Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18893 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/07/2017, (ud. 21/06/2017, dep.28/07/2017),  n. 18893

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28321-2013 proposto da:

M.M., (OMISSIS), M.C. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO D’ALESSIO, che li rappresenta e difende giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.REGOLO 12D,

presso lo studio dell’avvocato ITALO CASTALDI, che lo rappresenta e

difende in virtù di procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.C., anche quale esercente la responsabilità

genitoriale sulla figlia M.C., AZIENDA AGRICOLA CORSANO

SRL, M.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5025/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie delle parti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

C., M. e M.T. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma P.L., nonchè C.C., in proprio e quale esercente a responsabilità genitoriale sulla figlia M.C., affinchè fosse dichiarata l’inefficacia di diritto ex art. 687 c.c. del testamento olografo del defunto M.F., in conseguenza della nascita, in epoca successiva alla stesura del testamento, della figlia C..

Avverso la decisione del Tribunale di rigetto della domanda attorea, proponevano appello le originarie parti attrici, e la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 5025 del 26 settembre 2013 rigettava il gravame.

A tal fine osservava che l’impugnazione non poteva avere accoglimento in quanto l’istituto della revocazione non poteva estendersi anche all’ipotesi, nel caso di specie prospettata, in cui alla data di confezione del testamento esistevano già altri figli, e la revocazione sia invocata per la sopravvenienza di ulteriori discendenti.

La tesi degli attori risulta però contrastare con la lettera della legge e con il carattere tassativo della previsione normativa che appare insuscettibile di estensione a casi diversi da quelli espressamente contemplati.

Inoltre il comma 3 dell’articolo in esame, esclude che possa operare la revocazione laddove il testatore abbia provveduto nel caso che esistessero ovvero sopravvenissero figli e discendenti di essi, tenuto conto che nel caso in esame il testamento aveva disposto per l’ipotesi di sopravvenienza di altri figli, a nulla rilevando che vi fosse stata l’indicazione nominativa solo dei figli già nati alla data di redazione dell’atto. Il termine “provveduto” usato dal legislatore non andava inteso nel senso che il testatore debba prevedere delle specifiche attribuzioni in favore dei figli sopravvenuti, ma piuttosto nel senso che il de cuius debba avere previsto tale eventualità, eliminando la presunzione legislativa che è alla base della disposizione de qua.

Non è quindi necessario che il testatore salvaguardi le ragioni dei figli sopravvenuti, ma è sufficiente che contempli tale eventualità.

Il testamento impugnato rende evidente la volontà del testatore di assicurare la perequazione della posizione del P. a quella degli altri figli, con espressioni tali da escludere che possa presumersi una volontà di mutare le proprie volontà laddove avesse saputo della sopravvenienza della figlia C.. Peraltro la limitazione dei diritti spettanti al P. nei limiti della quota disponibile esclude altresì che abbia inteso pregiudicare la posizione degli altri figli, i cui diritti ex lege sono assicurati senza necessità di ricorrere all’azione di riduzione.

Quanto al diverso motivo di appello concernente la determinazione della quota spettante al P., tenuto conto del riferimento alla disponibile, la Corte di merito ha inteso la previsione nel senso che al medesimo andava assegnata una quota di valore corrispondente a quella degli altri figli, ma che non poteva però eccedere la quota disponibile.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso M.C. e M. sulla base di due motivi.

P.L. ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione dell’art. 687 c.c., nella parte in cui la decisione gravata ha escluso che la sopravvenienza della figlia C. (nata il (OMISSIS)), in epoca successiva alla stesura del testamento del 26/4/1990, a sua volta predisposto allorquando erano già nati tre figli, possa configurarsi come causa idonea a determinare la revocazione del testamento ai sensi della norma citata.

