Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18892 del 26/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 26/09/2016, (ud. 28/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14782/2015 proposto da:

T.C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DAMASCELLI,

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELI E ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARLETTA ANDRIA TRANI

UFFICIO CONTROLLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2491/06/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 20/05/2014, depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato ANTONIO DAMASCELLI, difensore del ricorrente, che si

riporta alla memoria e chiede la rimessione alla P.U., deposita in

udienza una cartolina A/R.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Puglia, con sentenza n. 2491/6/14, depositata il 2 dicembre 2014, non notificata, respinse l’appello proposto dal sig. T.C.F. avverso la sentenza della CTP di Bari, che aveva rigettato i ricorsi, di seguito riuniti, proposti dal contribuente avverso due avvisi di liquidazione, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni fiscali di cui al D.P.R n. 601 del 1973, art. 9, comma 2, con riferimento a due decreti di trasferimento emessi dal giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Trani, con i quali il contribuente era stato reso aggiudicatario di fondi rustici in territorio montano del Comune di Ruvo di Puglia.

Avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, deducendo che la sentenza impugnata sarebbe andata ultra petita, poichè, a fronte di avvisi di liquidazione che avevano contestato la sola sussistenza dell’elemento soggettivo, cioè della qualifica di coltivatore diretto in capo all’acquirente, aveva finito col negare la stessa sussistenza della finalità di accorpamento dei fondi richiesta dalla norma.

Il motivo è manifestamente infondato.

La sentenza della CTR si è espressa su specifico motivo d’appello, che aveva censurato analogamente la pronuncia di primo grado, correttamente ritenendone l’infondatezza. Non è stata, infatti, contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente, assunta a fondamento della revoca delle agevolazioni una circostanza non contestata negli avvisi di liquidazione (cioè l’avere escluso che gli acquisti di fondi rustici in territori montani fossero avvenuti per finalità di accorpamento), ma l’insussistenza dei presupposti previsti dalla norma di cui al D.P.R n. 601 del 1973, art. 9, comma 2, per il godimento dell’agevolazione è stata dedotta in via consequenziale dalla mancata prova della qualifica di coltivatore diretto dell’acquirente.

In tal senso va correttamente intesa la proposizione della pronuncia di primo grado riportata testualmente a pag. 4 della pronuncia impugnata e che il giudice d’appello ha specificamente fatto propria, per non aver mai il contribuente prodotto in atti “alcuna prova idonea a documentare” (evidentemente sotto il profilo della sussistenza dell’elemento soggettivo) “l’esistenza del diritto a beneficiare delle agevolazioni tributarie, di cui trattasi”.

Il secondo motivo è invece inammissibile. Sub specie del vizio di violazione di legge (denuncia del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) infatti, il contribuente surrettiziamente tende in realtà a richiedere alla Corte di sindacare una specifica valutazione del materiale probatorio già compiuta dal giudice di merito, quale compendiata nella proposizione innanzi riportata.

Ed invero, con specifico riguardo alla problematica per cui è causa, questa Corte ha affermato che “in tema d’imposta di registro, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni inbutarie per i territori montani, previste dal D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 601, art. 9, l’acquirente deve rivestire la qualità di coltivatore diretta, senza che sia necessaria l’esclusività o la prevalenza di tale attività rispetto alle altre eventualmente esercitate, che quindi, restano irrilevanti, a meno che da esse non si ricavi, sotto il profilo probatorio, l’impossibilità della coltivazione del fondo. In ogni caso, la prova della qualità di coltivatore diretto può essere fornita con qualsiasi mezzo dal contribuente ed il relativo accertamento costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice di merito” (cfr. Cass. sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22001; Cass. sez. 6-5, ord. 11 gennaio 2016, n. 228).

Nell’ambito del secondo motivo di ricorso il contribuente si duole, essenzialmente, della mancata valutazione di talune dichiarazioni di terzi prodotte circa la dedotta conduzione diretta del T. dei terreni in oggetto e di relazione tecnica sull’estensione e lo stato colturale dei terreni.

Risulta evidente, quindi, che, la censura, investendo lo stesso accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, è propriamente riconducibile al paradigma del vizio di motivazione, precluso, peraltro, nel presente giudizio, ove è applicabile il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, quale introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, in L. n. 134 del 2012, dalla sussistenza della c.d. doppia conforme (art. 348 ter c.p.c., u.c., applicabile anche al ricorso per cassazione avverso sentenze pronunciate in grado di appello dalle Commissioni tributarie regionali: cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053 e 8054).

Le considerazioni che precedono, esposte nella relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., sono condivise dal collegio, non apparendo le ulteriori osservazioni esposte dal ricorrente nella memoria depositata in atti idonee a giustificarne il superamento.

Il ricorso va pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ricorrono i presupposti di legge, come indicato in dispositivo, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA