Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18894 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. I, 11/09/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 11/09/2020), n.18894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8040/2015 proposto da:

Comune di Sabaudia, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato De Tilla

Roberto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Sorgeva soc. coop. agricola, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via S. Tommaso d’Aquino

n. 80, presso lo studio dell’avvocato Grassi Severino, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

Ministero dell’Ambiente;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5292/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/07/2020 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2017/2006 il Tribunale di Roma, pronunciando sulla domanda proposta da Intergea s.r.l., di seguito per incorporazione Agricola Sorgeva soc. coop. p.a. (di seguito per brevità Sorgeva), nei confronti del Comune di Sabaudia avente ad oggetto il mancato pagamento, in alcuni casi totale e in altri parziale, degli importi spettanti peri lavori eseguiti in base alle convenzioni (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) stipulate con il suddetto Comune, nonchè per il maggior danno subito per l’ingiustificato protrarsi dei vincoli contrattuali, pronunciando sulle domande proposte, anche in via subordinata per manleva, dal Comune di Sabaudia nei confronti dei soggetti chiamati in causa Ministero dell’Ambiente e Regione Lazio, condannava il Comune di Sabaudia al pagamento in favore dell’attrice della somma di Euro 913.799,30, oltre interessi legali, e condannava il Ministero dell’Ambiente a corrispondere al Comune di Sabaudia la somma di Euro 237.045,16, oltre interessi legali.

2. Con sentenza n. 5292/2014 pubblicata il 2-9-2014 e notificata il 4-2-2015 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello principale proposto dal Comune di Sabaudia e l’appello incidentale proposto dalla Sorgeva avverso la citata sentenza del Tribunale di Roma. La Corte territoriale ha affermato che: A) quanto all’appello principale, articolato in un solo motivo, il Comune di Sabaudia era l’unico soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali nei confronti dell’appaltatrice, poichè detto Comune aveva stipulato i tre contratti relativi all’esecuzione dei progetti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); di conseguenza il pagamento dei compensi per i lavori eseguiti dall’appaltatrice era dovuto dal Comune committente, non essendo applicabile ai rapporti in contestazione alcuna norma derogatoria, quale quella di cui al D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, art. 13, conv. in L. n. 131 del 1983, di esclusione della responsabilità del committente in ipotesi di tardivo pagamento conseguente alla tardiva ricezione delle somme di danaro poste a disposizione dall’ente finanziatore; B) quanto all’appello incidentale di Sorgeva, diretto ad ottenere il risarcimento del danno subito dall’appaltatrice per la protrazione del vincolo contrattuale, per gli oneri fideiussori e le spese generali sostenuti, i lavori erano stati di fatto sospesi dalla Intergea ai sensi dell’art. 1460 c.c., la sospensione si era protratta sine die, persistendo alla data della sentenza d’appello, ma, in applicazione del principio di buona fede ex art. 1375 c.c., era onere dell’appaltatrice richiedere la risoluzione del contratto, dopo il decorso di un certo lasso di tempo, individuato in sei mesi prendendo come parametro di riferimento quanto previsto dal D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 30, comma 2, pur sicuramente non applicabile nella specie; l’appaltatrice, una volta decorso tale termine, avrebbe dovuto chiedere la risoluzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 2, ma non era possibile determinare, sulla base delle allegazioni in fatto della Sorgeva, il termine suddetto, nè, di conseguenza, la sua scadenza, idonea a consentire l’esercizio della facoltà risolutoria nei termini precisati, in quanto la Sorgeva non aveva indicato in quale data aveva sospeso i lavori.

3. Avverso questa sentenza il Comune di Sabaudia propone ricorso principale, affidato ad un solo motivo, resistito con controricorso dalla Sorgeva, che propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi. E’ rimasto intimato il Ministero dell’Ambiente.

4. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. La controricorrente Sorgeva ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente principale lamenta “Omessa pronuncia sulla domanda proposta dal Comune di Sabaudia nei confronti del Ministero dell’Ambiente costituente fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Deduce il Comune ricorrente che la Corte di merito ha omesso di esaminare la domanda dallo stesso proposta in via gradata nei confronti del Ministero dell’Ambiente, chiamato in causa in primo grado dall’ente territoriale in via principale perchè unico responsabile in proprio del pagamento dei compensi alla ditta appaltatrice e, in subordine, affinchè tenesse indenne l’ente locale dagli esborsi eventualmente riconosciuti all’appaltatrice. Rileva che la Corte d’appello ha del tutto omesso di esaminare la domanda proposta in via gradata, limitandosi ad affermare la responsabilità dell’ente locale derivante dai contratti intercorsi. Denuncia vizio di omesso esame e pronuncia su un fatto decisivo oggetto del giudizio, afferma che la rilevanza del fatto omesso “è connessa alla mancata pronuncia sulla rivalsa del ricorrente Comune di Sabaudia nei confronti del Ministero dell’Ambiente chiamato in causa sul punto, atteso che le somme dovute afferiscono integralmente alla esecuzione dei lavori in forza dei contratti ministeriali tuttora aperti nella contabilità statale” (pag. n. 9 e 10 ricorso). Deduce che la situazione dedotta era desumibile dalla C.T.U. espletata e dalle relazioni delle parti depositate, da cui risultava che le opere erano state finanziate dal Ministero dell’Ambiente.

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale la Sorgeva lamenta “Violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui vieta al Giudice di pronunciarsi d’ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”. Ad avviso della ricorrente incidentale, la Corte territoriale ha negato il risarcimento del danno per la protrazione dei vincoli contrattuali richiamando l’art. 1375 c.c. e art. 1227 c.c., comma 2, il cui rilievo d’ufficio non è ammissibile, trattandosi di eccezioni in senso stretto, vertenti su circostanze impeditive della pretesa risarcitoria.

3. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale lamenta “Violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Violazione del combinato disposto degli artt. 115 e 167 c.p.c. e del principio di non contestazione come da dette norme derivante”. Deduce che il Comune aveva espressamente riconosciuto, nei precedenti giudizi di merito ed anche nel ricorso per cassazione, che allo stesso potevano attribuirsi le sole responsabilità per il ritardo nella trasmissione dei SAL del progetto “(OMISSIS)” e per la mancata interruzione formale del rapporto contrattuale. Il Comune, pertanto, aveva ammesso che la mancata interruzione formale del vincolo contrattuale fosse un fatto addebitabile a suo comportamento omissivo, sicchè detto fatto era da ritenersi dimostrato, in base al principio di non contestazione, codificato con la L. n. 69 del 2009, con cui era stato modificato l’art. 115 c.p.c., seppure successivamente all’instaurazione del giudizio di primo grado, ma in ogni caso desumibile dall’art. 167 c.p.c..

4. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale lamenta “Omesso esame di un fatto circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Rileva che la Corte territoriale ha omesso di considerare il fatto, da qualificarsi decisivo, che il Comune aveva riconosciuto la propria responsabilità circa la mancata interruzione formale del vincolo contrattuale.

5. Con il quarto motivo la Sorgeva lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella parte in cui la Corte d’appello, dopo aver officiosamente invocato l’obbligo dell’appaltatore di richiedere la risoluzione del contratto una volta decorso un congruo termine di sospensione dei lavori, termine decorso il quale il ristoro dei danni non spetta, afferma che per il riconoscimento del danno maturato nel periodo precedente sarebbe necessario individuare con esattezza la data di inizio del periodo di sospensione”. Rileva che la Corte territoriale, sulla base del richiamo al D.P.R. 13 luglio 1962, n. 1063, art. 30, comma 2, ha individuato nei sei mesi, previsti da detta norma, il termine congruo di sospensione dei lavori, decorso il quale sorge l’onere per l’appaltatore di richiedere la risoluzione del vincolo contrattuale. Assume che, secondo la statuizione della Corte d’appello, nel corso di detti sei mesi i danni da protrazione del vincolo contrattuale spettano all’appaltatore, ma nel caso di specie neppure questa limitata parte del danno è stata riconosciuta, sul presupposto che non fosse possibile determinare dagli atti di causa la data di inizio di detto periodo “congruo” di sospensione dei lavori. Deduce che la Corte territoriale non ha preso in considerazione il fatto, pacifico tra le parti, che i lavori erano rimasti sospesi dal 30 settembre 1996 fino all’attualità e, conseguentemente, il periodo congruo di sospensione era sicuramente decorso, non rivestendo, perciò, alcun rilievo l’esatta individuazione della data di sospensione dei lavori.