Inoltre la sentenza di appello sarebbe del pari censurabile nella parte in cui ha ritenuto che la formulazione della scheda testamentaria avallasse la conclusione per cui il testatore aveva disposto ai sensi dell’art. 687 c.c., comma 3, in ragione della previsione della sopravvenienza di altri figli, mancando invece di rilevare che, a fronte dell’indicazione nominativa dei figli già in vita, non poteva ritenersi che l’assetto successorio previsto dal M. fosse idoneo a ricomprendere anche l’ipotesi della successiva nascita della figlia C..

Il motivo è infondato e deve essere rigettato.

Ed, invero quanto alla ipotesi di testamento redatto allorquando il de cuius aveva già figli e dei quali era già nota l’esistenza, in relazione al caso in cui sopravvenga un altro figlio, vale richiamare in primo luogo come la costante opinione della giurisprudenza di merito (non essendosi ancora presentata tale vicenda al giudizio di questa Corte) si sia manifestata nel senso dell’impossibilità di dare applicazione alla previsione di cui all’art. 687 c.c.

A favore della conclusione fatta propria dai giudici di merito gioca in primo luogo l’interpretazione letterale della norma che c.mente contempla l’ipotesi in cui il figlio sopravvenga rispetto alla data di predisposizione del testamento, ove la situazione familiare sia connotata dalla assenza ovvero dalla ignoranza assoluta di avere figli.

Ne deriva che, attesa la natura eccezionale della norma de qua, ne è preclusa l’applicazione in via analogica alla fattispecie qui considerata, mancando anche i presupposti per un’interpretazione estensiva, non ravvisandosi in ogni caso una discordanza tra la lettera della legge e l’intento del legislatore, che non può ritenersi essere volto a ricomprendere nell’ambito di applicazione della revocazione anche la situazione in esame. Nè a diverse conclusioni può condurre un’indagine che abbia riguardo a quella che è la ratio della revocazione, apparendo a tal fine indifferente aderire alla tesi cd. volontaristica ovvero a quella che invece fa leva sull’esigenza oggettiva di tutela della situazione dei figli.

In proposito, la dottrina ha espresso diversi punti di vista, in quanto, secondo alcuni, il legislatore, tramite la norma dell’art. 687 c.c., avrebbe voluto predisporre una forma di tutela della volontà del testatore che abbia ignorato l’esistenza di figli, o non abbia previsto la loro possibile sopravvenienza, mentre, secondo altri, il legislatore, tramite la norma dell’art. 687 c.c., avrebbe voluto predisporre una speciale forma di tutela degli interessi familiari, e, più precisamente, degli interessi dei più stretti familiari del de cuius, e cioè dei figli, lì dove ignorati o sopravvenuti.

La prima tesi cd. volontaristica, si è poi sviluppata in due varianti, in quanto accanto a chi ha sostenuto che il legislatore avrebbe inteso tutelare la volontà di chi, ignaro dell’esistenza, o non avendo previsto la sopravvenienza di figli, si sia determinato a testare in favore di soggetti che non sono nè figli nè discendenti, vi è invece chi ha affermato che il legislatore (più genericamente) avrebbe inteso tutelare la volontà di chi, ignaro dell’esistenza, o non avendo previsto la sopravvenienza di figli, si sia determinato a testare in modo diverso da quanto avrebbe altrimenti fatto.

La valutazione della volontà del donante dovrebbe ritenersi che costituisca effettivamente il fondamento della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli di cui all’art. 803 c.c. in tema di donazioni, come peraltro di recente affermato da Cass. n. 5345/2017, che ha appunto ribadito che la revocazione della donazione per sopravvenienza di figli o discendenti, rispondendo all’esigenza di consentire al donante di riconsiderare l’opportunità dell’attribuzione liberale a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio, ovvero della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che derivano da tale evento, è preclusa ove il donante avesse consapevolezza, alla data dell’atto di liberalità, dell’esistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo. Nè tale previsione contrasta con gli artt. 3,30 e 31 Cost., non determinando alcuna ingiustificata disparità di trattamento o lesione del diritto dei figli sopravvenuti, i quali sono tutelati solo in via mediata ed indiretta, in quanto l’interesse tutelato dalla norma è quello di consentire al genitore di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli, sicchè è proprio l’assenza in assoluto di discendenti al momento della donazione che legittima la revocazione, al fine di assicurare rilevanza giuridica ad un intimo e profondo sentire dell’essere umano, che può non essere stato valutato adeguatamente dal donante che non abbia ancora avuto figli, diversamente da quello che, avendo già provato il sentimento di amore filiale, si è comunque determinato a beneficiare il donatario, benchè conscio degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale.

