Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18895 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2010, (ud. 23/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ANSA AGEN. NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA’ COOPERATIVA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, gia’ elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio

dell’avvocato BERRUTI PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso e da ultimo domiciliata d’ufficio presso

LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

INPGI – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANO

“GIOVANNI AMENDOLA”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO, 38, presso lo studio dell’avvocato SULAS GAVINA MARIA, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3657/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/07/2006 R.G.N. 6687/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per estinzione per rinuncia.

 

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte territoriale di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva L’opposizione avanzata dall’ANSA soc. Coop. avverso il decreto ingiuntivo, emesso su istanza dell’INPGI, avente ad oggetto il pagamento di contributi assicurativi riferiti alla prestazione lavorativa resa dal giornalista R., in qualita’ di corrispondente estero presso la sede ANSA di (OMISSIS), in relazione alle maggiori somme a questi erogate nel periodo dicembre 1994 – aprile 1999 per adeguamenti della retribuzione mensile derivanti dalle fluttuazioni del cambio L. – franco francese.

I giudici di appello premesso che il D.P.R. n. 797 del 1955, art. 27 e il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48 contenevano un elencazione tassativa delle voci ed indennita’ della retribuzione escluse dalla contribuzione e che la volonta’ delle parti sociali non poteva derogare a tale elencazione, ritenevano che le maggiori somme, sulle quali l’INPGI chiedeva la contribuzione, avevano natura retributiva e nemmeno in parte natura di rimborso spese, contribuendo, attraverso il meccanismo del calcolo delle oscillazioni del cambio tra le due diverse monete, a comporre il corrispettivo della collaborazione. Affermavano, altresi’, detti giudici, la inoperativita’ nella specie, relativamente alla misura delle sanzioni, della L. n. 388 dei 2000, art. 116 in quanto il relativo sistema sanzionatorio non trovava diretta applicazione nei confronti degli enti previdenziali privatizzati, quale l’INPGI, per la relativa ampia autonomia gestionale.

Avverso questa sentenza la societa’ ANSA ricorreva in cassazione sulla base di due motivi.

Resisteva con controricorso l’INPGI. Successivamente parte ricorrente ha depositato dichiarazione, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., comma 2, con la quale ha rinunciato al ricorso nei confronti della resistente che ha accettato la rinuncia.

Il processo deve essere pertanto dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ..

Nulla deve disporsi per le spese a norma del richiamato art. 391 cod. proc. civ., u.c..

PQM

LA CORTE dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

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