esposte dal ricorrente nella memoria depositata in atti idonee a giustificarne il superamento.

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di legge, come indicato in dispositivo, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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