Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18893 del 26/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14796-2015 proposto da:

AGENZIA DETTE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DM O STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.S., F.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA APPIA NUOVA 37/A, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

CANINI, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7237/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 01/10/2014, depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 7237/22/2014, depositata il 2 dicembre 2014, non notificata, la CTR del Lazio ha accolto l’appello proposto dai contribuenti F. e F.S. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Roma (OMISSIS), per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che aveva invece rigettato il ricorso dei contribuenti, volto a conseguire l’annullamento di avviso di rettifica di valore e liquidazione della maggiore imposta di registro richiesta dall’Amministrazione con riferimento a compravendita di terreno edificabile.

La CTR ha motivato il proprio convincimento ritenendo nella fattispecie non soddisfatto il requisito previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 bis, seconda parte.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Gli intimati resistono con controricorso.

La ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia, con l’unico motivo di ricorso, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sostenendo che la CTR avrebbe errato nell’annullare l’avviso di rettifica e liquidazione poichè, oltre a contenere puntuale descrizione del terreno oggetto dell’atto sottoposto ad accertamento, il suo contenuto era integrato dalla relazione dell’Agenzia del Territorio allegata all’avviso, che conteneva gli elementi identificativi e la relativa valutazione dei terreni oggetto degli atti di compravendita assunti in comparazione nel periodo temporale di riferimento di cui alla norma citata.

Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha fatto puntuale applicazione in materia dei principi espressi dalla più recente giurisprudenza di questa Corte dalla stessa richiamata (Cass. sez. 5, 28 maggio 2014, n. 11967; Cass. sez. 65, ord. 16 gennaio 2013, n. 3262). Nella fattispecie in esame, infatti, il giudice di merito era chiamato a verificare se – pacifica la mancata allegazione degli atti di compravendita assunti in comparazione – la relazione dell’Agenzia del Territorio allegata all’avviso di rettifica e liquidazione contenesse elementi tali da poterne ritenere riprodotto il contenuto essenziale.

Ciò è stato legittimamente escluso dalla sentenza impugnata, atteso che le relative indicazioni contenute nella citate relazione dell’Agenzia del Territorio sono unicamente riferite all’indicazione degli elementi catastali degli immobili compravenduti, alla loro superficie, alla zona ed all’indice di edificabilità, con relativo prezzo di vendita a mq per ciascun atto.

Non sono tuttavia neppure riportati gli estremi degli atti di compravendita assunti in comparazione, sicchè – di là dalla verifica della correttezza della comparazione medesima riguardo alla zona urbanistica ed all’indice di edificabilità – i contribuenti, non essendo gli atti medesimi da loro conosciuti o altrimenti conoscibili (cfr. la già citata Cass. n. 11967/14), non sono stati posti in alcun modo di verificare se gli atti richiamati afferissero effettivamente ad immobili che anche per la loro conformazione, collocazione, pendenza e quant’altro fossero effettivamente da considerare come similari ai fini di una valutazione comparativa del valore in comune commercio.

D’altronde giova ricordare come le più recenti pronunce di questa Corte favorevoli in materia all’Amministrazione abbiano riguardato casi nei quali, diversamente da quello in esame, era stato, in mancanza di allegazione, interamente riprodotto nell’atto impositivo il contenuto dell’atto di compravendita assunto in comparazione (è il caso, ad esempio, di Cass. sez. 5, 18 novembre 2015, n. 23563), oppure erano stati comunque riportati “stralci significativì dell’atto assunto in comparazione (come nella pronuncia Cass. sez. 5, 25 marzo 2011, n. 6914).

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Amministrazione alla rifusione in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 2300,00 per compenso, oltre rimborso spese generali ed accessori, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Amministrazione, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 4.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA