Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18893 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 16/09/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 16/09/2011), n.18893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27986/2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CEP COSTRUZIONI EDILIZIE POLIFUNZIONALI SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

CLAUDIO MONTEVERDI, 16, presso lo studio dell’avvocato NATOLA

Giuseppe, che lo rappresenta e difende con procura speciale notarile

del Not. Dr. LUIGI LA GIOIA in ROMA, rep. n. 83712 del 10/01/2011;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 24/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che si riporta agli

scritti difensivi;

udito per il resistente l’Avvocato NATOLA, che si riporta al

controricorso e chiede il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo

di ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. I fatti di causa.

Con avviso di liquidazione veniva rideterminato, ai fini dell’applicazione INVIM, con criterio di valutazione automatica D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 52, comma 4, in L. 13.261.500.000 il valore finale di L. 3.200.000.000 dichiarato da Costruzioni Edilizie Polifunzionali-CEP s.p.a. nell’atto pubblico di compravendita registrato il 22.12.1998 relativo ad immobile non iscritto in catasto, avendo la società espressamente richiesto nell’atto di alienazione di volersi avvalere dei benefici previsti dal D.L. n. 70 del 1988, art. 12, conv. in L. n. 154 del 1988, presentando istanza per l’attribuzione della rendita catastale.

La opposizione proposta avverso l’avviso di liquidazione dalla CEP s.p.a. era rigettata con sentenza della CTP di Roma n. 141/2003.

Veniva invece accolto l’appello proposto dalla medesima società contribuente avverso la decisione di primo grado: la CTR di Roma con sentenza depositata il 24.10.2005 n. 110 riteneva illegittimo l’avviso di liquidazione dell’INVIM in quanto non preceduto dalla notifica al contribuente dell’atto di attribuzione della rendita catastale accertata dall’UTE. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate affidandosi a due motivi.

Ha resistito la società con controricorso.

La ricorrente a depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Gli atti introduttivi del giudizio di legittimità.

1.1 Il ricorso principale.

L’Agenzia delle Entrate ha dedotto due distinti motivi articolati in plurime censure:

1) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 19, nonchè vizio motivazionale;

2) violazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 12 e D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4, nonchè vizio motivazionale.

Ha allegato la ricorrente che i Giudici di appello, riformando la sentenza di primo grado:

– avevano pronunciato nel merito in difetto di evocazione in giudizio del TUTE, da ritenersi (come peraltro affermato nella sentenza della CTP) unico legittimo contraddittore in ordine alle censure mosse dal contribuente all’atto di attribuzione della rendita il cui valore era stato utilizzato nella liquidazione con criterio automatico effettuata dall’Ufficio finanziario ai fini della applicazione dell’INVIM;

– avevano apoditticamente affermato la nullità dell’avviso di liquidazione sul mero presupposto della mancata previa notifica dell’atto di attribuzione della rendita catastale, in difformità dal costante indirizzo giurisprudenziale che tale notifica non richiede in caso di applicazione del criterio di valutazione automatico D.L. n. 70 del 1988, ex art. 12, essendo sufficiente che gli elementi essenziali del classamento e della rendita dell’immobile siano desumibili dall’avviso di liquidazione INVIM e portati a conoscenza del contribuente con la notifica di tale atto.

1.2 La difesa dell’intimato il controricorso.

Ha resistito la società, con controricorso, contestando l’affermazione di controparte secondo cui l’avviso di liquidazione con criterio automatico era stato notificato unitamente alla visura catastale e conteneva tutti gli elementi essenziali per consentire al contribuente di imbastire la propria difesa anche nei confronti dell’atto attributivo della rendita catastale, riportandosi alle motivazioni della sentenza di appello.

p. 2. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR di Roma n. 110/2005 motiva come segue: “la Commissione in assenza della notifica dell’accertamento dei valori al contribuente rileva come allo stesso non sia stata concessa la dovuta difesa, ed in considerazione di ciò accoglie l’appello del contribuente, ritenendo superflua qualsiasi alta considerazione”.

p. 3. La valutazione della Corte sulla fondatezza dei motivi.

Occorre premettere che:

– dalla motivazione in fatto e diritto della sentenza della CTR del Lazio n. 110/2005 risulta che a società contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione esclusivamente per vizi attinenti il procedimento di attribuzione del classamento e della rendita catastale i Giudici territoriali dichiarano illegittimo l’avviso n quanto al contribuente non è stato previamente notificato “l’accertamento valori” (id est l’atto di classamento ed attribuzione rendita) effettuato dall’UTE. Identificato in tal modo, pertanto, l’oggetto del contendere e la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, emerge evidente la inammissibilità del secondo motivo di ricorso che, se formalmente diretto a far valere un vizio di “error in judicando”, risulta tuttavia interamente fondato sull’allegazione in fatto che i dati essenziali concernenti il predetto atto di accertamento della rendita erano stati comunque portati a conoscenza della società contribuente, essendo stata notificata, in allegato all’avviso di liquidazione, la “visura contenente l’attribuzione della rendita”.