In tal caso si è appunto rilevato che l’esigenza di approntare tutela al donante si pone, in quanto con l’instaurazione di un nuovo rapporto di filiazione sorgono in capo al genitore donante nuovi doveri di mantenimento, istruzione ed educazione per il cui adempimento egli deve poter disporre di mezzi adeguati. Proprio a tal fine il legislatore consente al donante di valutare se per la sopravvenienza di figli e per l’adempimento dei menzionati doveri sia necessario recuperare le precedenti attribuzioni patrimoniali. In sostanza l’interesse tutelato dal legislatore attraverso l’istituto della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli è quello di consentire al genitore donante di soddisfare le esigenze fondamentali dei figli.

La norma si spiega per la complessità della psiche umana, presumendo il legislatore che il donante non può avere valutato adeguatamente l’interesse alla cura filiale, allorquando non abbia ancora figli, e quando quindi non ha ancora provato il sentimento di amor filiale con la dedizione che esso determina ed il superamento che esso provoca di ogni altro affetto.

E’ quindi evidente che, nell’ottica privilegiata dal legislatore, finalizzata ad assicurare rilevanza giuridica a quella che viene ritenuta essere una innata connotazione della psiche umana, la preesistenza di un figlio ovvero di un discendente legittimo alla data della donazione, escluda il fondamento applicativo della previsione, dovendosi infatti ritenere che l’atto di liberalità sia stato compiuto da chi già aveva avuto modo di provare l’affetto filiale, e che quindi si è determinato a beneficiare il donatario pur nella consapevolezza degli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale.

Se quindi la giustificazione della norma in chiave volontaristica, e precisamente come strumento di tutela della volontà presunta del testore, appare incompatibile con l’istituto de quo nel caso di sopravvenienza di figli, laddove il de cuius avesse già dei figli noti alla data di redazione dell’atto di ultima volontà, ad analoga conclusione deve pervenirsi anche ove invece si aderisca, concordemente alla più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 1935/1996), alla tesi secondo cui la norma avrebbe un fondamento oggettivo individuabile nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni.

Ritiene il Collegio che debba darsi seguito a tale valutazione della norma in chiave oggettiva, e nell’ottica prevalente della tutela dei figli, senza che tale soluzione si ponga in contrasto con il diverso approccio volontaristico che è invece alla base dell’esegesi della previsione di cui all’art. 803 c.c., deponendo in tal senso anche le differenze evidentemente esistenti tra le due norme.

In primo luogo, la revocazione della donazione è rimessa ad un’iniziativa del donante ovvero dei suoi eredi, ed è assoggettata ad un breve termine di decadenza, palesandosi in tal modo come la perdita di efficacia della donazione sia ricollegata ad una specifica iniziativa individuale ed al fatto che il ripensamento del donante debba intervenire in un lasso di tempo contenuto, laddove a contrario la fattispecie in esame opera di diritto, ed anche laddove il de cuius abbia potuto fruire di un termine, anche ampio, per procedere alla revoca del precedente testamento ed ad una eventuale nuova manifestazione di volontà (si pensi al caso in cui la sopravvenienza del figlio, successiva alla redazione del testamento, preceda di vari anni la morte del testatore).

Ancora, in caso di revocazione della donazione, i beni rientrano nella disponibilità assoluta del donante, che, fatti salvi i limiti derivanti dall’operare delle regole in tema di successione necessaria, può nuovamente provvedere secondo il proprio insindacabile giudizio, senza che quindi gli stessi beni oggetto della donazione revocata siano essenzialmente vincolati in favore dei figli sopravvenuti.