6. Il motivo di ricorso principale è inammissibile.

6.1. Il Comune si duole dell’omesso esame e dell’omessa pronuncia sulla domanda, dallo stesso proposta in via subordinata, di “rivalsa” nei confronti del Ministero dell’Ambiente, denunciando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5″.

Sotto un primo profilo, la censura è inammissibile perchè si risolve in una critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito (cfr. Cass. 11603/2018). In particolare l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 e applicabile ratione temporis nella specie, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto, principale o secondario, controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (Cass. n. 26305/2018 e Cass. n. 22397/2019).

Nel paradigma del suddetto vizio, che è stato denunciato nella specie, non è inquadrabile la censura di omesso esame della domanda di rivalsa, così illustrata dal Comune in base all’assunto secondo cui “la rilevanza del fatto omesso è connessa alla mancata pronuncia sulla rivalsa” (pag. n. 9 ricorso) e il fatto decisivo, il cui esame si denuncia omesso, consiste nell’omessa pronuncia (pag. 8 ricorso).

6.2. Anche a voler ritenere, in contrasto con l’esplicito richiamo di cui alla rubrica del motivo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e in contrasto con i plurimi riferimenti ai “fatti decisivi”, che la censura riguardi, invece, il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su di un motivo d’appello, la doglianza risulterebbe in ogni caso inammissibile. Infatti nel ricorso il Comune, in violazione del criterio dell’autosufficienza, non ha riportato compiutamente il motivo di appello nella sua integralità, sì da consentire a questa Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Cass. n. 17049/2015).

Nella sentenza impugnata, in cui sono riportate le conclusioni rassegnate dal Comune del seguente tenore “accogliere l’appello e riformare la sentenza impugnata” (pag. n. 3), è illustrato l’unico articolato motivo dell’appellante principale Comune di Sabaudia (pag. n. 7 e 8) e si dà conto del contenuto della censura, afferente esclusivamente alla questione dell’assenza di responsabilità dell’Ente territoriale.

6.3. Sotto un ulteriore profilo, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, mancando l’indicazione delle norme di diritto su cui si fonda la pretesa di “rivalsa” nei confronti del Ministero, che il Comune giustifica limitandosi ad affermare che “le somme dovute afferiscono integralmente alla esecuzione dei lavori in forza dei contratti ministeriali tuttora aperti nella contabilità statale”, senza alcun richiamo alla disciplina regolatrice della fattispecie di cui trattasi.

7. Il ricorso incidentale tardivo deve dichiararsi inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.

7.1. Occorre premettere che Sorgeva ha notificato il controricorso con ricorso incidentale in data 4-5-2015, ossia ha proposto il ricorso incidentale oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorrente, nella specie, dal 4-2-2015, data della notificazione della sentenza impugnata, sicchè si tratta di ricorso incidentale tardivo.

Secondo l’orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, in tema di giudizio di cassazione il ricorso incidentale tardivo è inefficace qualora il ricorso principale per cassazione sia inammissibile per qualsiasi motivo, senza che, in senso contrario, rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371 c.p.c., comma 2, ossia entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (tra le tante Cass. n. 8105/2006; n. 6077/2015; n. 24291/2016).

8. In conclusione, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale tardivo va dichiarato inefficace.

9. La parte ricorrente in via principale, risultata soccombente, va condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

Ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte ricorrente in via principale.

Il raddoppio del versamento del contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti della ricorrente in via incidentale, il cui ricorso è divenuto inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, in quanto, con la perdita di efficacia, il ricorso incidentale tardivo diviene tanquam non esset e non viene preso in esame dalla Corte, non potendosi così pervenire ad una pronuncia di “rigetto” o ad una declaratoria di “inammissibilità” o “improcedibilità” dell’impugnazione, che costituiscono le sole ipotesi in presenza delle quali il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, prevede che chi ha proposto l’impugnazione debba versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 18348/2017).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, dichiara inefficace il ricorso incidentale e condanna la parte ricorrente in via principale alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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