Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18892 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/07/2017, (ud. 13/06/2017, dep.28/07/2017),  n. 18892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CORTESI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.I., rappresentato e difeso dagli Avvocati Domenico

Morano e Francesco Astone, con domicilio eletto nello studio di

quest’ultimo in Roma, via Nicotera, n. 31;

– ricorrente –

contro

ITALFONDIARIO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, quale procuratore di CASTELLO FINANCE s.r.l., rappresentata

e difesa dall’Avvocato Domenico Pavoni, con domicilio eletto nello

studio del medesimo in Roma, via Augusto Riboty, n. 28;

– controricorrente –

e contro

M.E.G.; + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1575/13 in

data 10 aprile 2013;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13 giugno 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratore di Castello Finance s.r.l., creditore procedente nei confronti di M.P., promuoveva un giudizio di scioglimento di comunione dei beni indivisi oggetto di espropriazione, integrando il contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari dei beni, pignorati solo pro quota, facenti parte dei lotti da (OMISSIS) già predisposti nell’ambito della procedura esecutiva, riferentisi a beni siti in Comune di (OMISSIS).

Il giudizio si concludeva con sentenza emessa il 7-8 giugno 2011, con la quale il Tribunale di Sondrio dichiarava lo scioglimento della comunione esistente tra i convenuti in relazione ai beni immobili oggetto di causa, attribuiva a ciascuna parte la quota spettante in base all’estrazione a sorte disposta con separata ordinanza e disponeva la vendita dei beni assegnati a M.P., con conseguente attribuzione del ricavato a favore del creditore procedente sino alla concorrenza del credito vantato, respingendo ogni altra domanda ed eccezione e, in particolare, la pretesa usucapione sulle quote appartenenti al debitore esecutato avanzata da M.I., e il preteso riconoscimento di proprietà derivativa degli stessi beni oggetto di usucapione, a fronte dell’eccezione di novità di tale ultima richiesta sollevata dall’attrice Italfondiario s.p.a., che aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio sul punto.

2. – Ha proposto appello M.I., ribadendo di essere unico ed esclusivo proprietario dei beni di cui ai subalterni (OMISSIS) facenti parte del mappale (OMISSIS) per acquisto fattone a titolo derivativo, di cui chiedeva l’accertamento con domanda, a suo avviso, ritenuta erroneamente tardiva dal Tribunale o, in ogni caso, per intervenuta usucapione, lamentando la mancata ammissione dei capitoli di prova dedotti sul punto.

3. – La Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 10 aprile 2013, ha respinto il gravame interposto da M.I..

3.1. – Ha rilevato la Corte territoriale che le circostanze dedotte dalla difesa di M.I. erano inidonee a dimostrare l’avvenuta usucapione dei beni comuni, vertendo le stesse sull’intervenuta concessione in locazione dei beni da parte dell’appellante e sul versamento a quest’ultimo dei relativi canoni di locazione, nonchè sull’esecuzione di lavori (idraulici e di manutenzione) commissionati dallo stesso M.I. sugli immobili oggetto di usucapione.

Secondo la Corte di Milano, tali circostanze, anche se provate, non consentivano di configurare in capo all’appellante comproprietario un possesso utile ai fini dell’acquisto a titolo originario dei beni, considerato che, in tema di comproprietà, la concessione del bene in locazione può avvenire su iniziativa disgiunta di ciascun condomino, trovando applicazione la presunzione che il singolo contitolare abbia agito anche con il consenso degli altri, e analoga iniziativa disgiunta essendo configurabile con riguardo alle riparazioni della cosa comune e alle opere di manutenzione della stessa.

La Corte d’appello ha poi ritenuto inconferente e del tutto generica la circostanza, oggetto di un apposito capitolo di prova, della detenzione, da parte di M.I., degli immobili siti in (OMISSIS).

Infine, la Corte territoriale ha rigettato il motivo di gravame avverso il mancato ingresso, da parte del Tribunale, della domanda di riconoscimento della proprietà derivativa.

4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello, notificata il 7 giugno 2013, M.I. ha proposto ricorso, con atto notificato il 20-25 settembre 2013, sulla base di due motivi.

Italfondiario, nella predetta qualità, ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità della camera di consiglio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – In via preliminare, il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, perchè diretto e notificato ad Italfondiario in proprio (soggetto sfornito di legittimazione passiva e non parte del giudizio di merito), anzichè a Castello Finance s.r.l., ovvero ad Italfondiario, quale procuratore di Castello Finance s.r.l., soggetto, quest’ultimo, che ha partecipato ai precedenti gradi di giudizio e nei cui confronti è stata emessa la sentenza d’appello impugnata.

1.1. – Il motivo è infondato.

