Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18896 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2011, (ud. 15/02/2011, dep. 16/09/2011), n.18896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – est. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20924/2006 proposto da:

ENIA SPA in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G. ZANARDELLI 20, presso lo studio

dell’avvocato MASTROSANTI ROBERTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati LAIS FABIO MASSIMO, BERTONA ALBERTO, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

COALPI SCARL (SOC. COMMISSIONARIA ALIMENTARISTI PIACENTINI), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo studio

dell’avvocato CROCE ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCHESI Stefano Antonio, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 207/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PARMA, depositata il 19/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/02/2011 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il resistente l’Avvocato CROCE, per delega dell’Avvocato

MARCHESI, che si riporta al controricorso e chiede l’inammissibilità

in subordine rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ENIA S.p.a. (società risultante dalla fusione della Tesa Piacenza s.p.a., incaricata della gestione della Tarsu, e altre società municipalizzate) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Emilia Romagna dep. il 19/04/2006 che aveva, respingendo l’appello della medesima, confermato la sentenza della CTP di Piacenza che aveva accolto il ricorso della Co.Al.Pi. a r.l. avverso il silenzio rifiuto relativo alla istanza di rimborso della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani per gli anni dal 1999 al 2003.

La CTR aveva ritenuto non corretto l’inserimento dell’unità immobiliare in questione nella cat. E1 che era del tutto estranea alla natura di magazzino e corretto l’inserimento in cat. B1 e inammissibile perchè nuova la contestazione da parte del gestore del servizio della natura dell’attività di magazzinaggio svolta nel locale.

La ricorrente pone a fondamento del ricorso tre motivi fondati sulla violazione di legge e il vizio motivazionale. La contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza e, per sopravvenuto impedimento del relatore, è stato nominato diverso estensore partecipante alla medesima udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso, l’ENIA deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2 e vizio motivazionale per avere il giudice d’appello ritenuto nova la deduzione della diversa natura dell’attività svolta nell’immobile;

deduce in particolare che non poteva trattarsi di eccezione in senso stretto bensì negazione del fatto a fondamento della richiesta di rimborso e che in ogni caso la contestazione era implicita nella deduzione della eccessività dei rifiuti prodotti in relazione alla categoria assegnata.

Col secondo motivo di ricorso, l’ENIA deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 5, del D.P. n. 158 del 1999, art. 2 e art. 4, comma 3 e relativa tariffa di riferimento, art 6 comma 1 e 3 del regolamento per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti del Comune di Piacenza e relativa tariffa e insufficiente motivazione.

I motivi, che, per la stretta connessione logica giuridica, devono essere esaminai congiuntamente, sono infondati.

E’ dato di fatto incontestato che la Co.Al.Pi ha versato la tassa calcolata dall’Ente in base alla maggiore cat. E1 laddove l’attività che si svolgeva era inserita nella cat. B1 (magazzini), donde la richiesta di rimborso per il di più pagato.

Anche a volere rilevare che la deduzione della effettiva attività svolta nell’immobile in questione non costituisca una “nuova eccezione non ammissibile in grado d’appello” ma attiene alla dimostrazione del fatto costitutivo del diritto al rimborso, tuttavia il ricorso pecca di vizio di autosufficienza in quanto la omessa trascrizione del regolamento comunale invocato circa la qualificazione dell’attività svolta nell’immobile non consente di valutare la doglianza, in relazione al giudizio indiscutibilmente di fatto espresso dalla CTR sulla classificazione dell’attività, nè sotto il profilo della falsa applicazione di legge nè sotto quello di vizio motivazionale.

Questa Corte (tra le altre, Cass. n. 15808 del 12/06/2008) ha ritenuto che ai fini della sussistenza del requisito della “esposizione sommaria dei fatti di causa”, prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate”.

Questa Corte ha altresì, ripetutamente osservato (Cass. n. 2005/23093 in caso relativo al regolamento del Comune di Chivasso;

Cass. n. 2004/22648) che “allorquando siano sollevate censure che comportino l’esame di un regolamento comunale, è necessario, a pena di inammissibilità, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che le norme del regolamento di cui è contestata la legittimità siano integralmente trascritte o allegate, al fine di porre la Corte di cassazione in condizione di apprezzare la rilevanza e la fondatezza delle censure, senza dover ricorrere all’esame degli atti o ad ulteriori indagini, ciò che a tale giudice è precluso, e non operando il principio iura novit curia con riguardo alle norme giuridiche secondarie che, quali quelle censurate, siano applicative e non integrative di norme legislative”.

Il ricorso non contiene se non la trascrizione di taluni passi del regolamento la cui lettura può avere solo rilevanza suggestiva ma non consente una percezione consapevole dell’intero contenuto dell’atto.

Col terzo motivo di ricorso, l’ENIA deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunziarsi sull’eccezione di omessa pronunzia della CTC in ordine alla dedotta solidarietà fra la società e la Provincia in tema di addizionale provinciale.

Il motivo è privo di interesse secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22939/07; SS.UU 16412/2007) che ha ritenuto che, in materia di impugnazione della cartella esattoriale, pur spettando la legittimazione passiva all’ente titolare del credito tributario, ove il concessionario sia fatto destinatario dell’impugnazione, incombe allo stesso l’onere di chiamare in giudizio l’ente predetto, se non vuole rispondere all’esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario.

Pertanto non è configurabile nemmeno una omessa pronuncia ma un rigetto implicito della eccezione.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato con ogni conseguenza in tema di spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.200,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 15 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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