Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18893 del 15/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 15/07/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 15/07/2019), n.18893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piegiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15172-2016 proposto da:

M.B., e T.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA SALARIA 400, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

DE LUCA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO SCARFI;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 01/02/2016 R.G.N. 402/2015.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’Appello di Genova, con sentenza pubblicata il 1 dicembre 2016, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto da M.B. e T.M. nei confronti della Università degli Studi di Genova presso cui avevano frequentato corsi di specializzazione in medicina nel periodo 1998 – 2003/ volto all’adeguamento dell’importo erogato con gli incrementi triennali previsti dal D.Lgs. n. 237 del 1991, art. 6;

2. la Corte territoriale ha confermato la prescrizione quinquennale dei crediti vantati e, comunque, ha affermato che del mancato adeguamento triennale non risponde l’Università, unica convenuta nel presente giudizio, ma i Ministeri della Sanità e dell’Università;

3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con unico motivo; ha resistito con controricorso l’Università genovese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4 e art. 2946 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto la prescrizione quinquennale dei crediti in luogo di quella decennale;

2. il ricorso è inammissibile in quanto, come risulta dallo storico della lite, l’appello dei medici è stato respinto sia per la ritenuta prescrizione quinquennale sia per il difetto di legittimazione passiva dell’Università;

i ricorrenti hanno censurato solo la prima ratio decidendi e non la seconda, peraltro idonea a sostenere la decisione in conformità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui: “In tema di borse di studio per i medici specializzandi, e relativi meccanismi di rivalutazione automatica, istituite dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6 e finanziate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di un decreto interministeriale adottato dal MIUR e dai Ministri della Salute e dell’Economia, sussiste carenza di legittimazione passiva in senso sostanziale dell’Università degli Studi che ne provvede alla mera corresponsione materiale, senza che le possa essere imputato alcun comportamento inerte in tema di violazione degli obblighi di attuazione e recepimento delle direttive comunitarie in materia. Ne consegue che, trattandosi di questione attinente alla titolarità del rapporto controverso, rilevabile anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del giudizio, fermi i limiti del giudicato, qualora detto ente sia stato l’unico soggetto convenuto in giudizio, l’azione è improseguibile” (in termini Cass. n. 18710 del 2016; v. pure Cass. n. 12346 del 2016; Cass. n. 17682 del 2011);

come noto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno di questi ordini, di per sè solo, è idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato, privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cfr., in merito, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009), per cui può ritenersi, nel caso di specie, che poichè l’esposta ragione della decisione non è stata sottoposta ad impugnazione dalla ricorrente è del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perchè l’eventuale accoglimento di essa non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata;

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2019

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