Viceversa, in caso di revocazione del testamento, non essendo più in vita il testatore, e non avendo in precedenza disposto altrimenti, è destinata ad operare la successione legittima, con immediato e diretto vantaggio in favore del figlio o del discendente sopravvenuto.

Ma anche la diversa connotazione giustificativa del fondamento della norma de qua in chiave oggettiva non appare idonea a far conseguire un esito favorevole alla tesi dei ricorrenti.

Infatti, come sopra detto, appare imprescindibile il dato letterale che non consente di ampliare l’ambito di applicazione della norma al caso in oggetto.

Inoltre, l’ancorare in chiave oggettiva la revocazione ad una modificazione della situazione familiare, sia pure nella prospettiva di assicurare una tutela della posizione dei figli, impone di affermare che la modificazione debba essere tale da creare un quadro oggettivo radicalmente mutato rispetto a quello presentatosi al testatore alla data di redazione del testamento, e che appaia quindi connotato dalla sopravvenienza di figli, di cui si ignorava l’esistenza.

Ciò che vuol dirsi è che non ogni mutamento della composizione del quadro familiare, quale la nascita di figli ulteriori può portare alla revocazione, ma solo quello che denoti, con la necessità anche di un richiamo alla ipotetica volontà del de cuius, legata alle suesposte considerazioni in merito alla preponderanza dell’affetto nei confronti dei figli, non ancora provato alla data cui risale il testamento, una situazione affatto diversa, e che possa appunto giustificare la revocazione.

Inoltre, ed a favore sempre della lettura rigorosa della previsione di cui all’art. 687 c.c., non possono trascurarsi alcuni inconvenienti che la più attenta dottrina ha avuto modo di segnalare in relazione all’ipotesi in cui invece si optasse per la revocazione anche in caso di sopravvenienza di figli ulteriori. In tal senso si pensi al caso in cui il testatore abbia deciso di non istituire il figlio a lui noto, preferendo altri soggetti ovvero che al contrario, abbia deciso di istituirlo, in tutto il suo patrimonio o anche solo in parte dello stesso.

Nel primo caso, il figlio noto, in assenza di figli sopravvenuti, potrebbe tutelare le sue ragioni solo avvalendosi dell’azione di riduzione, mentre, qualora vengano scoperti altri figli, o ne sopravvengano, e si ammettesse l’estensione dell’art. 687 c.c., verrebbe alla successione legittima, contro, però, la volontà (reale) del testatore. Nel secondo caso, sempre ammessa l’estensione analogica dell’art. 687 c.c., anzichè essere soggetto all’azione di riduzione, nuovamente il figlio noto, scoperti o sopravvenuti altri figli, verrebbe alla successione legittima, ancora una volta contro la volontà (reale) del testatore.

Si è acutamente sottolineato che, anche a voler ravvisare la ratio della norma in esame nella tutela di interessi familiari, il “bilanciamento” fra questi ultimi interessi e la volontà (reale) del testatore è stato compiuto nel momento in cui sono state scritte le norme sulla successione necessaria, le quali impongono di dover reagire nel caso di lesione avverso l’atto che esprima la volontà (reale) del testatore, senza quindi poter beneficiare (al di fuori dell’ipotesi di cui all’art. 549 c.c.) di una caducazione automatica delle previsioni lesive dei diritti dei legittimari.

La “prevaricazione” della volontà (reale) del testatore, in vista della tutela di interessi familiari può considerarsi giustificata, solo se funzionale alla tutela dei figli ignoti al tempo del testamento o sopravvenuti, come peraltro confortato dalla previsione di cui al terzo comma della norma in esame, ma non anche laddove il testatore si sia determinato a dettare le proprie volontà in presenza di figli a lui noti, essendo quindi esclusa la parificazione della fattispecie qui esaminata a quella invece puntualmente descritta dal legislatore.