Tenuto conto della ritualità della notificazione presso il difensore della società che ha partecipato al giudizio di appello, l’incompletezza nell’indicazione del soggetto destinatario del ricorso per cassazione (Italfondiario s.p.a., anzichè Italfondiario s.p.a., quale procuratore di Castello Finance s.r.l.), non assume alcuna rilevanza invalidante, proprio perchè, trattandosi di atto di impugnazione, il riferimento alla sentenza emessa dalla Corte d’appello e agli atti relativi a quel procedimento non lascia alcun dubbio circa l’effettivo destinatario dell’atto, che, per altro, si è costituito in giudizio con controricorso, svolgendo difese anche nel merito.

2. – Con il primo motivo (violazione ed errata applicazione degli artt. 948 e 832 c.c. e art. 112 c.p.c.) il ricorrente – premesso di avere dapprima indicato quale fonte del proprio diritto reale l’intervenuta usucapione dei beni e, nel corso del giudizio di primo grado, il riconoscimento della proprietà a titolo derivativo – si duole che la Corte d’appello abbia qualificato l’allegazione di un nuovo titolo a sostegno del proprio diritto di proprietà come richiesta nuova e, pertanto, tardiva, laddove il diritto di proprietà rientra nei diritti auto-determinati.

2.1. – Il motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi.

La Corte di Milano ha sottolineato, per un verso, che l’appellante si è limitato a censurare con un “rilievo… generico” la sentenza del Tribunale “in quanto tale domanda (di riconoscimento della proprietà derivativa) non può essere qualificata nè come riconvenzionale nè come eccezione processuale o di merito non rilevabile d’ufficio”.

La stessa Corte d’appello – dopo avere dato atto che in occasione del deposito di osservazioni critiche alla c.t.u., il consulente di parte nominato dall’appellante aveva rappresentato la circostanza che il mappale originario 195, soppresso al pari degli altri mappali (OMISSIS) per dar vita al nuovo mappale (OMISSIS), era in origine intestato a M.I., e che questi aveva allora avanzato la pretesa che tale mappale non dovesse essere oggetto di divisione, formulando la richiesta, in sede di precisazione delle conclusioni, di “rideterminare le liste divisionali, escludendo la parte di esclusiva proprietà del sig. M.I. (ex mapp. (OMISSIS)) dalla massa divisionale” – ha così statuito: “Tale richiesta di scorporo oltre che irrituale, di difficile inquadramento giuridico, di impossibile attuazione (come riferito dal c.t.u. all’udienza del 27 maggio 2010) e contrastante con la domanda formulata in via principale, risulta tardivamente proposta, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure”.

E’ evidente, pertanto, che nella complessiva argomentazione che sostiene il decisum, campeggiano due rationes, nessuna delle quali specificamente censurata con il motivo di ricorso per cassazione: (a) la genericità del corrispondente motivo di appello; (b) il “difficile inquadramento giuridico” della richiesta di scorporo del mappale dalla divisione.

Ora, è bensì esatto che i diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono alla categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, con la conseguenza che l’attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della causa petendi (Cass., Sez. 2, 24 novembre 2010, n. 23851; Cass., Sez. 6-2, 6 aprile 2017, n. 8986).

Ma il ricorrente richiama questo principio di diritto senza neppure indicare quale titolo derivativo abbia allegato nel giudizio di merito a sostegno della “domanda di riconoscimento della proprietà derivativa”; e senza considerare che – come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello, che ha parlato, a tale riguardo, di richiesta dell’appellante “di difficile inquadramento giuridico” – la mera circostanza della conforme intestazione catastale non è di per sè sufficiente a costituire prova della effettiva titolarità del bene.

3. – Con il secondo motivo (violazione ed errata applicazione degli artt. 1158,1100,1102 e 1108 c.c., nonchè omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia) il ricorrente censura che la Corte d’appello non abbia considerato che il comproprietario che assuma iniziativa disgiunta ai fini della gestione straordinaria del bene in comune (rifacimento delle reti idriche ed elettriche) pone in essere, in realtà, una condotta apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.

3.1. – Il motivo è infondato.

Il partecipante alla comunione può usucapire l’altrui quota indivisa del bene comune senza necessità di interversio possessionis, ma attraverso l’estensione del possesso medesimo in termini di esclusività; a tal fine si richiede, tuttavia, che tale mutamento del titolo si concreti in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosa incompatibili con il permanere del compossesso altrui sulla stessa e non soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri o ancora in atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dar luogo a una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore (Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1990, n. 10294; Cass., Sez. 2, 15 giugno 2001, n. 8152; Cass., Sez. 2, 22 luglio 2003, n. 11419; Cass., Sez. 2, 20 settembre 2007, n. 19478; Cass., Sez. 2, 11 maggio 2010, n. 11410).

A tale principio si è attenuta la Corte territoriale, la quale ha evidenziato, con apprezzamento congruamente motivato, che l’avere il compossessore commissionato l’esecuzione di lavori idraulici e agli impianti elettrici sugli immobili oggetto di usucapione non costituisce manifestazione di dominio esclusivo sulla res da parte dell’interessato attraverso l’esecuzione di un’attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.

4. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

5. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla società controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 2.500 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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