Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18896 del 17/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18896 Anno 2018
Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso 23511-2017 proposto da:
SYLLA SORIBA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTA DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avv. MARCO ROMAGNOIA;
– ricorrente Contro
MINISTERO DELL’INTIRNO;
– intimato avverso la sentenza n. 573/2017 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA, depositata il 18/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/06/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO
1.,\NioRcEsE.
FATTI DI CAUSA
Jebe
J29,
Data pubblicazione: 17/07/2018
1,a Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 18 aprile 2017, ha
rigettato l gravame di Sylk3/4 Soriba, cittadino,del Senegal, avveso
l’impugnata ordinanza che aveva rigettato la sua domanda di
riconoscimento della protezione’ internazionale nella triplice forma
prevista dalla legge. 1,a parte aveva riferito di essere di etnia mandinga,
la scuola poiché orfano di padre e di essere stato costretto sin da
bambino a lavorare come ag,rricoltore presso il terreno di proprietà per
soddisfare le esigenze di mantenimento della famiglia; tanto premesso,
nel novembre 2012, mentre raccoglieva legna da ardere nella foreste,
un uomo in divisa militare, apv,irtenente a un gruppo armato di ribelli,
aveva cercato di costringerlo ad arruolarsi, minacciandolo e ferendolo;
sfuggito all’agguato, aveva deciso di abbandonare il paese di origine,
temendo di essere costretto ad unirsi ai ribelli.
Ad avviso della Corte, questo racconto non era credibile in quanto
generico e indeterminato; non sussistevano le condizioni per il
riconoscimento dell() status di rifugiato e della protezione sussidiaria,
non desumibili da riferimenti a situazi(mi generali relative al luogo di
provenienza, quando non accompagnati da riscontri individualizzanti,
necessari a consenittre il collegamento con specifici contesti di vita,
tanto più che l’interessato aveva riferito alla competente Commissi(me
di non essere stato cercato e ulteriormente minacciato dai ribelli;
emergeva dai siti o wernativi e di organizzazioni internazionali che in
Senegal non era ravvisabile un conflitto armato generalizzato e, in
particolare, che la zona di provenienza (Casamance) mai era interessata
da situazioni di violenza indiscriminata e diffusa; mai ricorrevano i
presupposti per il riconoscimento della protezi(me per ragi(mi
umanitarie.
Ric. 2017 n. 23511 sez. M1 – ud. 14-06-2018
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di professare la religione mussulmana, di non aver potuto frequentare
\vverso questa sentenza la parte ha proposto ricorso per
cassazione; il Ministero dell’iterno I1(m ha svoltekdifese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
11 ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, violazione
dell’art. 12., comma 1 bis, d. lgs. n. 25 del 2008 e, con il secondo
punto decisivo della sentenza, per non essere stato informato che
sarebbe stato ascoltato da un solo componente della Commissione
territoriale competente e che avrebbe potuto chiedere di essere
ascoltato dall’intera Commissione o dal suo presidente; inoltre, la
Corte di merito non aveva valutato adeguatamente la situazione sociopolitica del Senegal, paese caratterizzato da atti di violenza
indiscriminata e conflitti armati, e il rischio effettivo di subire danno
grave in caso di rientro in Senegal, dovendosi riconoscere quantomeno
il permesso per ragi(mi umanitarie.
primo motivo è inammissibile, l’.sso ha ad oggetto il profilo della
mancata audizione da parte del presidente o dell’intera Commissione,
che è privo di decisività, poiché il ricorrente è stato ascoltato con
modalità consentite dalla legge e il suo caso e stato esaminato
dall’intera commissi(me, e comunque è privo di specificità, non avendo
la parte precisato di avere rappresentato la doglianza in sede di appello.
Il secondo motivo è inammissibile, riguardante i presupposti
dell’invocata protezione umanitaria, non scalfisce l’autonoma e
autosufficiente
ratio decidendi, costil una dalla valutazi(me di non
credibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione. ksso,
inoltre, involge incensurabili apprezzamenti di fatto che il ricorrente
impropriamente Vorrebbe sovvertire con il mezzo proposto ex art. 360
n. 5 c.p.c., mentre l’obbligo di motivazione integra violazione della
legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo
Ric. 2017 n. 23511 sez. M1 – ud. 14-06-2018
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motivo, omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su un
quando si traduca in numcanza della motivazione stessa, e cioè nei casi
di, radicale carenza di essa o nel suo e.trinsecarsi in aroo4ientazioni
inidonee a rivelare la Ta/io decidendi (Cass., sez. un., n. 8053/2014),
ipotesi questa insussistente nella specie.
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto
essendo il ricorrente stato ammesso al rittrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
I ai Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Roma, 14 giugno 2018.
Il Presidente
DEPOSiTATO CAt4QELLERIA
Roma, .
li 1136.1011:
il Funzionario_Giudiziario
attività difensiva. Non e dovuto il raddoppio del contributo unificato,