Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18894 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.28/07/2017),  n. 18894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23931-2014 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 35,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MAZZONI, che lo rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P.G., P.A., P.T.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3904/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato il 28 maggio 1992 P.L. conveniva, davanti al Tribunale di Roma, A., P. G. e P.T. perchè essi rendessero il conto della gestione dei beni della defunta P.M. e restituissero i beni mobili relitti.

L’attore premetteva che P.M. aveva conferito ai convenuti procura generale e che questi avevano stipulato numerosi contratti.

Si costituivano i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda. Con altri due atti di citazione P.L. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 15041 del 1992 ed al decreto ingiuntivo n. 16572 del 1992, emessi dal Tribunale di Roma su ricorso di A. e P.P.G., con cui gli era stato ingiunto di pagare, in favore dei richiedenti, Lire 7.229.820, quale quota del debito ereditario costituito dalle imposte Irpef ed Ilor liquidate per l’anno 1991, e Lire 7.209.686, quale quota della rata del mutuo stipulato dai procuratori della defunta per evitare danni all’eredità.

Avverso il decreto ingiuntivo n. 16572 del 1992 proponeva opposizione anche l’altro ingiunto P.G..

Si costituivano gli opposti, domandando il rigetto delle opposizioni.

Tutte le cause erano riunite ed istruite con la produzione di documenti ed a mezzo di Ctu.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24463/01, rigettava la richiesta di rendiconto e di petizione ereditaria concernente i beni mobili relitti, nonchè le opposizioni contro i summenzionati decreti ingiuntivi.

L. e P.G. hanno proposto appello.

La Corte di Appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 291/04, accoglieva in parte l’appello, revocando i decreti ingiuntivi summenzionati.

A. e P.P.G. proponevano ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

P.L. resisteva e proponeva ricorso incidentale sulla base di due motivi.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24126/09, accoglieva il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo assorbiti gli altri.

P.L. riassumeva il giudizio.

La Corte di Appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 3904/13, rigettava l’appello proposto da P.L. contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 24463/01. P.L. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Nessuno degli intimati ha svolto difese.

2. Con il primo motivo P.L. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 383 e 384 c.p.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, poichè la corte territoriale aveva revocato, senza motivo, l’ordinanza ammissiva di nuova Ctu dalla stessa corte emessa sulla base della pronuncia della Corte di Cassazione, nonostante la perizia svolta in primo grado fosse affetta da notevoli errori.

3. Con il secondo motivo P.L. si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 723 e 1713 c.c., poichè la corte territoriale non aveva considerato che la prova della consistenza dell’asse ereditario, relativamente ai beni mobili, sarebbe dovuta scaturire dal rendiconto che le controparti non avevano fornito.

Peraltro, la Corte di Appello di Roma non aveva tenuto conto che i mandatari avevano riscosso dalla banca l’importo del mutuo per il quale avevano domandato il rimborso ed i canoni relativi ai vari immobili, circostanza quest’ultima che non era mai stata contestata dalle controparti.

4. Il primo motivo è evidentemente destituito di fondamento, quanto alla dedotta violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., sul presupposto che la decisione della Corte territoriale in sede di rinvio avrebbe violato i principi di diritto scaturenti dalla precedente pronuncia di questa Corte n. 24126/2009, omettendo quindi di dare seguito alle indagini a mezzo di CTU circa la consistenza mobiliare del patrimonio relitto.

Ed, infatti, come si ricava dalla lettura della precedente sentenza di legittimità emessa nel corso del giudizio, è stato accolto esclusivamente il primo motivo del ricorso incidentale dell’odierno ricorrente, con il quale si doleva del fatto che non si era attribuita rilevanza al testamento della de cuius in quanto prodotto in copia non autentica.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamentava invece la “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 723 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto la Corte territoriale aveva ulteriormente errato nell’applicazione dell’art. 723 c.c. Si assumeva che le parti, infatti, avevano già provveduto alla divisione di quanto risultava “noto” del compendio ereditario, essendo, quindi, la domanda rivolta ai soli beni mobili e alle modalità di amministrazione dei beni della zia defunta. Doveva essere reso rendiconto quantomeno per i beni ereditari per la successione e dalla data della sua apertura, relativamente ai quali vi era possesso esclusivo da parte degli odierni ricorrenti.

Inoltre si aggiungeva che in ogni caso l’esistenza di attività e di beni mobili risultava provata dagli atti e tali beni rientravano nella successione legittima. Si sosteneva poi che quanto al periodo in cui gli odierni ricorrenti avevano operato in forza di procura in vita della zia, essi erano tenuti al rendiconto sulla base dell’art. 1713 c.c., perchè non erano esonerati dalla procura generale da tale attività, mentre quanto al mutuo, risultava agli atti che esso era stato riscosso dagli odierni ricorrenti, così come risultava che avevano percepito i canoni relativi agli immobili. Vi era, quindi, un attivo “mobiliare” di cui gli odierni ricorrenti erano tenuti al rendiconto sulla base dell’art. 1713 c.c. per quanto riguarda il periodo prima della morte e in base dell’art. 723 c.c. per il periodo successivo alla morte.

