Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18895 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.28/07/2017),  n. 18895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2682-2016 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SUSA 1, presso lo

studio dell’avvocato IDA DI DOMENICA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO RINALDI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 744/2015 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata

il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 14.7.2015, il Tribunale di Brescia, all’esito del giudizio di opposizione intentato dall’INPS ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, dichiarava C.T. decaduto dall’azione L. n. 326 del 2003, ex art. 42, comma 3, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 203, n. 269, osservando che l’assicurato aveva depositato il ricorso per a.t.p. (per l’accertamento dei requisiti utili al riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità) in data 9 agosto 2012, oltre il previsto termine di sei mesi dalla data del provvedimento negativo del Comitato provinciale dell’INPS comunicatogli con raccomandata a. r. del 10.8.2009;

che, per la cassazione di tale provvedimento ricorre il Coso, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS; che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il C. ha depositato memoria;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che viene denunziata violazione e falsa applicazione della L. 24 novembre 2003, n. 326, di conversione con modificazioni del D.L. n. 269 del 2003 e del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall’art. 4 comma 1, (del D.L. n. 384 del 1992 conv.) della L. 14 novembre 1992, n. 438, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevandosi che erroneamente la pronunzia impugnata ha ritenuto applicabile al caso di specie la norma di cui alla L. n. 326 del 2003, art. 42, comma 3, benchè la domanda avesse ad oggetto il riconoscimento di una prestazione previdenziale e non una prestazione assistenziale;

che si sostiene che non era maturata alcuna decadenza, posto che all’esito del mancato accoglimento del ricorso amministrativo presentato al Comitato provinciale dell’INPS l’azione giudiziaria avverso il provvedimento in questione, comunicato all’interessato in data 25.8.2009, era seguita nel termine di tre anni, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1970, art. 47, comma 2, come modificato dalle norme successive, essendo stato il ricorso giudiziario tempestivamente depositato il 9.8.2012; che si aggiunge che la domanda era meritevole di accoglimento attesa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il ripristino della prestazione, oggetto della richiesta dell’assicurato;

3. che il ricorso è infondato;

3.1. che le prestazioni oggetto di ATP sono soggette a diversi termini di decadenza dall’azione giudiziaria a seconda che si tratti di prestazioni previdenziali ovvero di prestazioni assistenziali, nel primo caso essendo previsto che l’azione giudiziaria debba essere proposta, a pena di decadenza, entro tre anni dalla reiezione definitiva della domanda, nel secondo, invece, prevedendosi la proposizione della domanda giudiziale entro sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa;

3.2. che, nel caso considerato in cui si verte in ipotesi di domanda volta ad ottenere la conferma dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1, pure essendosi erroneamente fatto richiamo, anche nel dispositivo del provvedimento del Tribunale, alle norme sulla decadenza in materia assistenziale di cui alla L. n. 326 del 2003, anzichè a quelle sulla decadenza in materia previdenziale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 – come ammesso anche dal ricorrente – la decisione è, tuttavia, nella sostanza conforme a diritto;

3.3. che, invero, in tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (nel testo modificato dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, del convertito, con modificazioni, nella L. n. 438 del 1992, art. 4), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine – nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui alla L. n. 533 del 1973, art. 7 e di centottanta giorni, previsto dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, commi 5 e 6), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo – pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria – non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno);

che tale disposizione – per configurarsi quale norma di chiusura volta ad evitare una incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica – deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto (cfr. in tali termini, Cass. 29.3.2010 n. 7527, Cass. 23.8.2011 n. 17562; Cass., s. u. 29 maggio 2009 n. 12718);

che da detto principio generale è stata tratta la conseguenza che, in ragione della natura pubblica della decadenza, il termine decorre in ogni caso dalla data sopra indicata sicchè non rilevano nè la mancanza di un provvedimento esplicito sulla domanda dell’assicurato, nè la omissione delle indicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 47 (Cass. S.U. 29.5.2009 n. 12718);

3.4. che a tale ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (si rimanda fra le più recenti a Cass. 14.9.2016 n. 18097, Cass. 17.6.2016 n. 12615; Cass. 4.12.2015 n. 24730; Cass. 20.5.2015 n. 10376) deve darsi continuità, sicchè deve ritenersi correttamente sancita la operatività della eccepita decadenza, non potendo valorizzarsi, come sostenuto dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la data della comunicazione all’interessato degli avvertimenti di cui all’art. 47, comma 5, D.P.R. cit. contenuti nel provvedimento dell’INPS, comunicato il 25.8.2009, di reiezione del ricorso presentato – in data non precisata dall’interessato – contro il mancato accoglimento della domanda di conferma dell’assegno di invalidità;

3.5. che invero nella specie la domanda è stata presentata il 21.7.2008 ed il rigetto della stessa è stato comunicato il 3.10.2008, sicchè il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di avere nei successivi 90 gg. proposto ricorso al Comitato Provinciale e, trascorsi inutilmente ulteriori 90 gg. dalla data di presentazione del ricorso, entro i successivi tre anni proporre l’azione giudiziaria, non rilevando ai fini voluti nè un ricorso tardivo dell’interessato nè un provvedimento tardivo dell’istituto;

che i 300 gg. per l’esaurimento del procedimento amministrativo scadevano, per quanto detto, non oltre il 21.5.2009 e che rispetto a tale data andava computato il termine di legge per la proposizione dell’azione giudiziaria, che, in quanto proposta il 9.8.2012, correttamente è stata ritenuta tardiva, per il decorso del termine decadenziale alla data di sua proposizione;

4. che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso deve essere rigettato, potendo la motivazione della sentenza essere in parte corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., come più volte affermato da questa Corte (v. fra le altre Cass. 24-3-2009 n. 7042, Cass. 22-1-2009 n. 1626, Cass. 7-1-2009 n. 41, Cass. 12-11-2008 n. 27030, Cass. 19-11-2008 n. 27470), nel senso che il termine decadenziale applicabile è da individuare in quello di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 e ss. modificazioni;

5. che le spese del presente giudizio di legittimità cedono a carico del ricorrente – nei cui confronti non è possibile disporre l’esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., in mancanza di idonea dichiarazione resa a tal fine – e si liquidano come da dispositivo.

6. che, essendo stato ricorso notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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