Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18893 del 17/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18893 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
SUI ricorso) 11014-2017 proposto da:
)VAN( VR VI ‘,SI lii N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
TI BUI i ,O 10, presso lo studio dell’avvocato MARIA VITTORIA
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO
h,: ■ /}IN I;
– ricorrente contro
\I1 NISlI ,1ZO 1)11,LA GIUSTIZIA 8018440587, AGENZIA
Ai’, I :NTRATI 1 DIRI ON Il PROVINO Al i’,
TRILSIE.,
– Intimati avverso [‘ordinanza del TRIBUNA) i 1 di TRII ISIi 1, depositata il
17/03/2017;
Data pubblicazione: 17/07/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere
Dott.
ANTONIO
( ) 11C,Cl1 1 0 .
ci”
Rw. 2017 n. 11014 sez. M2 ud. 18-04-2018
-2-
Rilevato che :
è stata impugnata da Jovanovic Veselin l’ordinanza ex art.
702-ter c.p.c. del Tribunale di Trieste del 17.3.2017 ( R.G.
n. 3806/2016) con ricorso fondato su un motivo.
Il ricorso non è resistito con controricorso della
parte
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisione rigettava l’opposizione proposta
dall’odierna ricorrente avverso il decreto del Giudice di pace
di Trieste del 27 ottobre 2016, con il quale veniva dichiarata
inammissibile la richiesta di ammissione al gratuito
patrocinio, già rigettata dal locale C.O.A..
Considerato che :
1.- Col motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e
falsa applicazione degli artt. 74 e 75 D.P.R. 30.5.2002 n.
115ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c..
Parte ricorrente
deduce l’illegittimità
della gravata
ordinanza.
Quest’ultima aveva
ritenuto che l’espressa previsione
legale della necessità di difesa tecnica non può assurgere a
condizione unica di ammissibilità al beneficio de quo, né la
mancanza di una previsione di tale genere può ritenersi
elemento viziante della procedura e della normativa di
intimata.
ammissione al gratuito patrocinio ovvero di invalidità dei
gravato provvedimento.
Stante la controvertibilità della questione attinente, nella
sostanza, alla inclusione o meno della volontaria
giurisdizione fra i procedimenti per i quali va assicurato il
carattere nomofilattìco.
Tanto anche alla stregua di altro precedente di questa Corte
( Cass. n. 30069/2017) e dovendosi ritenere che, allo stato,
manca l’evidenza decisoria.
2.- Per le considerazioni innanzi svolte appare opportuno
rimettere, con ordinanza interlocutoria, la decisione alla
pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte
Rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il
18 aprile 2018.
patrocinio a spese dello Stato la questione stessa appare di