Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18894 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14805-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ AGRICOLA CROSETTA SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI

30, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO ILACQUA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANNALISA CORTESE giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2008/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 28/11/2013, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2008/16/14, depositata il 3 dicembre 2014, non notificata, la C IR del Veneto ha accolto l’appello proposto dalla società Agricola Crosetta S.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Vicenza Ufficio controlli – per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Vicenza, che aveva rigettato il ricorso della contribuente, volto a conseguire l’annullamento dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro richiesta dall’Amministrazione, in conseguenza della revoca dell’agevolazione fiscale di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 7, comma 2, non avendo la contribuente dimostrato nel termine prescritto la sussistenza dei requisiti per la sua qualificazione come imprenditore agricolo professionale.

Avverso la suddetta pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L’intimata società resiste con controricorso.

La ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia, con l’unico motivo di ricorso, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la sentenza impugnata erroneamente individuato nella fattispecie, quale dies a quo per il computo del termine di decadenza ai fini della notifica dell’avviso di liquidazione, la data di registrazione dell’atto di acquisto ((OMISSIS)) anzichè il compimento del biennio entro il quale la contribuente avrebbe dovuto comprovare la sussistenza dei requisiti per fruire dell’agevolazione, pacificamente non sussistenti alla data del rogito.

Il motivo è manifestamente fondato, essendo in linea con la giurisprudenza di questa Corte, quantunque espressa in controversie anteriori alla configurazione, ad opera del D.Lgs. n. 99 del 2004 dei requisiti occorrenti ai fini della qualifica di imprenditore agricolo professionale (già a titolo principale secondo la legge previgente).

Nell’atto di acquisto del terreno, registrato in data 5 aprile 2007, si era, infatti, comunque richiesta dalla società l’agevolazione di cui all’art. 7, comma 2 del citato decreto, in forza di quanto consentito dall’art. 1, comma 5 ter decreto medesimo, che permette anche alle persone fisiche e società non in possesso dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale di avvalersi delle disposizioni ad esso relative, a seguito della presentazione di specifica istanza alla Regione competente, che rilascia apposita certificazione, sempre che vi sia stata l’iscrizione all’apposita gestione dell’INPS.

Il sopravvenire del possesso dei requisiti per il riconoscimento deve avvenire nel termine di ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza, salvo diverso termine stabilito dalle regioni.

Nella fattispecie in esame è incontroverso in fatto che la società Agricola Crosetta S.r.l. aveva richiesto il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale già oltre il summenzionato termine e che, in ogni caso, detto riconoscimento era stato negato dalla Regione Veneto.

Torna, dunque, applicabile, nella fattispecie, mutatis mutandis, il principio già affermato da questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 27 marzo 2003, n. 4626; Cass. sez. 5, 12 luglio 2006, n. 15864), riguardo alla prova dell’avvenuta acquisizione dei requisiti per la qualifica di imprenditore agricolo principale, laddove esso non li possieda al momento dell’acquisto a titolo oneroso di terreno agricolo, che doveva allora avvenire nel termine di tre anni.

Nella fattispecie, infatti, non può neppure ipotizzarsi la verifica da parte dell’Amministrazione della sussistenza delle condizioni per il godimento dell’agevolazione in tema d’imposta di registro, se non dal momento in cui (cioè allo scadere del termine dei ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza) la contribuente avrebbe dovuto denunciare, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19 l’avvenuto riconoscimento ovvero, quale evento idoneo a dar luogo ad ulteriore liquidazione dell’imposta, l’inadempimento dell’onere (presentazione dell’istanza e prova, con la documentazione prescritta, della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della qualifica d’imprenditore agricolo) previsto per il godimento dell’agevolazione riguardo all’imposta di registro.

Non si tratta, quindi, nella fattispecie, come impropriamente sembra aver ritenuto il giudice tributario di appello, di ipotizzare una non consentita sospensione del termine decadenziale, ma semplicemente di riferire, in relazione al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b), prima parte, assumendo nella fattispecie l’imposta di registro, determinata con l’avviso di liquidazione, natura complementare, il dies a quo, per il calcolo del termine, che è pur sempre triennale, al momento in cui la contribuente avrebbe dovuto denunciare il detto inadempimento.

Le considerazioni che precedono, esposte nella relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., sono condivise dal collegio, non apparendo le ulteriori osservazioni esposte dalla società controricorrente nella memoria depositata in atti idonee a giustificarne il superamento.

Il ricorso dell’Amministrazione ricorrente va pertanto accolto per manifesta fondatezza e, non necessitando ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito di rigetto dell’originario ricorso della contribuente avverso l’avviso di liquidazione impugnato.

La disciplina delle spese di lite resta regolata come da dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso della contribuente.

Dichiara compensate tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna la società controricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5600,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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