Tali argomentazioni che consentono di affermare in radice l’inapplicabilità della previsione di cui all’art. 687 c.c. al caso in esame, hanno portata assorbente anche rispetto alle ulteriori critiche, mosse nel motivo in esame, e finalizzate a contestare l’affermazione del giudice di appello secondo cui in ogni caso sarebbe ravvisabile una volontà del testatore ai sensi del terzo comma dell’art. 687 c.c.

Tale norma nel disporre che la revocazione è esclusa qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti, è stata intesa nel senso che l’espressione “provvedere” abbia in realtà un significato vicino a quello di “prevedere”, sicchè non si ritiene necessario che il testatore abbia fatto attribuzioni patrimoniali al figlio o al discendente (cfr. Cass. n. 187/1970; Cass. n. 1770/1962), e non esige quindi che vi siano delle specifiche attribuzioni in favore dei figli sopravvenuti, ma che emerga la volontà del testatore di tenere conto ache dell’ipotesi de qua.

Orbene, i giudici di merito, a fronte di una scheda testamentaria che nella parte iniziale manifestava l’intento del testatore che il P. venisse considerato espressamente come figlio così come i (veri) figli Cristiano, Marco e Tatiana, ha ritenuto con valutazione tipicamente di fatto, in quanto risolventesi nella interpretazione delle volontà testamentarie, che la successiva previsione in punto di assegnazione al P., nei limiti della quota disponibile, di una quota successoria “totale e globale” pari a quella degli altri figli C., M. e T., in modo che non vi fossero differenze tra loro, hanno ritenuto che sia stata prevista anche l’ipotesi della sopravvenienza di figli.

Ed, invero, l’affermazione secondo cui, nonostante l’indicazione nominativa dei figli già esistenti alla data del testamento, la volontà di assicurare al controricorrente una quota esattamente identica a quella degli altri figli, facendo sì, mediante il richiamo al limite della disponibile, che ciò non potesse in alcun modo pregiudicare i loro diritti di legittimari, costituisse una previsione tale da garantire l’attuazione delle volontà testamentarie anche in presenza della nascita di altri figli (nel senso che in ogni caso occorreva attribuire al P. una quota corrispondente a quella dei figli, quale che ne fosse il numero), rappresenta un’interpretazione non implausibile ovvero in insanabile contrasto con la lettera del testamento, e come tale appare sottratta al sindacato di questa Corte.

Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 1362 c.c. laddove la Corte d’Appello ha interpretato la scheda testamentaria, relativamente all’individuazione della quota successoria da attribuire al P., nel senso che la stessa andava calcolata sull’intero asse, anzichè sulla sola quota disponibile.

Ed, invero, premesso che alla fattispecie appare applicabile ratione temporis il nuovo dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il che esclude che possa sindacarsi l’attività di interpretazione delle volontà negoziali compiuta dai giudici di merito in ragione della inadeguatezza della motivazione, la doglianza proposta, ad onta del formale richiamo alla violazione della regole di interpretazione legale di cui all’art. 1362 c.c., si risolve in un’inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della controversia.

L’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicchè, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma altresì precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536). D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009).

Reputa il Collegio che non appare possibile tacciare di implausibilità la lettura che del testamento è stata offerta dai giudici di merito, con specifico riferimento alla quota disponibile, essendo confortato dal dato letterale di cui si è avvalso il testatore, l’assunto secondo cui al P. si è intesa attribuire una quota esattamente corrispondente a quella spettante agli altri figli, laddove il richiamo alla disponibile doveva intendersi nel senso laddove tale risultato avesse portato all’assegnazione all’estraneo di beni di valore eccedente la disponibile, la sua quota si sarebbe comunque ridotta a tale ammontare, senza quindi imporre ai figli di dover fare ricorso all’azione di riduzione per la tutela della loro quota di riserva.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato e le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo che segue.

Nulla a provvedere quanto agli intimati che non hanno svolto difese in questa fase.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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