Questa Corte però ha ritenuto di accogliere, quanto al ricorso incidentale solo il primo motivo, ritenendo che il secondo fosse invece assorbito, rimettendo quindi al giudice del rinvio la disamina dei motivi di appello, che, come si ricava anche dalla lettura del ricorso oggi in esame, investivano la necessità di istruire la controversia e la fondatezza dell’obbligo di rendiconto.

Ne consegue che non sussisteva alcun vincolo in ordine all’accertamento dell’obbligo di rendiconto quale scaturente dalla sentenza che aveva cassato la prima pronuncia dei giudici di appello, i quali quindi, come giudice del rinvio, erano chiamati a decidere ex novo in merito alla fondatezza della domanda di rendiconto ed all’accertamento quindi dell’esistenza di un attivo ereditario mobiliare, concernente quindi beni diversi da quelli per i quali si era disposto con il testamento.

Con specifico riferimento poi alla questione concernente la revoca della CTU, inizialmente ammessa dal giudice del rinvio e poi revocata con ordinanza del 14 dicembre 2012, oltre ad osservarsi che la stessa concerneva non già l’accertamento della consistenza del preteso patrimonio mobiliare della de cuius, quanto la valutazione in percentuale delle attribuzioni ricevute dai coeredi sugli immobili, al fine di individuare anche la quota di responsabilità per i debiti ereditari, vale richiamare il costante orientamento di questa Corte secondo cui l’ordinanza con la quale il giudice abbia disposto la consulenza tecnica è dallo stesso revocabile in tutte le ipotesi in cui egli ritenga che non sussistono le condizioni per l’espletamento del disposto incombente (cfr. Cass. n. 4150/2001).

Quanto infine alla decisione, sempre contenuta nella parte finale del motivo de quo, secondo cui il rinnovo della CTU era necessario al fine di porre rimedio alle nullità ed agli errori commessi dal primo ausiliario, il ricorrente non si confronta con quanto affermato dalla sentenza impugnata la quale sul punto ha espressamente affermato a pag. 6 che i motivi di nullità non erano stati rappresentati tempestivamente nel corso del giudizio di primo grado, mentre con riferimento alle inesattezze di carattere tecnico, con valutazione in fatto non sindacabile, ha affermato che si trattava di rilievi non suscettibili di concreto apprezzamento.

5. Quanto al secondo motivo di ricorso che incorre nel medesimo errore di ritenere che la precedente sentenza della Corte avesse efficacia vincolante in punto di accertamento della consistenza mobiliare dell’asse ereditario, deve evidenziarsi l’evidente carenza del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n . 6 in quanto non riporta il contenuto della procura generale del 2 maggio 1998, che, secondo quanto oggetto dell’apprezzamento della Corte di merito, conterrebbe una espressa dispensa dei mandatari dall’obbligo del rendiconto.

Si assume apoditticamente che la procura de qua non consentirebbe di ravvisare un’estensione dell’obbligo del rendiconto, affermandosi sempre con riferimento a non meglio indicati atti di causa, che emergerebbe la prova di riscossioni di somme effettuate dai mandatari quando era ancora in vita la de cuius.

La Corte di merito ha tuttavia puntualmente esaminato la domanda volta alla resa del conto per la gestione dei beni della de cuius per l’epoca anteriore al suo decesso, ravvisando nella procura de qua un espresso esonero dall’obbligo di rendiconto, in ragione della dichiarazione di ritenere per valido e rato l’operato dei mandatari.

Manca una puntuale critica alla ricostruzione della volontà della mandante così come operata dal giudice di merito, assumendosi, ed in assenza della riproduzione del contenuto del documento de quo, che non sia ravvisabile la volontà di esonero, risolvendosi in ogni caso la doglianza in un’inammissibile censura di merito.

Nè appare pertinente il richiamo a quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 26943/2008, posto che il precedente, lungi dall’avallare l’assunto di parte ricorrente secondo cui i mandatari sarebbero in ogni caso tenuti alla resa del conto, precisa che in caso di dispensa, non potendo il mandante avvalersi della fonte di prova scaturente dal rendiconto, laddove voglia far valere l’inadempimento del mandatario, è tenuto a fornirne la prova, prova che in alcun modo risulta essere stata offerta, insistendo il ricorrente sempre sulla necessità di ordinare il rendiconto onde raggiungere la prova della condotta negligente dei mandatari.

Quanto invece alla pretesa gestione dei beni ereditari compiuta dagli intimati in epoca successiva all’apertura della successione, vale osservare che la sentenza impugnata, con accertamento in fatto, ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova dell’esistenza di somme di denaro o altre consistenze mobiliari suscettibili di ripartirsi tra i coeredi, e che siano state quindi gestite da parte degli intimati.

In tal senso, la decisione ha correttamente affermato che mancava una situazione di comproprietà concernente beni diversi da quelli oggetto di specifiche assegnazioni ai singoli eredi, dovendosi pertanto escludere che fosse configurabile un obbligo di resa del conto ex art. 713 c.c.

Il motivo di ricorso, anche qui in maniera apodittica, sostiene che in realtà vi sarebbero delle consistenze mobiliari amministrate medio tempore dalle controparti e si assume la necessità di ordinare il rendiconto, eventualmente anche disponendo una CTU, che però avrebbe, in mancanza della prova dell’effettiva esistenza di beni mobili, un carattere meramente esplorativo.

Anche tale motivo deve quindi essere rigettato.

6. Nulla per le spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

7. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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