Trattasi evidentemente di accertamento inammissibile in sede di legittimità in quanto volto a richiedere alla Corte un esame ed una rivalutazione degli elementi probatori riservata in via esclusiva al Giudice di merito. Nè il motivo in esame supera il vaglio di ammissibilità in relazione al prospettato vizio di illogicità della motivazione della sentenza, atteso che ove il ricorrente lamenti l’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del Giudice di merito, è tenuto a suffragare la validità di tale assunto – al fine di soddisfare al requisito di autosufficienza del ricorso – mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto dell’atto (nella specie dell’atto allegato all’avviso di liquidazione), in modo da consentire alla Corte – senza necessità di indagini integrative volte a sopperire a tale lacuna – di verificare la rilevanza decisiva del documento e la pertinenza del vizio dedotto (cfr. Corte Cass. 3^, sez. 1.8.2001 n. 10484; id. 5^ sez. 14.4.2003 n. 5886; id. 1^ sez. 17.5.2006 n. 11501; id. 3^ sez. 31.5.2006 n. 12984; id. sez. 6-Lav.

30.7.2010 n. 17915) che non consente l’accesso diretto della Corte agli atti del giudizio di merito.

Deve, invece, ritenersi fondato il primo motivo.

I vizi denunciati con il ricorso introduttivo del contribuente attinenti il procedimento disciplinato dal D.L. n. 70 del 1988, art. 12, conv. in L. n. 154 del 988, implicano, infatti, che la controversia venga instaurata correttamente con l’Ufficio competente ad adottare e comunicare al contribuente il provvedimento di classamento dell’immobile e di attribuzione della rendita catastale emanato all’esito di detto procedimento (nella specie l’Ufficio Tecnico Erariale), dovendo, pertanto, essere confermato il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui “la facoltà, riconosciuta al contribuente dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, d’impugnare l’atto di attribuzione della rendita catastale, precedentemente non notificato, unitamente all’avviso di liquidazione della maggiore imposta che in funzione di esso veda definita la sua base imponibile, è condizionata alla proposizione dell’impugnativa non solo nei confronti dell’Ufficio che ha emanato l’avviso di liquidazione, rispetto al quale l’atto di classamento si configura come atto presupposto, ma anche nei confronti dell’UTE o dell’Agenzia del territorio, che tale atto hanno emesso.

Il carattere impugnatorio del processo tributario, avente un oggetto circoscritto agli atti che scandiscono le varie fasi del rapporto d’imposta, e nel quale il potere di disapplicazione del giudice è limitato ai regolamenti ed agli atti amministrativi generali, implica infatti che legittimati a contraddire in merito all’impugnativa dell’atto presupposto siano unicamente gli organi che l’hanno adottato. Questi ultimi, peraltro, non assumono la posizione di litisconsorti necessari nel giudizio d’impugnazione dell’avviso di liquidazione, la cui autonomia rispetto all’impugnazione dell’atto di classamento comporta che alla carente instaurazione del contraddittorio non può rimediarsi attraverso l’ordine di integrazione ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ.: tra le due cause, infatti, sussiste soltanto un vincolo di pregiudizialità logica, che potrebbe dar luogo al “simultaneus processus” solo in via di riunione successiva ovvero di iniziale litisconsorzio facoltativo” (cfr. Corte cass. 5^, sez. 22.3.2006 n. 6386; id. 5^ sez. 17.3.2008 n. 7107 con riferimento ad imposta di registro: id. 5^ sez. 11.6.2008 n. 15449).

La sentenza di appello non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, avendo accertato e dichiarato, in assenza della parte legittimata a contraddire, la illegittimità dell’avviso impugnato dal contribuente per vizi propri de procedimento amministrativo presupposto, ed incorrendo, pertanto, nel vizio di legittimità denunciato.

p. 4. La decisione sul ricorso e sulle spese.

Accolto il ricorso, in relazione al primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente e la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lire dell’intero giudizio che vengono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, inammissibile il secondo motivo, per l’effetto cassa la sentenza impugnata e, non occorrendo procedere ad ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente;

– condanna la società resistente alla rifusione delle spese di lite dell’intero giudizio che si liquidano, per il giudizio di legittimità, in Euro 10.000,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito, e per ciascuno dei gradi di merito in Euro 600,00 (di cui Euro 400,00 per onorari, Euro 150,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA