Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18892 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. I, 30/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 30/08/2010), n.18892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA

GIULIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

27/09/2007; n. 51280/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ALFREDO MANCINI, con delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con decreto depositato il 23 aprile 2003 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato la domanda proposta dalla sig.ra G. F., la quale aveva chiesto di essere indennizzata per l’eccessiva durata di un giudizio da lei promosso dinnanzi al Pretore di Benevento, avente ad oggetto il riconoscimento di diritti assistenziali. La Corte d’Appello, pur riconoscendo che detto giudizio aveva ecceduto i normali limiti di durata, ha escluso che la ricorrente avesse sofferto per questo un danno non patrimoniale, in considerazione della trascurabile entita’ della posta in gioco.

A seguito di ricorso proposto dall’attrice, la Corte di cassazione, con sentenza n. 550 del 2006, ha cassato il provvedimento impugnato con rinvio (per nuovo esame e anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’) perche’ la modesta entita’ degli interessi in gioco nel giudizio nel quale e’ stato violato il diritto della parte alla ragionevole durata, in se’ sola considerata, non appare sul piano logico una di quelle circostanze particolari che consentono positivamente di escludere l’esistenza del presumibile danno, potendosene arguire che i disagi ed i turbamenti provocati dal protrarsi nel tempo del giudizio sono stati altrettanto modesti quanto lo era l’oggetto del giudizio stesso, ma non che essi siano del tutto mancati.

Pronunciando in sede di rinvio, la Corte di appello di Roma, con decreto depositato in data 27.9.2007, ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare all’attrice la soma di Euro 3.000,00 (Euro 600,00 per anno, tenuto conto della modesta posta in gioco) per il periodo – pari ad armi cinque – di complessiva durata del processo presupposto, con il favore delle spese.

Contro tale decreto l’attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero intimato resiste con controricorso.

2.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine all’entita’ dell’indennizzo liquidato per danno non patrimoniale.

Con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 24 e succ. mod. nonche’ del D.M. n. 127 del 2004, art. 14 lamentando la liquidazione delle spese processuali in violazione dei minimi tariffari.

Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla liquidazione delle spese.

3.- Il primo motivo e’ inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. che richiede che l’illustrazione del motivo venga corredata da un momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (S.U., n. 16528/2008).

Requisito che, nella concreta fattispecie, manca del tutto e cio’ rende inammissibili le censure concernenti la motivazione del decreto impugnato. Vizio che inficia anche il terzo motivo.

Con il secondo motivo, invece, e’ formulato idoneo quesito di diritto e nell’illustrazione sono specificamente indicate le pertinenti voci tariffarie.

La censura e’ fondata alla luce criteri adottati da questa Sezione per cause similari e delle somme che la Corte avrebbe liquidato per i due gradi di merito e per il giudizio di legittimita’.

Il decreto impugnato va quindi cassato limitatamente al capo concernente le spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per i giudizi di merito e per quello di legittimita’, in applicazione dei criteri innanzi indicati.

Il limitato accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’ nella misura di 2/3.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibili il primo e il terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato limitatamente al capo concernente le spese processuali e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente le spese del giudizio:

che determina per il primo giudizio di merito in Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; per il primo giudizio di legittimita’ in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il giudizio di rinvio in Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; che compensa in misura di 2/3 per il presente giudizio di legittimita’, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Dispone la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

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