Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18895 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15085-2015 proposto da:

BETELGEUSE SRL DITTA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 4,

presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTINETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato PELLEGRINO CAVUOTO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE BENEVENTO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9942/01/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 10/11/2014, depositata il 14/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 9942/01/14, depositata il 14 novembre 2014, non notificata, la CTR della Campania ha rigettato l’appello, proposto dalla Betelgeuse S.r.l. (di seguito società) nei confronti del Comune di Benevento per la riforma della sentenza di primo grado della CIT di Benevento, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso avvisi di liquidazione per TOSAP per l’anno (OMISSIS) e per TARSU per gli anni dal (OMISSIS).

La sentenza della CTR, pur ritenendo che la notifica degli avvisi di liquidazione da parte dell’ente locale, avvenuta a mezzo di posta privata, non fosse assistita da efficacia probatoria quanto alla data di spedizione, rilevò che gli atti in questione erano stati ricevuti dalla destinataria il 19 dicembre 2012, entro il termine quinquennale di decadenza stabilito dalla L. n. 296 del 2006 per la notifica degli accertamenti in materia di tassazione locale, confermando il giudizio della CTP d’infondatezza dell’eccezione, reiterata con specifico motivo di gravame, di carenza di motivazione degli atti impositivi.

Avverso detta pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il Comune intimato non ha svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente cumula due diversi ordini di censure, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 e vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Va premesso al riguardo, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 6 maggio 2015, n. 9100), che, in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione dell’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati.

Nel caso di specie, tuttavia, deve rilevarsi che, singolarmente considerati i diversi profili, la censura riguardante l’illogicità della motivazione è inammissibile perchè sostanzialmente riconducibile alla previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, inapplicabile al presente giudizio, introdotto in primo grado dalla società con ricorso del 18.2.2013, come si rileva dalla sentenza impugnata.

Parimenti la censura di violazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4 singolarmente esaminata, è essa stessa inammissibile.

Premesso che la stessa ricorrente riconosce conforme ai principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte l’interpretazione della norma fatta dalla decisione impugnata quanto alla ratio giustificativa dell’attribuzione in via esclusiva a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, degli invii di atti inerenti a procedure amministrative o giudiziarie, la doglianza è riferita alla dedotta erroneità della conclusione trattane in punto d’insussistenza dell’eccepita decadenza, con riferimento al momento della pacifica ricezione degli atti in data 19.12.2012, in ragione del fatto che la notifica a mezzo posta privata sarebbe comunque inesistente.

Ciò, peraltro, non rileva ai fini della correttezza della decisione impugnata, potendo il contribuente impugnare un atto del quale abbia avuto conoscenza indipendentemente dalla sua notifica (si pensi all’impugnazione di cartella di pagamento della quale si lamenti la notifica inesistente, di cui si abbia avuto notizia a mezzo di estratto di ruolo non notificato: cfr. Cass. sez. unite 2 ottobre 2015, a 19704).

Perchè la denuncia del vizio di violazione di legge potesse approdare ad un risultato concreto per la ricorrente occorreva quindi che la relativa denuncia potesse inficiare le conclusioni cui è pervenuta la CTR nell’escludere la decadenza dalla pretesa impositiva eccepita dalla contribuente: ciò che è da escludere per le ragioni che si passano di seguito ad esporre nell’ambito della disamina del secondo motivo.

Con esso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del regolamento applicativo TOSAP del Comune di Benevento approvato con delibera del Consiglio comunale n. 14/96.

Premesso che l’avviso di liquidazione emesso ai fini TOSAP per l’anno 2008 è uno solo degli atti impugnati (gli altri riguardando il tributo TARSU) è evidente che nella prospettazione della censura la ricorrente confonde il termine semestrale di cui all’art. 22, comma 1 del citato regolamento, dalla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti, previsto per la comunicazione al contribuente di eventuali errori materiali o di calcolo (la cui omissione non è sanzionata a pena di nullità, neppure peraltro denunciata, del successivo avviso) dal diverso termine di decadenza per l’accertamento di cui allo stesso art. 22, art. 4 che deve intendersi, come correttamente osservato dalla decisione impugnata, nel sopravvenire della norma primaria di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161 rispetto alla quale la norma secondaria non può, afferendo a termine decadenziale, derogare, di cinque anni (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati); termine che, indubitabilmente, alla data del 19.12.2012 non era ancora decorso. Infine è inammissibile per carenza di autosufficienza il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 censurando la statuizione della CTR che, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto gli atti impositivi sufficientemente motivati, non avendone la società riportato o trascritto il relativo contenuto, così da porre la Corte in condizione di poter svolgere il sindacato di legittimità richiesto sulla relativa valutazione al riguardo espressa dalla CTR (cfr. Cass. sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22003; Cass. sez. 5, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass. sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8312).

Le considerazioni che precedono, esposte nella relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c, sono condivise dal collegio, non apparendo le ulteriori osservazioni esposte dalla ricorrente nella memoria depositata in atti idonee a giustificarne il superamento.

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio, non avendo l’intimato Comune di Benevento svolto difese.

Ricorrono i presupposti di legge, come indicato in dispositivo, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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